Articolo 59 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 58Articolo 60
Versione
11 maggio 1963
Art. 59.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1954-55 (articolo 55).. L. 66.305.601 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 57) L. 39.239.995 -
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Residui passivi al 30 giugno 1955. L. 10.545.596 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963