Art. 2.
Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1 febbraio 1985, n. 9 .
Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1 febbraio 1985, n. 9 .