Art. 11.
La Banca nazionale delle comunicazioni dovra' trasmettere all'Organo cui e' demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.
La Banca nazionale delle comunicazioni dovra' trasmettere all'Organo cui e' demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.