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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1461/2023, promossa
DA
assistito dall'avv. Antonino Legato, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
; Controparte_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Giulianova in data 06/12/2001 con CP_1
da cui erano nato il figlio (il 02/03/2011), ha chiesto
[...] Per_1
pronunciare la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima; disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di Per_1
sé nella casa coniugale a lui assegnata e regolamentazione dei tempi di permanenza madre-figlio; porre a carico della resistente l'assegno mensile pari ad
€ 200,00 a titolo di mantenimento del figlio con spese straordinarie Per_1
poste per il 50% a carico di entrambi i genitori.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- Dopo un'iniziale armonia, la resistente avviava una relazione extraconiugale e, nell'ottobre del 2021, lasciava la casa coniugale portando con sé il figlio salvo farvi rientro nel mese di dicembre Per_1
occupando la taverna dell'immobile e senza mai riprendere la convivenza coniugale;
- Dopo aver rinvenuto fortuitamente documentazione medica nella propria abitazione, veniva a conoscenza della revoca della patente della resistente a seguito di positività a sostanze stupefacenti;
- La resistente omette qualsiasi collaborazione nella gestione domestica e, per via anche della revoca della patente, collabora in modo limitato alla gestione del figlio Per_1
- Svolge l'attività di operaio con retribuzione mensile di circa 1.800,00 €.
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata nella contumacia della resistente, il Presidente, sentito il ricorrente (il quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi con la moglie), con ordinanza in data 08/11/2023, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, cui assegna la casa coniugale;
- dispone che la madre possa vedere e tenere il figlio con sé, come da allegato piano genitoriale, da integrare con la previsione di un periodo di vacanze di giorni 15 anche non consecutivi durante il periodo estivo, di giorni 5 durante le vacanze natalizie e di giorni 3 durante le vacanze pasquali, da concordare tra i genitori, secondo il principio dell'alternanza delle principali festività;
- delega i SS competenti di seguire il caso del minore ed in particolare
l'andamento del rapporto con la madre, relazionando a questo giudice trimestralmente e offrendo alle parti tutti gli opportuni sostegni di carattere psicologico;
- pone a carico della madre l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, tenuto conto delle esigenze di vita di quest'ultimo, dei maggiori tempi di permanenza presso il padre e delle minori risorse economiche dell'obbligata rispetto al genitore collocatario;
- pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% come da Protocollo del 05/12/2018
- dichiara inammissibili le altre domande di carattere economico.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, nella quale la resistente è rimasta contumace, all'udienza del 07/02/2024, la stessa rendeva interrogatorio formale sui capitoli ammessi con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 in data 08/11/2023.
Infine, all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione della resistente nella fase presidenziale e per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Il tentativo di riconciliazione non s'è potuto neppure esperire, stante l'assenza della resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alla domanda di addebito della separazione per infedeltà coniugale proposta dal ricorrente, la stessa, sulla scorta dell'istruttoria svolta, è risultata fondata.
Sul punto va evidenziato che la stessa resistente, all'udienza in data 07/02/2024, ha ammesso i fatti dedotti nell'interrogatorio e, in particolare, in ordine alla violazione dell'obblighi di fedeltà coniugale e di assistenza morale e materiale nei confronti del marito in costanza di matrimonio (cfr. interrogatorio formale CP_1
del 07/02/2025, cap 1: “vero che la signora nel mese
[...] Controparte_1
di ottobre 2021, ha allacciato una relazione amorosa extraconiugale e, da tale mese ha abbandonato la casa coniugale recando con sé il figlio minore
” “È vera la circostanza.”. Cap 3: “Vero che la Per_1 Controparte_1
signora è totalmente indifferente alla partecipazione allo Controparte_1
svolgimento dei compiti domestici, come da foto (Cfr. doc. 7 fasc. parte ricorr.) che si rammostrano ed omette di fornire anche la minima informazione importante per la vita familiare, come ad esempio quelle relative ai luoghi in cui si reca quotidianamente, a volte conducendo con sé il figlio minore;
nonché le sue frequentazioni abituali? “riconosco nelle foto che mi Controparte_1
vengono mostrate lo stato dei luoghi della tavernetta presso la quale abitavo ed abito;
sono vere le circostanze di cui al capitolo in relazione alla mia indifferenza nei confronti dei compiti domestici e nel fornire qualsivoglia informazione sulle mie abitudini e frequentazioni…”.)
Conclusivamente, può ritenersi provato che la resistente, in costanza di convivenza matrimoniale, abbia violato i doveri di fedeltà e di solidarietà coniugale posti dall'art. 143 c.c., avviando una relazione extraconiugale e omettendo di provvedere ai bisogni del nucleo familiare sia dal punto di vista morale che materiale.
Pertanto, in presenza di gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio da ritenersi causa dell'irreversibile crisi coniugale, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 156 c.c., per la pronuncia dell'addebito della separazione a CP_1
[...]
Passando alle residue questioni relative all'affidamento e collocamento del figlio all'assegnazione della casa coniugale, ai tempi di permanenza madre Per_1
figlio e all'assegno da porre a carico della resistente a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio, ritiene il Collegio di poter confermare i provvedimenti disposti con l'ordinanza presidenziale ex art. 473 bis .22 c.p.c. all'esito dell'udienza di comparizione in data 08/11/2023.
Su richiesta di parte ricorrente, la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito a quest'ultima; Controparte_1
2. conferma, in ordine all'affidamento e collocamento del figlio Per_1
all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, ai tempi di permanenza madre figlio e all'assegno da porre a carico della resistente a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio le disposizioni Per_1
impartite con l'ordinanza presidenziale ex art. 473 bis .22 c.p.c. in data
08/11/2023;
3. provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)