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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, (C.F. ), con sede a Messina in via Oratorio S. Francesco n.4, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù per procura in atti
- ATTORE -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Maffi e Luca Gioia
- CONVENUTA
OGGETTO: vendita e appalto - vizi del bene
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 alla quale si era rivolta per commissionare la fornitura e il montaggio di pannelli CP_1
pagina 1 di 6 metallici isolanti di rivestimento dei prospetti del Centro Commerciale di Maregrosso. Riferiva che, in data 29.5.2017, la le aveva inviato la proposta d'ordine indicando il costo in CP_1 euro 143.533,94 e il completamento dei lavori entro il 20.10.2017, proposta alla quale aderiva.
In data 15.6.2017 accettava anche l'altro preventivo, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio del materiale “linee vita” per un costo di euro 3.057,62 iva esclusa, materiale che doveva essere consegnato unitamente ai pannelli.
Nel mese di settembre 2017 la , come concordato, iniziava i lavori commissionati CP_1
Parte e, terminato il lavoro, la pagava il saldo del prezzo pattuito. Parte Nel luglio 2019 la riscontrava dei difetti nei pannelli a doppio rivestimento metallico in quanto erano comparse vistose bolle di rigonfiamento che provocavano il distacco della lamina in acciaio interna.
Pertanto, per accertare lo stato dei pannelli incaricava l'arch. il quale Persona_1 confermava che erano compromessi la tenuta e l'isolamento termico dei pannelli.
Stante il mancato intervento della per l'eliminazione dei vizi denunciati ne CP_1 invocava la responsabilità per vizi dell'opera e chiedeva di condannare la ad CP_1 eliminare, a sue spese, i vizi dei pannelli e il risarcimento dei danni pari ad euro 23.460,00, corrispondente al 10% della commessa, oltre le spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto da parte attrice. CP_1
Evidenziava, in particolare, che era stata convenuta tra le parti solo la fornitura dei pannelli e non anche il montaggio, effettuato da soggetti terzi, per cui tra le parti non intercorreva un contratto di appalto, ma una vendita. Deduceva, inoltre, l'assenza dei vizi lamentati, la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata in quanto, sebbene avesse effettuato la consegna da settembre 2017 a gennaio 2018, riceveva la segnalazione solo in data 20.9.2019.
In ogni caso, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Verona, sede legale della società convenuta, peraltro, concordata tra le parti.
Con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, cpc pagina 2 di 6 Con ordinanza del 30.6.2022 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in merito all'eccezione preliminare di incompetenza.
Con ordinanza del 28.2.2023 il Giudice, a modifica della precedente ordinanza, rigettava le prove orali chieste dalle parti e disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi dei pannelli, individuandone le cause e i rimedi per farvi fronte, valutando la procedura di foratura indicata dalla convenuta, quantificando l'ammontare dei costi per gli interventi risolutivi e nominava allo scopo l'ing. . Persona_2
Depositato l'elaborato di consulenza tecnica veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 25.9.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, disattesa, in quanto destituita di fondamento, l'eccezione di incompetenza per territorio.
L'art. 19 cpc individua la competenza per territorio nel luogo in cui la società convenuta ha la sede salvo che la legge disponga diversamente.
Tuttavia, nel caso di specie soccorre il foro alternativo di cui all'art. 20 cpc
Infatti, la competenza, in base all'art. 10 cpc, si determina sulla base del contenuto della domanda. Nel caso di specie l'attore chiede di condannare la ad eliminare i vizi dei CP_1 pannelli e a risarcire i danni. Trattandosi di una richiesta di risarcimento da inadempimento contrattuale (vedremo se qualificato come appalto – come dedotto dall'attore – o come vendita – come dedotto dal convenuto), per la determinazione del foro competente può farsi riferimento anche alla previsione dell'art. 20 cpc che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, prevede la competenza del giudice in cui è sorta l'obbligazione o in cui l'obbligazione deve eseguirsi.
pagina 3 di 6 Il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui viene concluso il contratto. In questo caso, trattandosi di contratto concluso a distanza, è competente il giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c.
L'altro foro è dato dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) che, nel caso di specie, si identifica nel luogo in cui la prestazione non è stata esattamente adempiuta.
In questo caso, pertanto, opera anche il foro alternativo a quello indicato dall'art. 19 cpc
Trattandosi di fori elettivamente concorrenti, l'attore può scegliere liberamente e il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore.
Nel caso di specie, pertanto, l'attore ha scelto il Tribunale di Messina, che è il luogo in cui deve eseguirsi esattamente l'obbligazione contrattuale.
Né può ritenersi che operi la competenza esclusiva del foro convenzionale, pattuita contrattualmente ai sensi dell'art. 28 cpc (foro della sede legale della venditrice) in quanto trattasi di una clausola vessatoria inefficace in mancanza di una specifica sottoscrizione.
Occorre, pertanto, procedere all'inquadramento della fattispecie contrattuale, sussunta nel contratto di appalto dalla parte attrice e nel contratto di vendita dalla parte convenuta.
Orbene, nelle proposte d'ordine si fa riferimento solo alla fornitura dei prodotti e alcun riferimento è contenuto alla prestazione d'opera, pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine all'inquadramento della prestazione nel contratto di vendita.
Secondo la comune distinzione, infatti, la vendita si caratterizza per un'obbligazione di dare, mentre l'appalto per un'obbligazione di fare (realizzazione di un'opera). Elemento indefettibile dell'appalto, pertanto, è l'attività che l'appaltatore è tenuto a compiere per la realizzazione dell'opera, la quale è prevalente rispetto alla materia, invece, nella vendita l'attività è un semplice mezzo per realizzare l'opera.
Quindi, nel caso di specie, anche se è prevista l'attività del venditore per la produzione del bene, rimane la qualificazione di contratto di vendita in quanto trattasi di attività finalizzata alla realizzazione del bene compravenduto. Peraltro, nell'appalto, sono previsti dei poteri di pagina 4 di 6 controllo e di verifica da parte del committente sul bene nel corso dello svolgimento dei lavori che, invece, sono esclusi nel contratto di vendita.
Nel caso di specie, pertanto, la realizzazione dei pannelli da parte della convenuta rientra nel contratto di vendita.
Parte convenuta ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto dell'acquirente a fare valere i vizi del bene compravenduto.
L'art. 1495 c.c. prevede la decadenza dal diritto di garanzia qualora il compratore non denunci i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, denuncia che non è necessaria se il venditore riconosca l'esistenza dei vizi;
in tal caso, infatti, la denunzia è superflua. In ogni caso l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Anche in questo caso, tuttavia, la Suprema Corte ha riconosciuto un controlimite che amplia la tutela del consumatore nel caso in cui il venditore riconosca i vizi, interrompendo, così, la prescrizione (Cass. Sent. 22.9.2023,
n.27076).
Nel caso di specie, con la prima pec di risposta del 28.10.2019 la non ha effettuato CP_1 alcun riconoscimento, limitandosi a rendersi disponibile ad effettuare un sopralluogo per verificare quanto lamentato dall'acquirente, in mancanza di riferimenti al numero d'ordine.
Con la seconda pec del 21.1.2020 la precisava che la “presunta formazione di CP_1 rigonfiamenti” “è un fenomeno che saltuariamente può verificarsi sui pannelli sandwich in schiuma poliuretanica” e tale fenomeno è correlato alle “sollecitazioni termiche subite dal pannello vincolato alla struttura” e ai “forti sbalzi termici dovuti all'esposizione diretta al sole”, problema che viene risolto “con un semplice e rapido intervento di foratura del supporto”.
La dichiarazione resa dall' nella pec del 21.1.2020 è un riconoscimento dei vizi dei CP_1 pannelli, riconoscimento che interrompe la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Orbene, come emerge dal documento di trasporto prodotto dall' , la consegna dei CP_1 pannelli è avvenuta il 4.5.2017, il 17.5.2017, il 26.9.2017, il 28.9.2017, il 29.9.2017, il
12.10.2017, il 20.10.2017, il 24.11.2017, il 12.1.2018, il 30.1.2018, l'8.10.2018, il 29.10.2018.
pagina 5 di 6 Dall'ultima consegna (avvenuta il 29.10.2018) decorre l'anno per fare valere l'azione per i vizi del bene. Pertanto, alla data del 29.10.2019 è maturata la prescrizione per fare valere l'azione per vizi del bene acquistato.
Il riconoscimento dei vizi effettuato dalla in data 21.1.2020, dopo che è maturata la CP_1 prescrizione del diritto, non è pertanto, idonea a produrre gli effetti della interruzione della prescrizione. L'interruzione della prescrizione, infatti, opera se interviene entro il termine in cui il titolare può esercitare il diritto.
Ritenuta, pertanto, fondata l'eccezione di parte convenuta, va rigettata la domanda attorea.
Tenuto conto, tuttavia, della presenza di vizi nel bene – accertati dal consulente - sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica vanno, invece, poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-compensa tra le parti le spese processuali;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Messina il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, (C.F. ), con sede a Messina in via Oratorio S. Francesco n.4, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù per procura in atti
- ATTORE -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Maffi e Luca Gioia
- CONVENUTA
OGGETTO: vendita e appalto - vizi del bene
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 alla quale si era rivolta per commissionare la fornitura e il montaggio di pannelli CP_1
pagina 1 di 6 metallici isolanti di rivestimento dei prospetti del Centro Commerciale di Maregrosso. Riferiva che, in data 29.5.2017, la le aveva inviato la proposta d'ordine indicando il costo in CP_1 euro 143.533,94 e il completamento dei lavori entro il 20.10.2017, proposta alla quale aderiva.
In data 15.6.2017 accettava anche l'altro preventivo, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio del materiale “linee vita” per un costo di euro 3.057,62 iva esclusa, materiale che doveva essere consegnato unitamente ai pannelli.
Nel mese di settembre 2017 la , come concordato, iniziava i lavori commissionati CP_1
Parte e, terminato il lavoro, la pagava il saldo del prezzo pattuito. Parte Nel luglio 2019 la riscontrava dei difetti nei pannelli a doppio rivestimento metallico in quanto erano comparse vistose bolle di rigonfiamento che provocavano il distacco della lamina in acciaio interna.
Pertanto, per accertare lo stato dei pannelli incaricava l'arch. il quale Persona_1 confermava che erano compromessi la tenuta e l'isolamento termico dei pannelli.
Stante il mancato intervento della per l'eliminazione dei vizi denunciati ne CP_1 invocava la responsabilità per vizi dell'opera e chiedeva di condannare la ad CP_1 eliminare, a sue spese, i vizi dei pannelli e il risarcimento dei danni pari ad euro 23.460,00, corrispondente al 10% della commessa, oltre le spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto da parte attrice. CP_1
Evidenziava, in particolare, che era stata convenuta tra le parti solo la fornitura dei pannelli e non anche il montaggio, effettuato da soggetti terzi, per cui tra le parti non intercorreva un contratto di appalto, ma una vendita. Deduceva, inoltre, l'assenza dei vizi lamentati, la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata in quanto, sebbene avesse effettuato la consegna da settembre 2017 a gennaio 2018, riceveva la segnalazione solo in data 20.9.2019.
In ogni caso, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Verona, sede legale della società convenuta, peraltro, concordata tra le parti.
Con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, cpc pagina 2 di 6 Con ordinanza del 30.6.2022 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in merito all'eccezione preliminare di incompetenza.
Con ordinanza del 28.2.2023 il Giudice, a modifica della precedente ordinanza, rigettava le prove orali chieste dalle parti e disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi dei pannelli, individuandone le cause e i rimedi per farvi fronte, valutando la procedura di foratura indicata dalla convenuta, quantificando l'ammontare dei costi per gli interventi risolutivi e nominava allo scopo l'ing. . Persona_2
Depositato l'elaborato di consulenza tecnica veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 25.9.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, disattesa, in quanto destituita di fondamento, l'eccezione di incompetenza per territorio.
L'art. 19 cpc individua la competenza per territorio nel luogo in cui la società convenuta ha la sede salvo che la legge disponga diversamente.
Tuttavia, nel caso di specie soccorre il foro alternativo di cui all'art. 20 cpc
Infatti, la competenza, in base all'art. 10 cpc, si determina sulla base del contenuto della domanda. Nel caso di specie l'attore chiede di condannare la ad eliminare i vizi dei CP_1 pannelli e a risarcire i danni. Trattandosi di una richiesta di risarcimento da inadempimento contrattuale (vedremo se qualificato come appalto – come dedotto dall'attore – o come vendita – come dedotto dal convenuto), per la determinazione del foro competente può farsi riferimento anche alla previsione dell'art. 20 cpc che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, prevede la competenza del giudice in cui è sorta l'obbligazione o in cui l'obbligazione deve eseguirsi.
pagina 3 di 6 Il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui viene concluso il contratto. In questo caso, trattandosi di contratto concluso a distanza, è competente il giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c.
L'altro foro è dato dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) che, nel caso di specie, si identifica nel luogo in cui la prestazione non è stata esattamente adempiuta.
In questo caso, pertanto, opera anche il foro alternativo a quello indicato dall'art. 19 cpc
Trattandosi di fori elettivamente concorrenti, l'attore può scegliere liberamente e il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore.
Nel caso di specie, pertanto, l'attore ha scelto il Tribunale di Messina, che è il luogo in cui deve eseguirsi esattamente l'obbligazione contrattuale.
Né può ritenersi che operi la competenza esclusiva del foro convenzionale, pattuita contrattualmente ai sensi dell'art. 28 cpc (foro della sede legale della venditrice) in quanto trattasi di una clausola vessatoria inefficace in mancanza di una specifica sottoscrizione.
Occorre, pertanto, procedere all'inquadramento della fattispecie contrattuale, sussunta nel contratto di appalto dalla parte attrice e nel contratto di vendita dalla parte convenuta.
Orbene, nelle proposte d'ordine si fa riferimento solo alla fornitura dei prodotti e alcun riferimento è contenuto alla prestazione d'opera, pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine all'inquadramento della prestazione nel contratto di vendita.
Secondo la comune distinzione, infatti, la vendita si caratterizza per un'obbligazione di dare, mentre l'appalto per un'obbligazione di fare (realizzazione di un'opera). Elemento indefettibile dell'appalto, pertanto, è l'attività che l'appaltatore è tenuto a compiere per la realizzazione dell'opera, la quale è prevalente rispetto alla materia, invece, nella vendita l'attività è un semplice mezzo per realizzare l'opera.
Quindi, nel caso di specie, anche se è prevista l'attività del venditore per la produzione del bene, rimane la qualificazione di contratto di vendita in quanto trattasi di attività finalizzata alla realizzazione del bene compravenduto. Peraltro, nell'appalto, sono previsti dei poteri di pagina 4 di 6 controllo e di verifica da parte del committente sul bene nel corso dello svolgimento dei lavori che, invece, sono esclusi nel contratto di vendita.
Nel caso di specie, pertanto, la realizzazione dei pannelli da parte della convenuta rientra nel contratto di vendita.
Parte convenuta ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto dell'acquirente a fare valere i vizi del bene compravenduto.
L'art. 1495 c.c. prevede la decadenza dal diritto di garanzia qualora il compratore non denunci i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, denuncia che non è necessaria se il venditore riconosca l'esistenza dei vizi;
in tal caso, infatti, la denunzia è superflua. In ogni caso l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Anche in questo caso, tuttavia, la Suprema Corte ha riconosciuto un controlimite che amplia la tutela del consumatore nel caso in cui il venditore riconosca i vizi, interrompendo, così, la prescrizione (Cass. Sent. 22.9.2023,
n.27076).
Nel caso di specie, con la prima pec di risposta del 28.10.2019 la non ha effettuato CP_1 alcun riconoscimento, limitandosi a rendersi disponibile ad effettuare un sopralluogo per verificare quanto lamentato dall'acquirente, in mancanza di riferimenti al numero d'ordine.
Con la seconda pec del 21.1.2020 la precisava che la “presunta formazione di CP_1 rigonfiamenti” “è un fenomeno che saltuariamente può verificarsi sui pannelli sandwich in schiuma poliuretanica” e tale fenomeno è correlato alle “sollecitazioni termiche subite dal pannello vincolato alla struttura” e ai “forti sbalzi termici dovuti all'esposizione diretta al sole”, problema che viene risolto “con un semplice e rapido intervento di foratura del supporto”.
La dichiarazione resa dall' nella pec del 21.1.2020 è un riconoscimento dei vizi dei CP_1 pannelli, riconoscimento che interrompe la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Orbene, come emerge dal documento di trasporto prodotto dall' , la consegna dei CP_1 pannelli è avvenuta il 4.5.2017, il 17.5.2017, il 26.9.2017, il 28.9.2017, il 29.9.2017, il
12.10.2017, il 20.10.2017, il 24.11.2017, il 12.1.2018, il 30.1.2018, l'8.10.2018, il 29.10.2018.
pagina 5 di 6 Dall'ultima consegna (avvenuta il 29.10.2018) decorre l'anno per fare valere l'azione per i vizi del bene. Pertanto, alla data del 29.10.2019 è maturata la prescrizione per fare valere l'azione per vizi del bene acquistato.
Il riconoscimento dei vizi effettuato dalla in data 21.1.2020, dopo che è maturata la CP_1 prescrizione del diritto, non è pertanto, idonea a produrre gli effetti della interruzione della prescrizione. L'interruzione della prescrizione, infatti, opera se interviene entro il termine in cui il titolare può esercitare il diritto.
Ritenuta, pertanto, fondata l'eccezione di parte convenuta, va rigettata la domanda attorea.
Tenuto conto, tuttavia, della presenza di vizi nel bene – accertati dal consulente - sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica vanno, invece, poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-compensa tra le parti le spese processuali;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Messina il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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