CASS
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/07/2024, n. 31167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31167 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: El ZI SI nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI DO, che si è riportata alla memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio per l'udienza del 2/01/2024, nella quale chiedeva il rigetto del ricorso. Letta la memoria e le conclusioni scritte depositate dalla difesa. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2018 dal Tribunale di Verbania che, all'esito di rito Penale Sent. Sez. 6 Num. 31167 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/05/2024 abbreviato, condannava El ZI SI alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 391 cod. pen., diversamente qualificato il fatto ascritto all'imputato come favoreggiamento. Si contesta all'imputato di avere aiutato l'amico AY HA a sottrarsi alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva della colonia agricola (disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Novara in aggravamento della misura della libertà vigilata); AY era, infatti, rinvenuto, all'esito di perquisizione domiciliare a casa dell'imputato, nascosto sotto il letto. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 391, primo comma, e 43 cod. pen. Non è sufficiente, ai fini della configurazione del dolo del reato, la generica consapevolezza di stare, con la sua condotta, favorendo un soggetto che si sottrae alle ricerche dell'autorità, in quanto, se così fosse, ci troveremo all'interno del perimetro della norma di cui all'art. 378 cod. pen.; è necessario, invece, che l'imputato sia consapevole che il proprio comportamento agevoli il "favorito" a sottrarsi alle ricerche della autorità, in quanto è destinatario di una misura di sicurezza detentiva. 3. La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre evidenziare che il dolo del reato contestato è generico ed è, quindi, sufficiente la coscienza e volontà di realizzare una qualsiasi delle condotte indicate nella norma, nella consapevolezza, però, delle condizioni che configurano il presupposto di reato e, quindi, nel caso di specie, che nei confronti di Et AY fosse stata disposta una misura di sicurezza detentiva. La Corte di appello sottolinea correttamente che e AY era a conoscenza della misura di sicurezza applicatagli, poiché l'ordinanza risulta essere stata emessa all'esito di procedura partecipata, della quale le parti erano state dedotte e nella quale avevano svolto le rispettive osservazioni. Quanto invece alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, la Corte territoriale si limita a sostenere che «il comportamento dello stesso depone nel senso della piena consapevolezza del medesimo della circostanza che l'amico fosse destinatario di una misura di sicurezza, atteso che 2 egli ha subito manifestato un atteggiamento nervoso nei confronti degli operanti, ha più volte negato la presenza di altri soggetti all'interno della sua abitazione e, infine, ha tentato di evitare la perquisizione domiciliare, dichiarando agli agenti che non avrebbero potuto procedere alla stessa in assenza del relativo mandato, atteggiamento incompatibile con l'asserita mancanza di consapevolezza di aiutare l'amico a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. L'imputato si è prospettato la ragione dell'intervento degli operanti essendogli stata rivolta più volte la domanda specifica prima dell'esecuzione della perquisizione, e ha favorito l'amico tentando di evitare l'esecuzione di tale attività investigativa o comunque di perdere tempo al fine di consentire all'amico di nascondersi. Sussiste, dunque, il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen., stante la consapevolezza e volontà dell'imputato di aiutare l'amico Et AY a sottrarsi alle ricerche effettuate dall'autorità». Si tratta di una motivazione insufficiente, poiché nulla dice circa la consapevolezza in capo a El ZI che Et AY fosse sottoposto a misura di sicurezza detentiva e anzi fa genericamente riferimento alla volontà del ricorrente di aiutare Et TA a «sottrarsi alle ricerche» e a «eludere le investigazioni». Rileva il Collegio che è contraddittorio e illogico sostenere che l'imputato fosse consapevole che, con la propria condotta, stesse favorendo Et AY a eludere l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, allorché non era neanche certo che il predetto fosse a conoscenza che l'originaria misura di sicurezza non detentiva gli fosse stata sostituita con quella più grave della colonia agricola, che, formalmente, gli era notificata proprio il 2 novembre 2017, a seguito del controllo. 2.1. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen. è costruita in maniera identica a quella di cui all'art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena), in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che l'imputato sia consapevole che la persona che sta aiutando si sta sottraendo all'esecuzione pena, salvo che il fatto sia notorio (Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009 -dep. 21/01/2010- Gariffo, Rv. 245702 - 01). Anche per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen., deve essere provato che l'imputato abbia la consapevolezza che la persona che sta aiutando si sta sottraendo alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. 3. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, la quale provvederà a colmare il vuoto motivazionale sopra indicato, adeguandosi al principio di diritto dettato, 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI DO, che si è riportata alla memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio per l'udienza del 2/01/2024, nella quale chiedeva il rigetto del ricorso. Letta la memoria e le conclusioni scritte depositate dalla difesa. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2018 dal Tribunale di Verbania che, all'esito di rito Penale Sent. Sez. 6 Num. 31167 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/05/2024 abbreviato, condannava El ZI SI alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 391 cod. pen., diversamente qualificato il fatto ascritto all'imputato come favoreggiamento. Si contesta all'imputato di avere aiutato l'amico AY HA a sottrarsi alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva della colonia agricola (disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Novara in aggravamento della misura della libertà vigilata); AY era, infatti, rinvenuto, all'esito di perquisizione domiciliare a casa dell'imputato, nascosto sotto il letto. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 391, primo comma, e 43 cod. pen. Non è sufficiente, ai fini della configurazione del dolo del reato, la generica consapevolezza di stare, con la sua condotta, favorendo un soggetto che si sottrae alle ricerche dell'autorità, in quanto, se così fosse, ci troveremo all'interno del perimetro della norma di cui all'art. 378 cod. pen.; è necessario, invece, che l'imputato sia consapevole che il proprio comportamento agevoli il "favorito" a sottrarsi alle ricerche della autorità, in quanto è destinatario di una misura di sicurezza detentiva. 3. La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre evidenziare che il dolo del reato contestato è generico ed è, quindi, sufficiente la coscienza e volontà di realizzare una qualsiasi delle condotte indicate nella norma, nella consapevolezza, però, delle condizioni che configurano il presupposto di reato e, quindi, nel caso di specie, che nei confronti di Et AY fosse stata disposta una misura di sicurezza detentiva. La Corte di appello sottolinea correttamente che e AY era a conoscenza della misura di sicurezza applicatagli, poiché l'ordinanza risulta essere stata emessa all'esito di procedura partecipata, della quale le parti erano state dedotte e nella quale avevano svolto le rispettive osservazioni. Quanto invece alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, la Corte territoriale si limita a sostenere che «il comportamento dello stesso depone nel senso della piena consapevolezza del medesimo della circostanza che l'amico fosse destinatario di una misura di sicurezza, atteso che 2 egli ha subito manifestato un atteggiamento nervoso nei confronti degli operanti, ha più volte negato la presenza di altri soggetti all'interno della sua abitazione e, infine, ha tentato di evitare la perquisizione domiciliare, dichiarando agli agenti che non avrebbero potuto procedere alla stessa in assenza del relativo mandato, atteggiamento incompatibile con l'asserita mancanza di consapevolezza di aiutare l'amico a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. L'imputato si è prospettato la ragione dell'intervento degli operanti essendogli stata rivolta più volte la domanda specifica prima dell'esecuzione della perquisizione, e ha favorito l'amico tentando di evitare l'esecuzione di tale attività investigativa o comunque di perdere tempo al fine di consentire all'amico di nascondersi. Sussiste, dunque, il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen., stante la consapevolezza e volontà dell'imputato di aiutare l'amico Et AY a sottrarsi alle ricerche effettuate dall'autorità». Si tratta di una motivazione insufficiente, poiché nulla dice circa la consapevolezza in capo a El ZI che Et AY fosse sottoposto a misura di sicurezza detentiva e anzi fa genericamente riferimento alla volontà del ricorrente di aiutare Et TA a «sottrarsi alle ricerche» e a «eludere le investigazioni». Rileva il Collegio che è contraddittorio e illogico sostenere che l'imputato fosse consapevole che, con la propria condotta, stesse favorendo Et AY a eludere l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, allorché non era neanche certo che il predetto fosse a conoscenza che l'originaria misura di sicurezza non detentiva gli fosse stata sostituita con quella più grave della colonia agricola, che, formalmente, gli era notificata proprio il 2 novembre 2017, a seguito del controllo. 2.1. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen. è costruita in maniera identica a quella di cui all'art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena), in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che l'imputato sia consapevole che la persona che sta aiutando si sta sottraendo all'esecuzione pena, salvo che il fatto sia notorio (Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009 -dep. 21/01/2010- Gariffo, Rv. 245702 - 01). Anche per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen., deve essere provato che l'imputato abbia la consapevolezza che la persona che sta aiutando si sta sottraendo alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. 3. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, la quale provvederà a colmare il vuoto motivazionale sopra indicato, adeguandosi al principio di diritto dettato, 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Presidente