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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ER RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/9/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA BERTANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di stabilirsi ove riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto =
2) L'immobile già adibito a residenza coniugale, sito a Bagni di Lucca (LU), fraz. Benabbio, via Lupo Lupari n. 6, di proprietà della moglie, rimane a lei definitivamente assegnato =
3) Il padre verserà alla madre, per il mantenimento della figlia , la somma di € 500 Persona_1
(cinquecento) mensili, da corrispondere alla stessa, anche brevi manu, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici istat, mentre nessun assegno viene previsto per la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente = Persona_2
4) Il marito inoltre verserà alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100 (cento) mensili, da corrispondersi alla stessa, anche brevi manu, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici istat =
5) I divorziandi dichiarano di avere definito in separata sede ogni rapporto patrimoniale fra loro e di non avere altro a pretendere relativamente al pregresso rapporto matrimoniale =
6) Spese legali a carico del marito =».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bagni di Lucca (LU) il 12/5/1991, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_2
l'1/2/1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione dell'accordo raggiunto, si pone a carico del sig. l'integrale Parte_2 pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Bagni di Lucca (LU) in data 12/5/1991, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Bagni di Lucca (LU) all'Atto Numero 6, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1991; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico del sig. l pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagni di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 10/12/2025. Il Presidente estensore
ER RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ER RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/9/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA BERTANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di stabilirsi ove riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto =
2) L'immobile già adibito a residenza coniugale, sito a Bagni di Lucca (LU), fraz. Benabbio, via Lupo Lupari n. 6, di proprietà della moglie, rimane a lei definitivamente assegnato =
3) Il padre verserà alla madre, per il mantenimento della figlia , la somma di € 500 Persona_1
(cinquecento) mensili, da corrispondere alla stessa, anche brevi manu, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici istat, mentre nessun assegno viene previsto per la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente = Persona_2
4) Il marito inoltre verserà alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100 (cento) mensili, da corrispondersi alla stessa, anche brevi manu, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici istat =
5) I divorziandi dichiarano di avere definito in separata sede ogni rapporto patrimoniale fra loro e di non avere altro a pretendere relativamente al pregresso rapporto matrimoniale =
6) Spese legali a carico del marito =».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bagni di Lucca (LU) il 12/5/1991, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_2
l'1/2/1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione dell'accordo raggiunto, si pone a carico del sig. l'integrale Parte_2 pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Bagni di Lucca (LU) in data 12/5/1991, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Bagni di Lucca (LU) all'Atto Numero 6, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1991; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico del sig. l pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagni di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 10/12/2025. Il Presidente estensore
ER RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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