TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 12045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12045 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 34610/2023 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Marina Cardone, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Vincenzo Bellini, n. 7
E
- in persona del legale rappresentante - contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 3.11.2023- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• ha lavorato alle dipendenze della convenuta, con la qualifica di “scaffalista” per 40 ore settimanali, dal 19.2.2019 al 26.9.2022, inquadrato al livello D2 del CCNL Servizi
Ausiliari Cisal;
• durante il predetto periodo ha sempre svolto le seguenti mansioni: “a) carico e scarico merci nel magazzino;
b) trasporto con transpallet / roller (per portare i carrelli pieni di merce fino agli scaffali); c) trasporto a braccia di cartoni con merci da posizionare negli scaffali;
d) movimentazione della merce;
e) rapporti con i clienti;
f) cambio merce;
g) inventari;
h) gestione della merce attraverso terminali (telecomandi dotati di software) per inventari, resi di merce e ordini, sia per uso interno che per la vendita diretta i) gestione della cassa;
l) verifica della scadenza di prodotti parafarmaceutici;
m) segnalazione di comportamenti sospetti dei Clienti di danno a merci e/o furti;
nonché quelle di preposto dei punti vendita di “Acqua e Sapone”, sempre in Roma, dapprima in via Gaetano Rappini e successivamente in via della Magliana;
• in data 26.9.2022 è stato assunto da ”, con inquadramento al Parte_2
6° livello del CCNL Commercio;
• lavoro;
• il CCNL da applicarsi non era il CCNL Servizi Cisal, ma il CCNL Terziario per il commercio, pertanto il ricorrente era da inquadrarsi nel livello 4°, che ricomprende le mansioni svolte. Il ricorrente ha argomentato in ordine alle proprie ragioni di diritto in relazione all'art. 36 Cost ed alla direttiva UE 2022/2041, formulando infine le seguenti conclusioni:
- “Accertare che il sig. ha svolto presso la dal 19 febbraio 2019 sino al Parte_1 CP_1
26.9.2022 le mansioni di scaffalista, addetto alla movimentazione delle merci, commesso e preposto del punto vendita;
- accertare e dichiarare il suo diritto di percepire, ex art. 36 Cost., una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Commercio per il 4° livello;
-riconoscere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione;
1 1) delle differenze retributive, rispetto a quanto percepito, in applicazione del trattamento economico del CCNL Commercio per il 4° livello, relativamente alla retribuzione mensile per 40 ore settimanali, tenuto conto anche degli aumenti retributivi, per un importo di Euro
17.281,66;
2) del TFR in misura piena per un importo residuo di euro 893,89;
-con condanna di al pagamento delle differenze retributive relative al periodo CP_1
19.2.2019 al 26.9.2022 in misura di euro 18.175,55 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In subordine:
-accertare e dichiarare il suo diritto di percepire una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Servizi per il livello D1 e riconoscere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica
-condannare al pagamento delle differenze retributive, rispetto a quanto percepito, CP_1 derivante dall'applicazione del trattamento economico relativo al livello D1 del CCNL Servizi, relativamente alla retribuzione mensile per 40 ore settimanali, tenuto conto anche degli aumenti retributivi per un importo residuo di euro 5125,31 e del TFR in misura piena per un importo residuo di euro 218,00.
-con condanna di al pagamento delle differenze retributive relative al periodo CP_1
19.2.2019 al 26.9.2022 in misura di euro 5.343,44 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso, accertare a mezzo CTU la misura della retribuzione spettante e le differenze retributive dovute e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive e previdenziali oltre oneri accessori in corrispondenza del 4° livello del
CCNL Commercio ovvero in subordine le differenze tra il D2 livello retributivo ed il D1 livello retributivo del CCNL Servizi, così come calcolate nei due conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.” Nella contumacia di acquisita la documentazione, non essendo necessaria CP_1 ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore dello stesso ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. rivendica differenze retributive, in primo luogo, sulla base del CCLN Parte_1
Commercio, lamentando l'erronea applicazione del CCLN Servizi da parte del datore di lavoro convenuto, in quanto tale CCLN “non è applicabile ai lavoratori impiegati nei grandi magazzini per il commercio all'ingrosso di merci e prodotti d'uso; in particolare, il livello D2 di tale contratto…non contempla la mansione di scaffalista e preposto del punto vendita;
neppure il livello D1 di tale CCNL contempla le mansioni svolte dal ricorrente…”. Come ha precisato la Suprema Corte:
“La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore
2 esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.” (Cass., sez. L, ord. n. n. 7203 del 18.3.2024). Nello specifico risulta dal contratto di assunzione (in atti) l'applicazione del CCLN Servizi e, d'altro canto, non è stato dedotto che il datore di lavoro abbia svolto all'epoca distinte attività e neppure emergono elementi per ritenere insufficiente la retribuzione corrisposta dalla convenuta e modificare (“in parte qua”) il regolamento contrattuale. Infatti la direttiva 2022/2041/UE, richiamata altresì nel ricorso, afferma che “Il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante attraverso il quale garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati che garantiscano quindi un tenore di vita dignitoso. Negli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la contrattazione collettiva sostiene l'andamento generale dei salari e contribuisce quindi a migliorare l'adeguatezza dei salari minimi, così come le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è prevista esclusivamente mediante la contrattazione collettiva, il livello dei salari minimi e la percentuale dei lavoratori tutelati sono determinati direttamente dal funzionamento del sistema di contrattazione collettiva e dalla copertura della contrattazione collettiva. Una contrattazione collettiva solida e ben funzionante, unita a un'elevata copertura dei contratti collettivi settoriali o intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la copertura dei salari minimi.”. Alla luce di tali principi il salario minimo stabilito dai contratti collettivi si presenta in via di principio adeguato al lavoro svolto e, d'altro canto, nel caso in esame non emergono elementi in senso contrario (che possano in ipotesi comportare la necessità di un intervento giudiziale correttivo dell'accordo di assunzione). Infatti, come ancora ha affermato la Suprema Corte, “Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore…” (Cass., sez. L, sent. n. 27711 del 2.10.2023). L'odierno il ricorrente nulla riferisce in ordine alle proprie condizioni di vita (personale e familiare), alle “tariffe sindacali praticate nella zona” durante il periodo in questione, all'effettivo potere d'acquisto delle somme percepite ed inoltre emerge dalla visura camerale (in atti) l'esigua consistenza aziendale della contenuta in relazione al numero di lavoratori dipendenti risultanti dalla visura camerale in atti (v. Cass., sez. L, sent. n. del 17250 del
28.8.2004). Quanto alla domanda subordinata, il CCNL Servizi (in atti) prevede per il livello D1 quanto segue:
“Conoscenza/e: pratica elevata nelle proprie mansioni. Abilità: Cognitive e pratiche, necessarie per utilizzare informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di normale difficoltà utilizzando regole e strumenti adeguati.
Autonomia: Esecutiva: quando il Lavoratore, al fine di garantire il raggiungimento del risultato richiesto, in forza delle proprie competenze e delle disposizioni generali ricevute, utilizza correttamente programmi e attrezzature date rispettando la sequenza delle lavorazioni, le tecniche d'intervento e dei servizi ecc. Competenze e Responsabilità: Ottempera disposizioni settoriali, con una certa autonomia.”. Le mansioni descritte nel ricorso, aventi ad oggetto, in definitiva, lo spostamento di merce mediante l'uso di appositi strumenti (come “transpallet”) e con l'autonomia esecutiva propria di tali attività, risultano inquadrabili al livello D1; d'altro canto la generica descrizione di ulteriori attività (come i rapporti con i clienti e la direzione dei punti vendita), non consente
3 alcuna relativa valutazione (quanto all'oggetto ed all'eventuale prevalenza ai fini del superiore in quadramento). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
2. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, in relazione alla contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese processuali.
Roma, 25 novembre 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina
Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto UPP dott. Claudia Crusi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 34610/2023 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Marina Cardone, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Vincenzo Bellini, n. 7
E
- in persona del legale rappresentante - contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 3.11.2023- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• ha lavorato alle dipendenze della convenuta, con la qualifica di “scaffalista” per 40 ore settimanali, dal 19.2.2019 al 26.9.2022, inquadrato al livello D2 del CCNL Servizi
Ausiliari Cisal;
• durante il predetto periodo ha sempre svolto le seguenti mansioni: “a) carico e scarico merci nel magazzino;
b) trasporto con transpallet / roller (per portare i carrelli pieni di merce fino agli scaffali); c) trasporto a braccia di cartoni con merci da posizionare negli scaffali;
d) movimentazione della merce;
e) rapporti con i clienti;
f) cambio merce;
g) inventari;
h) gestione della merce attraverso terminali (telecomandi dotati di software) per inventari, resi di merce e ordini, sia per uso interno che per la vendita diretta i) gestione della cassa;
l) verifica della scadenza di prodotti parafarmaceutici;
m) segnalazione di comportamenti sospetti dei Clienti di danno a merci e/o furti;
nonché quelle di preposto dei punti vendita di “Acqua e Sapone”, sempre in Roma, dapprima in via Gaetano Rappini e successivamente in via della Magliana;
• in data 26.9.2022 è stato assunto da ”, con inquadramento al Parte_2
6° livello del CCNL Commercio;
• lavoro;
• il CCNL da applicarsi non era il CCNL Servizi Cisal, ma il CCNL Terziario per il commercio, pertanto il ricorrente era da inquadrarsi nel livello 4°, che ricomprende le mansioni svolte. Il ricorrente ha argomentato in ordine alle proprie ragioni di diritto in relazione all'art. 36 Cost ed alla direttiva UE 2022/2041, formulando infine le seguenti conclusioni:
- “Accertare che il sig. ha svolto presso la dal 19 febbraio 2019 sino al Parte_1 CP_1
26.9.2022 le mansioni di scaffalista, addetto alla movimentazione delle merci, commesso e preposto del punto vendita;
- accertare e dichiarare il suo diritto di percepire, ex art. 36 Cost., una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Commercio per il 4° livello;
-riconoscere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione;
1 1) delle differenze retributive, rispetto a quanto percepito, in applicazione del trattamento economico del CCNL Commercio per il 4° livello, relativamente alla retribuzione mensile per 40 ore settimanali, tenuto conto anche degli aumenti retributivi, per un importo di Euro
17.281,66;
2) del TFR in misura piena per un importo residuo di euro 893,89;
-con condanna di al pagamento delle differenze retributive relative al periodo CP_1
19.2.2019 al 26.9.2022 in misura di euro 18.175,55 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In subordine:
-accertare e dichiarare il suo diritto di percepire una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Servizi per il livello D1 e riconoscere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica
-condannare al pagamento delle differenze retributive, rispetto a quanto percepito, CP_1 derivante dall'applicazione del trattamento economico relativo al livello D1 del CCNL Servizi, relativamente alla retribuzione mensile per 40 ore settimanali, tenuto conto anche degli aumenti retributivi per un importo residuo di euro 5125,31 e del TFR in misura piena per un importo residuo di euro 218,00.
-con condanna di al pagamento delle differenze retributive relative al periodo CP_1
19.2.2019 al 26.9.2022 in misura di euro 5.343,44 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso, accertare a mezzo CTU la misura della retribuzione spettante e le differenze retributive dovute e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive e previdenziali oltre oneri accessori in corrispondenza del 4° livello del
CCNL Commercio ovvero in subordine le differenze tra il D2 livello retributivo ed il D1 livello retributivo del CCNL Servizi, così come calcolate nei due conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.” Nella contumacia di acquisita la documentazione, non essendo necessaria CP_1 ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore dello stesso ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. rivendica differenze retributive, in primo luogo, sulla base del CCLN Parte_1
Commercio, lamentando l'erronea applicazione del CCLN Servizi da parte del datore di lavoro convenuto, in quanto tale CCLN “non è applicabile ai lavoratori impiegati nei grandi magazzini per il commercio all'ingrosso di merci e prodotti d'uso; in particolare, il livello D2 di tale contratto…non contempla la mansione di scaffalista e preposto del punto vendita;
neppure il livello D1 di tale CCNL contempla le mansioni svolte dal ricorrente…”. Come ha precisato la Suprema Corte:
“La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore
2 esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.” (Cass., sez. L, ord. n. n. 7203 del 18.3.2024). Nello specifico risulta dal contratto di assunzione (in atti) l'applicazione del CCLN Servizi e, d'altro canto, non è stato dedotto che il datore di lavoro abbia svolto all'epoca distinte attività e neppure emergono elementi per ritenere insufficiente la retribuzione corrisposta dalla convenuta e modificare (“in parte qua”) il regolamento contrattuale. Infatti la direttiva 2022/2041/UE, richiamata altresì nel ricorso, afferma che “Il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante attraverso il quale garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati che garantiscano quindi un tenore di vita dignitoso. Negli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la contrattazione collettiva sostiene l'andamento generale dei salari e contribuisce quindi a migliorare l'adeguatezza dei salari minimi, così come le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è prevista esclusivamente mediante la contrattazione collettiva, il livello dei salari minimi e la percentuale dei lavoratori tutelati sono determinati direttamente dal funzionamento del sistema di contrattazione collettiva e dalla copertura della contrattazione collettiva. Una contrattazione collettiva solida e ben funzionante, unita a un'elevata copertura dei contratti collettivi settoriali o intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la copertura dei salari minimi.”. Alla luce di tali principi il salario minimo stabilito dai contratti collettivi si presenta in via di principio adeguato al lavoro svolto e, d'altro canto, nel caso in esame non emergono elementi in senso contrario (che possano in ipotesi comportare la necessità di un intervento giudiziale correttivo dell'accordo di assunzione). Infatti, come ancora ha affermato la Suprema Corte, “Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore…” (Cass., sez. L, sent. n. 27711 del 2.10.2023). L'odierno il ricorrente nulla riferisce in ordine alle proprie condizioni di vita (personale e familiare), alle “tariffe sindacali praticate nella zona” durante il periodo in questione, all'effettivo potere d'acquisto delle somme percepite ed inoltre emerge dalla visura camerale (in atti) l'esigua consistenza aziendale della contenuta in relazione al numero di lavoratori dipendenti risultanti dalla visura camerale in atti (v. Cass., sez. L, sent. n. del 17250 del
28.8.2004). Quanto alla domanda subordinata, il CCNL Servizi (in atti) prevede per il livello D1 quanto segue:
“Conoscenza/e: pratica elevata nelle proprie mansioni. Abilità: Cognitive e pratiche, necessarie per utilizzare informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di normale difficoltà utilizzando regole e strumenti adeguati.
Autonomia: Esecutiva: quando il Lavoratore, al fine di garantire il raggiungimento del risultato richiesto, in forza delle proprie competenze e delle disposizioni generali ricevute, utilizza correttamente programmi e attrezzature date rispettando la sequenza delle lavorazioni, le tecniche d'intervento e dei servizi ecc. Competenze e Responsabilità: Ottempera disposizioni settoriali, con una certa autonomia.”. Le mansioni descritte nel ricorso, aventi ad oggetto, in definitiva, lo spostamento di merce mediante l'uso di appositi strumenti (come “transpallet”) e con l'autonomia esecutiva propria di tali attività, risultano inquadrabili al livello D1; d'altro canto la generica descrizione di ulteriori attività (come i rapporti con i clienti e la direzione dei punti vendita), non consente
3 alcuna relativa valutazione (quanto all'oggetto ed all'eventuale prevalenza ai fini del superiore in quadramento). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
2. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, in relazione alla contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese processuali.
Roma, 25 novembre 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina
Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto UPP dott. Claudia Crusi
4