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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12654 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 22359/25 all'udienza del 9/12/25 , mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cecchini pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso . Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t, giusta procura notarile del Email_2
22/3/024 .
RESISTENTE
in persona del procuratore Controparte_2 speciale,Resposabile degli Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. prof Marcello D'Aponte pec giusta procura alle liti in calce alla memoria . Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione intimazione pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione dal Tribunale di Latina a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, depositato il 19/6/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro , per proporre opposizione all'intimazione di pagamento n 09720249085687073000 notificata il 27/8/24 avente ad oggetto l' avviso di addebito n. 39720180002585721000 relativo a “Contributi IVS” anno 2017, di € 2.788,06 asseritamente notificato in data 27/06/2018, l'avviso di addebito n. 39720180020002492000 relativo a
“Contributi IVS” anni 2017 e 2018, di € 2.799,91 asseritamente notificato in data 14/12/2018, l' avviso di addebito n. 39720190003104678000 relativo a “Contributi IVS” anno 2018, di € 2.799,64 asseritamente notificato in data 03/07/2019, l'avviso di addebito n. 39720190022229122000 relativo a “Contributi IVS” anni 2018 e 2019, di € 2.723,23 asseritamente notificato in data 19/12/2019, il tutto per un importo complessivo pari ad € 11.110,80. Assumeva che non erano mai state notificate le cartelle ( avvisi )con conseguente illegittimità della pretesa portata dall'atto consequenziale;
che l'omessa notifica delle cartelle comportava la prescrizione dei crediti in esse riportate e, anche qualora fossero vere le date di notifica indicate ,il credito sarebbe comunque prescritto;
che erano altresì prescritti gli interessi e le sanzioni;
che era stato violato l'art 7 L 212/00 non essendo l'atto notificato contraddistinto da chiarezza della motivazione e non essendo indicati le modalità, il termine e l'organo cui ricorrere . Chiedeva di dichiarare la inesistenza ,la nullità, l' illegittimità dell'intimazione e degli atti presupposti ,in subordine la prescrizione delle sanzioni ed interessi Si costituiva l' che richiamava la memoria depositata presso il Tribunale di Latina in cui CP_1 eccepiva la carenza di legittimazione per i motivi dell'opposizione afferenti alla fase di riscossione , l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza ex art 24 Dlgs 46/99 dei motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa. Chiedeva il rigetto dell'opposizione . Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2 domanda per essere tardiva l'opposizione, essendo stati tutti notificati gli avvisi sottesi all'intimazione ; la carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione attenente all'an dell'imposizione ; sosteneva che inoltre la prescrizione era stata interrotta dalle intimazioni indicate nella memoria. Chiedeva di accoglie le eccezioni preliminari e di respingere il ricorso. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Il ricorso deve essere respinto.
L' ha dimostrato che gli ava oggetto di opposizione e riportati nell'intimazione e nel CP_1 ricorso sono stati notificati a mezzo raccomandata, essendo stati depositati gli ava con indicazione sul frontespizio del numero di raccomandata e le relative raccomandate, tutte ricevute , per l'ava n. 39720180002585721000, in data 27/06/2018, per l' ava n. 39720180020002492000 , in data 14/12/2018 , per l'ava n. 39720190003104678000 , in data 03/07/2019 e ,per l'ava n. 39720190022229122000, in data 19/12/2019. Verificata la notifica degli ava ed essendo passata alla Agenzia la competenza sulla fase di riscossione, l' assume che erano stati emessi altre intimazioni di pagamento interruttive CP_3 della prescrizione e produce la notifica intervenuta il 21/12/22 dell'intimazione n 09720229022136369000 , tuttavia non produce l ' atto di intimazione, per cui non dimostra che in essa erano indicati gli avvisi oggetto dell'intimazione oggi opposta. Pertanto dalla notifica dei singoli avvisi, avvenuta e provata a cura dell si deve ritenere che l'ulteriore CP_1 atto interruttivo coincida con l'intimazione oggi opposta, ricevuta da parte ricorrente in data 27 agosto 2024, pertanto sarebbero prescritti i primi tre ava;
tuttavia tra la notifica del secondo ava intervenuta il 14/12/18 e la notifica dell'intimazione intervenuta il 27/8/24 , ossia nei cinque anni intercorrenti tra i due atti, è intervenuto il decreto n 18/20 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, nonché il decreto milleproroghe n 183/20 che ha nuovamente sospeso i termini di prescrizione per altri 182 giorni a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per un totale di 311 giorni. Ciò posto , aggiungendo 311 giorni durante i quali la prescrizione era sospesa , prima della scadenza del quinquennio scadente il 20/10/24 compresa la sospensione( notifica ava il 14/12/218 i cinque anni scadevano il 14/12/23 , aggiungendo i 311 giorni di sospensione si sposta la scadenza al 20/10/24) , in data 24/8/24, entro i termini allungati al 20/10/24 per l'emergenza sanitaria, è intervenuta l'intimazione di pagamento .
Lo stesso ragionamento vale a fortiori per gli altri ava notificati in date successive al 14/12/18, mentre appare prescritto il primo ava ,in quanto, essendo la notifica intervenuta il 27/6/18, scadendo i cinque anni il 4/5/19 per effetto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale ( notifica 27/6/18 scadenza 5 anni il 27/6/23 più 311 giorni si arriva al 4/5/2018) nessun atto interruttivo è intervenuto entro detta data .
Per quanto attiene le sanzioni e gli interessi, gli stessi, essendo accessori del credito, seguono la sorte della prescrizione dei contributi ( cass. Ord 29751/22). Da ultimo ove si ritenesse applicabile l' art 7 L 212/00 alle pretese contributive ,l'intimazione di pagamento risulta riportare gli ava in cui sono indicati i motivi delle pretese , inoltre vengono indicati i termini e l'autorità da adire per l'opposizione In conclusione deve dichiararsi prescritto il credito di cui all'ava n 39720180002585721000 relativo a “Contributi IVS” anno 2017, di € 2.788,06. notificato in data 27/06/2018 con illegittimità dell'intimazione in relazione a tale avviso , per il resto l'intimazione deve essere confermata e il ricorso respinto. Dal momento che l' ha dimostrato di aver notificato gli ava e non vi sono contestazioni CP_1 in ordine alla pretesa previdenziale, si compensano le spese con l' mentre , essendo onere CP_1 dell' dimostrare l'intervento di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica CP_3 degli ava ,onere non assolto, si condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite CP_3 liquidate in dispositivo .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara prescritto il credito di cui all'ava n 39720180002585721000 relativo a “Contributi IVS” anno 2017, di € 2.788,06 notificato in data 27/06/2018 con conseguente illegittimità dell'intimazione in relazione a tale avviso;
conferma per il resto l'intimazione e respinge il ricorso condanna al pagamento di un terzo delle totali spese di lite ,liquidate in complessive CP_3 euro 2143,00 oltre iva cpa e spese da distrarsi in favore procuratore antistatario Roma 9/12/25 Il giudice