Articolo 2 della Legge 30 maggio 1985, n. 211
Articolo 1
Versione
1 giugno 1985
Art. 2.
Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1 febbraio 1985, n. 9 .

Entrata in vigore il 1 giugno 1985