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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7665/2022 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANGIONE ANDREA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo chiedendo di:
1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel quadriennio
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale di giornate OTD rispettivamente pari a 80, 78, 52, 52
e 52;
2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3) di conseguenza, condannare l' al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola CP_1
2020; …
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Il ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale;
1 2) in detto contesto, lo stessa ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola di US FI, c.f. , con sede legale in CodiceFiscale_1
Copertino (Le) alla via Casole Esterna n. 16, nel 2016 nei mesi da luglio a ottobre per 80 giornate lavorative, nel 2017 nei mesi da luglio a novembre per 78 giornate lavorative, nel 2018 nei mesi da luglio a settembre per 52 giornate lavorative, nel 2019 nei mesi da giugno ad agosto per 52 giornate lavorative e nel 2020 nei mesi da giugno a settembre per 52 giornate lavorative, come risulta dai relativi cedolini paga;
3) nel dettaglio, il deducente si è occupata della coltivazione di ortaggi e verdure varie (zucchine, peperoni, ZA, cocomeri, fagiolini, broccoli, etc.), presso alcuni terreni ubicati in agro di Copertino alle contrade Olmo, S. Angelo e Casole;
4) nel disbrigo di tali incombenze, ella ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle
6,00/7,00 alle 12,00/13,00 circa a seconda delle stagioni), osservando le direttive impartite dalla sig.ra
US FI o da suoi preposti tra cui in particolar modo il padre la quale provvedeva Persona_1 altresì all'erogazione della retribuzione di circa € 50,00 giornalieri, versati a fine settimana;
5) sennonché, l' resistente ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate, senza CP_2 peraltro notificare alcun formale provvedimento di cancellazione, tant'è che l'odierno istante ha appreso della sanzione irrogata all'esito di una causale verifica della propria posizione previdenziale;
6) a ogni modo, il disconoscimento è stato immediatamente impugnato in sede giustiziale con ricorso del
22/12/2021 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, rimasta silente;
7) in conseguenza di quanto testé rappresentato, al lavoratore è stata altresì negata la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola inerente all'anno 2020.
Ha eccepito l'erroneità della valutazione compiuta da nonché l'assenza di CP_1 motivazione del provvedimento oggetto di contestazione.
nel costituirsi, ha eccepito decadenza e comunque infondatezza del ricorso sulla base CP_1 delle risultanze ispettive.
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
2 delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi),
3 restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
2. Precisato quanto sopra, è infondata la censura di violazione della l. 241/1990. Come recentemente ribadito da Cass. 14110 del 2024: vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all'inadempimento dell'ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)» (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482)…
Il presente è quindi giudizio sul rapporto e non sull'atto, rispetto al quale eventuali violazioni procedimentali di non esimono la parte dalla prova rispetto la spettanza CP_1 della propria posizione giuridica (l'onere della prova è di parte ricorrente;
cfr. Cass.
7845/2003, per tutte).
4 3. Si ritiene di poter assorbire l'eccezione di decadenza sollevata da CP_1
4. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la US non ha materialmente speso - la US avrebbe personalmente anticipato almeno circa 4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla US. Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti lavoratori extracomunitari “in nero”.
Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
5. Analizzando le dichiarazioni dei testi emerge quanto segue.
La teste ha fatto presente: Tes_1
ADR: conosco il ricorrente.
ADR:abbiamo lavorato assieme.
ADR: ditta US, dal 2016 al 2018.
ADR: sono stata anche io cancellata e ho contenzioso con CP_1
ADR: c'erano parecchi terreni. Aveva Olmo sulla via di Carmiano. Che noi chiamavamo ex depuratore.
ADR: poi via S. Angelo, c'era una strada che da Olmo andava a via S. Angelo e poi c'era Casole, nelle vicinanze della casa della sig.ra US.
ADR:io ci sono stati periodi che ho iniziato prima del sig. Lui in quei periodi ha Pt_1 iniziato nella raccolta.
5 ADR: io il 2016 ho iniziato nel periodo estivo assieme al sig. Invece 2017 e 2018 siccome avevo Pt_1 fatto il corso di innestamento ho iniziato prima e lui lo ho visto nel periodo estivo nella raccolta di zucchine, melenzane peperoni e barattieri.
ADR: il sig. nel periodo estivo. Lui ci affiancava con i tini o con la cassetta. Faceva lavoro di fatica. Pt_1
ADR: io sempre 102 gg 103. Lui non ricordo quante giornate ha fatto. Loro ci dividevano in squadre. chi andava a raccogliere zucchine chi Parte_2
ADR: nel periodo estivo lo vedevo. Nell'innestamento no.
ADR: due o tre squadre da 6/8 persone.
ADR: ci mettevamo alle 5 e finivamo 11/11.30.
ADR: nel periodo estivo.
ADR: ci pagava FI US e a volte anche il padre. I soldi li dovevamo chiedere anche mille volte per un acconto. Dopo 15 gg acconto e poi a fine mese il resto.
ADR: 45/48 euro al giorno.
ADR: la busta paga a fine periodo e ci dava la busta paga.
ADR: contanti il pagamento.
ADR: c'era una signora la che era quella che riceveva le istruzioni dalla US e poi le Parte_3 diceva a noi. Oppure venivano direttamente o FI US a dare le istruzioni. Persona_1
ADR: ci dicevano loro dove andare e dove incontrarci.
ADR: non c'era un punto sempre prestabilito di incontro.
ADR: sul fondo c'era la FI US o il padre.
ADR: nelle serre per l'innestamento io. lui nelle serre no.
ADR: io ho lavorato con . Come lavoratrice straniera ricordo lei… Persona_2
La teste ha fatto presente che: Tes_2
ADR: conosco Abbiamo lavorato assieme. Parte_1
ADR: per US FI abbiamo lavorato. 2020 e 2021.
ADR: abbiamo lavorato a casa sua, dove lasciavamo le macchine. E poi sulla strada di Carmiano, lu si chiamava. E casa sua, Casole. Per_3
ADR: 2020 giugno settembre;
2021 gennaio giugno e poi pure qualche mese dopo.
ADR: in questi periodi c'era anche il sig. Pt_1
ADR: sono stata cancellata anche io. CP_ ADR: sono in causa con
6 ADR: lavoravamo più o meno assieme. Io sulle 100.
ADR: lui più o meno. Non sempre andavamo nella stessa campagna. Ma lo vedevo.
ADR: eravamo 3 o 4 squadre. persone 10/15 a squadra. Poi a volte magari il giorno dopo ci dividevano.
ADR: di ortaggi.
ADR: piantavamo, poi magari l'estate gli ortaggi. Di inverno toglievamo l'erba o l'impianto d'acqua.
ADR: c'era o FI US o suo padre o i fratelli di FI.
ADR: erano loro che ci dirigevano.
ADR. Ci pagava sempre FI.
ADR: 45/50 euro al giorno.
ADR: ce li dava ma non puntuale. Contanti o ha fatto pure bonifico.
ADR: ci pagava FI.
ADR: io ho lavorato nelle serre a Casole. Anche lui c'era.
ADR: lo vedevo sempre in pratica.
ADR: nelle serre raccoglievamo limuncedde, peperoni, ortaggi.
ADR: d'estate dalle 5.30 alle 10.30/11
ADR: d'inverno dalle 7 alle 13.
ADR: a volte o ci vedevamo tutti in un punto e poi ci distribuivano o a volte ce lo dicevano la sera prima dove andare il giorno dopo.
ADR: c'erano stranieri. Quelli stavano addetti ai cassoni ai muretti a secco
ADR: sui fondi c'era sempre il sig. o pure FI e pure qualche altro fratello di FI, non ricordo Per_1 il nome, forse Per_4
ADR: sempre la FI ho visto pagarci.
La teste ha fatto presente che: Tes_3
ADR: conosco Parte_1
ADR: abbiamo lavorato assieme nel 2017. Con US FI.
ADR: io sono stata cancellata. Sono in causa con Penso sia ancora in corso il giudizio. CP_1
ADR: verso la strada di Carmiano. Poi un altro verso il cimitero, S.Angelo.
ADR: poi verso Casole. Pt_4
ADR: settembre ottobre e novembre 2017.
ADR: io stavo alla raccolta. prendeva le cassette piene e lasciava quelle vuote. Pt_1
7 ADR: a settembre verso le 5.30/6 perché fa ancora caldo a settembre.
ADR: a ottobre novembre iniziavamo alle 6.30/7.
ADR: 10/15 persone a squadre. a volte 1 a volte 2 squadre.
ADR: dipende dal lavoro che c'è.
ADR: O FI o suo padre dava le direttive. O suo fratello Per_5
ADR: FI o il padre o il fratello ci pagavano.
ADR: 5/6 ore al giorno facevamo
ADR: 48/50 euro al giorno.
ADR: in contanti.
ADR: la raccolta in quel periodo era peperoni ZA zucchine fino a metà ottobre poi abbiamo pulito i campi per piantare le rape, cicorie
ADR: io andavo da sola con la macchina mia.
ADR: dal 1997 che lavoro in campagna.
ADR: non so se il ricorrente è mio testimone.
La teste ha fatto presente che: Tes_4
ADR: conosco Parte_1
ADR: sul posto di lavoro. è stato nel 2019. Periodo estivo.
ADR: presso la ditta US FI.
ADR: uno è via S. Angelo, strada del Cimitero a Copertino.
ADR: l'altro è presso la via Carmiano, zona di Copertino.
ADR: raccolta, l'estate facevamo la raccolta di ortaggi.
ADR: solo quell'anno abbiamo lavorato assieme.
ADR: io ho lavorato dal 2016 al 2019.
ADR: sono stata cancellata. Sono in causa con CP_1
ADR: non ricordo se l'ho messo nella lista.
ADR: le direttive le dava o la US FI o il padre Persona_1
ADR: ci pagavano o uno o l'altro. Sul posto di lavoro ci pagavano o in azienda.
ADR: in contanti.
ADR: periodo estivo dalle 5.30 alle 11/11.30
ADR: c'erano le squadre. una squadra è formata da circa 10 persone.
ADR: a volte erano 2 o 3 squadre. a volte una sola. Dipendeva dal lavoro da fare.
8 ADR: a volte eravamo nella stessa squadra a volte no.
ADR: dipendeva dai giorni.
ADR: io nel 2019 102 gg. Il sig. non lo so dire. Non era che lavoravamo fissi assieme. Pt_1
ADR: quella che ho lavorato di più è , . . Persona_6 Parte_5 Controparte_3
. Controparte_4
ADR: anche Tes_5
ADR: 50 euro al giorno. Acconti ogni 15 giorni.
6. Questo giudice ha anche inteso acquisire (produzione del 2.4.24) le dichiarazioni dell'ispettore acquisite in altro giudizio, e qui utilizzabili quale prova atipica. Tes_6
La teste e la teste sono molto generiche nell'indicazione sul quanto lavorasse Tes_1 Tes_2 parte ricorrente.
Parte ricorrente – rispetto alla teste – ha prodotto una sentenza parzialmente Tes_4 favorevole di questo Tribunale. Nondimeno, deve - oltre a confermarsi quanto sopra espresso per le altre due testi sulla genericità dei giorni lavorati in comune – rilevarsi come la stessa sia stata riconosciuta solo nel periodo da marzo a luglio del 2019.
Nel medesimo anno il ha lavorato a partire da giugno e sino a luglio ha effettuato Pt_1 massimo 32 giorni. Anche a voler dare massimo credito alla teste non si raggingerebbe il minimo per l'iscrizione (arg ex SU 1133/2000).
In ultimo, anche la teste ha lavorato in teoria massimo 40 gg col ricorrente (e Tes_3 questo sovrapponendo i dati delle presenze per mese riportati nel verbale ispettivo). Anche per costei valgono le argomentazioni di cui alle sopra citate Sezioni unite.
In ultimo non può sottacersi l'assoluta sproporzione dei dati assunzionali rispetto ad una attività aziendale minima e non si riesce a cogliere da dove teoricamente potesse provenire una simile mole di denaro contante per pagare i dipendenti e ciò senza tacere l'insoluto contributivo.
Si rileva quindi come le dichiarazioni rese siano recessive rispetto a una obiettività dei dati aziendali che restituiscono il quadro di una realtà aziendale assolutamente non rispondente alle reali esigenze e la cui effettività non trova alcun supporto nei dati reali di produzione.
9 7. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite si dichiarano irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7665/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Lecce, 21/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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