Articolo 11 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 settembre 1967
Art. 11.
La Banca nazionale delle comunicazioni dovra' trasmettere all'Organo cui e' demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967