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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 297 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 210/2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024, in punto: responsabilità professionale;
causa vertente
TRA
, in persona del direttore generale, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Fornasaro de Manzini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Finesso per mandato alle liti CP_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Ogni contraria istanza reietta e disattesa, e previa ogni declaratoria del caso, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, in via principale e di merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Trieste, emessa nel procedimento sub R.G. 2832/2020, assolvere l'appellante
[...]
dalle domande proposte dall'appellato sig. Parte_1 CP_1
. In via subordinata: contenere l'eventuale statuizione risarcitoria a suo carico in
[...]
misura equa e di giustizia, limitandola, in ogni caso, solo a quella percentuale di responsabilità che dovesse eventualmente esserle ascritta e tenuta, altresì, in debita considerazione la durata effettiva della vita della sig.ra . Condannare Persona_1
l'appellato sig. alla restituzione degli importi ricevuti dall'appellante CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al rimborso in Parte_1
favore della stessa dei compensi e delle spese, anche generali, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Nel merito, in via principale: respingere la domanda di riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trieste n. 210/2024 formulata dalla appellante quantomeno con Parte_1
riferimento al punto riferito alla soggettivizzazione del danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e con riferimento al punto della riduzione della somma di euro 4.724,90
pagata dall' rimettendosi sulle altre domande, alla prudente valutazione del CP_2
giudice, trattandosi di mera questione interpretativa della legge in punto di quantum del risarcimento dovuto dal responsabile del danno in caso di premorienza della persona danneggiata. In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate in atti in via testimoniale laddove residuassero dubbi sulla responsabilità risarcitoria e fossero
2 ritenute utili per l'espletamento della prova sui fatti dedotti in causa ai fini della valutazione del danno alla integrità psicofisica della Sig.ra per i fatti Persona_1
descritti in narrativa. In ogni caso: spese e compensi della procedura di mediazione a carico di parte appellante;
spese e compensi di primo grado e secondo grado a carico di parte appellante, in subordine, compensi di primo grado a carico dell'appellante e compensazione tra le parti delle spese di secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste l' CP_1 [...]
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento Parte_1
del danno biologico iure hereditatis sofferto dalla madre , esponendo che Persona_1
dal 31.1.2008 al 4.2.2008 quest'ultima era stata sottoposta a intervento chirurgico di mastectomia radicale sinistra e mastoplastica riduttiva controlaterale;
che nell'ambito del percorso di cure, dopo un primo ciclo di sei sedute chemioterapiche svoltosi senza complicanze, la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta ad un programma radioterapico che prevedeva l'effettuazione di 23 sedute totali;
che nelle date del 13 e
14 agosto 2008 erano state effettuate presso l' di Trieste le prime Controparte_3
due somministrazioni, ma il programma era stato sospeso essendo stato rilevato che era stata erroneamente somministrata una dose di radiazioni equivalente a quella di tutte le
23 sedute originariamente prescritte;
che subito dopo si erano verificate algie e limitazioni funzionali della spalla e una patologia cutanea, che dovevano reputarsi conseguenza immediata e diretta degli erronei trattamenti.
L , pur non contestando l'errore Parte_1
radioterapico, si era costituita contestando la pretesa risarcitoria, esponendo che le due operazioni cui la era stata sottoposta in seguito al manifestarsi della patologia Per_1
3 cancerosa erano di per sé idonee a determinare i disturbi lamentati;
che nel settembre
2010 la donna aveva subito un infortunio sul lavoro riportando la frattura dell'omero sinistro, da cui era derivata una limitazione funzionale indennizzata dall' con un CP_2
assegno pari ad euro 4.724,90 commisurato ad una percentuale di danno biologico del sette per cento;
che inoltre nel giugno del 2012 la stessa era deceduta per cause indipendenti e che a fronte delle istanze risarcitorie del figlio, riconoscendo l'errore nel dosaggio, aveva offerto l'importo di euro 5.000,00 che tuttavia non era stato accettato.
Radicatosi il contraddittorio ed espletato un accertamento medico legale la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 28 febbraio 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “definitivamente pronunciando … accerta e dichiara l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, responsabile delle conseguenze di natura biologica subite da a Persona_1
seguito dei trattamenti eseguiti in data 13 e 14 agosto 2008 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'erede CP_1
, della somma complessiva di euro 36.623,25, oltre interessi come in parte
[...]
motiva; condanna l' , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di euro 7.616,00 per compensi professionali ed euro 786,00 CP_1
per esborsi, oltre a spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, oltre al pagamento delle spese della procedura di mediazione nella misura di euro 536,00 per compenso professionale ed euro 48,80 per esborsi;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.”
4 Con tale decisione, premessa la natura contrattuale della responsabilità dell' Pt_1
convenuta, era stato rilevato che dalla consulenza tecnica medico legale era emersa la conferma del nesso causale tra l'errore dosimetrico relativo al trattamento radioterapico,
il danno biologico permanente riportato dalla paziente nella misura di dodici punti percentuali e il danno biologico temporaneo stimato in una percentuale pari al 50% per un periodo di due mesi, pregiudizi liquidati secondo i parametri indicati nelle tabelle del
Tribunale di Milano, versione 2021, con il riconoscimento di un risarcimento a titolo di invalidità permanente liquidato in complessivi euro 32.723,25, somma comprensiva di un incremento per la sofferenza soggettiva pari al 15% e della complessiva somma a titolo di i.t.p. di euro 3.900,00 (60 gg al 50% con livello di sofferenza elevato a 130,00
euro giornalieri).
L'Azienda sanitaria aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
12.9.2024; si era costituito concludendo come indicato in epigrafe;
CP_1
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L appellante ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con un unico Pt_1
motivo, che in prime cure non era stata considerata l'incontroversa premorienza della per cause indipendenti dalla lesione, circostanza alla cui stregua non potevano Per_1
essere applicati i valori di ristoro dell'invalidità permanente proposti dal sistema tabellare, in quanto calcolati sul dato astratto dell'aspettativa media di vita della popolazione.
Al fine di evitare duplicazioni risarcitorie l'importo del risarcimento avrebbe inoltre
5 dovuto scontare una ulteriore riduzione corrispondente alla somma di euro 4.724,90
pagata dall' a seguito dell'infortunio lavorativo verificatosi nel settembre 2010, CP_2
conseguendone che l'importo di cinquemila euro offerto in via stragiudiziale, rifiutato dall'attore, doveva ritenersi ampiamente sufficiente all'equo ristoro dei danni.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che in merito alla questione sollevata dalla parte appellante questa Corte di Appello, con la sentenza pronunciata nel giudizio relativo alla causa iscritta al n. 95/2022 R.G. (est. Caparelli), ha ritenuto di dover dare continuità al convincente orientamento espresso dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 41933 del 29/12/2021, secondo la quale “qualora la vittima di un danno alla salute
sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla
menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento
spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva
della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno
va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di
partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità
permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e
diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente
vissuti.”
In applicazione del principio, la S.C. aveva ritenuto non conforme al criterio dell'equità
l'applicazione delle tabelle milanesi sul cd. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, e tale orientamento è stato successivamente confermato anche dall'ordinanza n. 15112 del 29/05/2024.
6 Nel prestare adesione a tale orientamento, questa Corte aveva inoltre evidenziato che
“non si può non concordare con il S.C. laddove evidenzia che le premesse da cui muove
il calcolo non possono essere condivise ed, in particolare, non può essere condiviso
l'assunto secondo cui “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è
ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere
progressivamente fino a stabilizzarsi”, tenuto conto che tale affermazione è in contrasto
“…sia con la logica, il diritto e la medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione
è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa
«decrescere» nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, «permanente» …Sul
piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo
non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o
più attività quotidiane…il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia
permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza
causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare le abilità perdute.
Sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio
perché «permanenti» sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla
cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di
stabilità nel tempo…” (cfr. Cass. 41933/21 citata, parte motiva).”
Ciò premesso, ai fini della determinazione della base di calcolo occorrerà procedere alla determinazione del risarcimento spettante, a titolo di danno biologico permanente, a parità di età e percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa rimasta in vita fino al termine del giudizio, nella fattispecie parametrato in prime cure in relazione ad un soggetto (n. 22.4.1958) di anni 50 di età al momento del consolidamento dei postumi,
verificatosi nell'ottobre 2008 (decorsi 60 giorni dall'ultima applicazione di radioterapia)
7 e ad una percentuale di invalidità permanente del 12%, maggiorata per la sofferenza soggettiva in misura pari al 15%, con calcolo che porta dunque ad un risultato pari a complessivi euro 32.723,25.
In secondo luogo, occorrerà diminuire tale somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti;
a tal fine, l'anzidetta base di calcolo andrà suddivisa per gli anni di vita residua secondo l'aspettativa desumibile dalle tabelle Istat, pari per le donne ad anni 85; essendo il decesso avvenuto in data 20.06.2012 ed essendo la paziente deceduta a 50 anni, il divisore sarà pari ad anni (85 – 50) 35.
Da ultimo, occorrerà moltiplicare tale valore per gli anni di effettiva sopravvivenza (pari a quattro), ottenendo il seguente risultato: euro 32.723,25 /anni 35 * anni 4 = euro
3.739,80.
Deve invece escludersi che tale importo debba essere decurtato dell'indennizzo CP_2
avendo la relazione medico legale motivatamente rilevato (v. pag. 18 e segg. c.t.u.),
anche in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'odierna appellante, che il quadro disfunzionale di riferimento per la presente valutazione medico legale non poteva allontanarsi molto dall'obiettività certificata dal fisiatra il 31.12.2008, dunque in epoca ben antecedente al successivo trauma omerale e che prima della frattura omerale del settembre 2010 la disfunzionalità di spalla sinistra risultava “significativa e non molto dissimile da quella certificata dal fisiatra a distanza di circa 11 mesi dall'intervento chirurgico e di 6 mesi dall'inizio del trattamento radiante”, con ciò escludendo, quindi,
la sussistenza di una correlazione tra le due vicende e di una conseguente duplicazione risarcitoria in mancanza di decurtazione dell'indennizzo corrisposto dall' a seguito CP_2
dell'infortunio lavorativo del settembre del 2010.
A tale valore relativo al danno da invalidità permanente andrà poi aggiunto quello
8 relativo al risarcimento per l'i.t.p., commisurata ad un periodo di 60 gg. al 50% con livello di sofferenza elevato, per il quale può ritenersi congruo, in assenza di contrarie allegazioni, il valore già liquidato di euro 3.900,00, corrispondente a 130,00 euro giornalieri (totale i.p. + i.t.p. pari a complessivi euro 7.639,80).
Essendo la domanda attorea comprensiva, come riportato a pag. 2 della sentenza di primo grado, di “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”, andranno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi dalla data dell'illecito a quella della liquidazione, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. e la rivalutazione monetaria.
A tal fine, l'importo di complessivi euro 7.639,80 andrà maggiorato degli interessi compensativi maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'evento di danno e quella della liquidazione, con calcolo da eseguirsi previa devalutazione dei valori in linea capitale dalla data relativa alla determinazione dei parametri risarcitori (marzo 2021)
alla data dell'evento (importo devalutato: euro 6.815,17) e successiva rivalutazione annuale degli stessi, secondo gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al momento della presente decisione (capitale annualmente rivalutato + interessi: euro 10.870,80); su tale importo decorreranno poi gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente decisione a quella di effettivo soddisfo.
* * *
L'appello andrà pertanto parzialmente accolto, per quanto di ragione, nei termini sopra indicati, con conseguente parziale riforma dell'impugnata decisione, che andrà per il resto confermata.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, le stesse andranno
9 compensate per un terzo, e la restante parte, determinata secondo lo scaglione corrispondente alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, andrà posta a carico dell'odierna appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Trieste n. 210/2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, ridetermina l'importo dovuto dall' a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, in favore dell'erede in quello di complessivi CP_1
euro 10.870,80 oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente decisione a quella di effettivo soddisfo;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna l' al pagamento della Parte_1
restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in euro
4.000,00 quanto al primo grado e in euro 3.000,00 quanto secondo, oltre al contributo unificato e alle spese generali nella misura massima, nonché alle spese relative alla procedura di mediazione e a quelle della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già
liquidata in primo grado, ed oltre ad i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 297 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 210/2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024, in punto: responsabilità professionale;
causa vertente
TRA
, in persona del direttore generale, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Fornasaro de Manzini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Finesso per mandato alle liti CP_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Ogni contraria istanza reietta e disattesa, e previa ogni declaratoria del caso, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, in via principale e di merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Trieste, emessa nel procedimento sub R.G. 2832/2020, assolvere l'appellante
[...]
dalle domande proposte dall'appellato sig. Parte_1 CP_1
. In via subordinata: contenere l'eventuale statuizione risarcitoria a suo carico in
[...]
misura equa e di giustizia, limitandola, in ogni caso, solo a quella percentuale di responsabilità che dovesse eventualmente esserle ascritta e tenuta, altresì, in debita considerazione la durata effettiva della vita della sig.ra . Condannare Persona_1
l'appellato sig. alla restituzione degli importi ricevuti dall'appellante CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al rimborso in Parte_1
favore della stessa dei compensi e delle spese, anche generali, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Nel merito, in via principale: respingere la domanda di riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trieste n. 210/2024 formulata dalla appellante quantomeno con Parte_1
riferimento al punto riferito alla soggettivizzazione del danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e con riferimento al punto della riduzione della somma di euro 4.724,90
pagata dall' rimettendosi sulle altre domande, alla prudente valutazione del CP_2
giudice, trattandosi di mera questione interpretativa della legge in punto di quantum del risarcimento dovuto dal responsabile del danno in caso di premorienza della persona danneggiata. In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate in atti in via testimoniale laddove residuassero dubbi sulla responsabilità risarcitoria e fossero
2 ritenute utili per l'espletamento della prova sui fatti dedotti in causa ai fini della valutazione del danno alla integrità psicofisica della Sig.ra per i fatti Persona_1
descritti in narrativa. In ogni caso: spese e compensi della procedura di mediazione a carico di parte appellante;
spese e compensi di primo grado e secondo grado a carico di parte appellante, in subordine, compensi di primo grado a carico dell'appellante e compensazione tra le parti delle spese di secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste l' CP_1 [...]
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento Parte_1
del danno biologico iure hereditatis sofferto dalla madre , esponendo che Persona_1
dal 31.1.2008 al 4.2.2008 quest'ultima era stata sottoposta a intervento chirurgico di mastectomia radicale sinistra e mastoplastica riduttiva controlaterale;
che nell'ambito del percorso di cure, dopo un primo ciclo di sei sedute chemioterapiche svoltosi senza complicanze, la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta ad un programma radioterapico che prevedeva l'effettuazione di 23 sedute totali;
che nelle date del 13 e
14 agosto 2008 erano state effettuate presso l' di Trieste le prime Controparte_3
due somministrazioni, ma il programma era stato sospeso essendo stato rilevato che era stata erroneamente somministrata una dose di radiazioni equivalente a quella di tutte le
23 sedute originariamente prescritte;
che subito dopo si erano verificate algie e limitazioni funzionali della spalla e una patologia cutanea, che dovevano reputarsi conseguenza immediata e diretta degli erronei trattamenti.
L , pur non contestando l'errore Parte_1
radioterapico, si era costituita contestando la pretesa risarcitoria, esponendo che le due operazioni cui la era stata sottoposta in seguito al manifestarsi della patologia Per_1
3 cancerosa erano di per sé idonee a determinare i disturbi lamentati;
che nel settembre
2010 la donna aveva subito un infortunio sul lavoro riportando la frattura dell'omero sinistro, da cui era derivata una limitazione funzionale indennizzata dall' con un CP_2
assegno pari ad euro 4.724,90 commisurato ad una percentuale di danno biologico del sette per cento;
che inoltre nel giugno del 2012 la stessa era deceduta per cause indipendenti e che a fronte delle istanze risarcitorie del figlio, riconoscendo l'errore nel dosaggio, aveva offerto l'importo di euro 5.000,00 che tuttavia non era stato accettato.
Radicatosi il contraddittorio ed espletato un accertamento medico legale la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 28 febbraio 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “definitivamente pronunciando … accerta e dichiara l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, responsabile delle conseguenze di natura biologica subite da a Persona_1
seguito dei trattamenti eseguiti in data 13 e 14 agosto 2008 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'erede CP_1
, della somma complessiva di euro 36.623,25, oltre interessi come in parte
[...]
motiva; condanna l' , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di euro 7.616,00 per compensi professionali ed euro 786,00 CP_1
per esborsi, oltre a spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, oltre al pagamento delle spese della procedura di mediazione nella misura di euro 536,00 per compenso professionale ed euro 48,80 per esborsi;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.”
4 Con tale decisione, premessa la natura contrattuale della responsabilità dell' Pt_1
convenuta, era stato rilevato che dalla consulenza tecnica medico legale era emersa la conferma del nesso causale tra l'errore dosimetrico relativo al trattamento radioterapico,
il danno biologico permanente riportato dalla paziente nella misura di dodici punti percentuali e il danno biologico temporaneo stimato in una percentuale pari al 50% per un periodo di due mesi, pregiudizi liquidati secondo i parametri indicati nelle tabelle del
Tribunale di Milano, versione 2021, con il riconoscimento di un risarcimento a titolo di invalidità permanente liquidato in complessivi euro 32.723,25, somma comprensiva di un incremento per la sofferenza soggettiva pari al 15% e della complessiva somma a titolo di i.t.p. di euro 3.900,00 (60 gg al 50% con livello di sofferenza elevato a 130,00
euro giornalieri).
L'Azienda sanitaria aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
12.9.2024; si era costituito concludendo come indicato in epigrafe;
CP_1
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L appellante ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con un unico Pt_1
motivo, che in prime cure non era stata considerata l'incontroversa premorienza della per cause indipendenti dalla lesione, circostanza alla cui stregua non potevano Per_1
essere applicati i valori di ristoro dell'invalidità permanente proposti dal sistema tabellare, in quanto calcolati sul dato astratto dell'aspettativa media di vita della popolazione.
Al fine di evitare duplicazioni risarcitorie l'importo del risarcimento avrebbe inoltre
5 dovuto scontare una ulteriore riduzione corrispondente alla somma di euro 4.724,90
pagata dall' a seguito dell'infortunio lavorativo verificatosi nel settembre 2010, CP_2
conseguendone che l'importo di cinquemila euro offerto in via stragiudiziale, rifiutato dall'attore, doveva ritenersi ampiamente sufficiente all'equo ristoro dei danni.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che in merito alla questione sollevata dalla parte appellante questa Corte di Appello, con la sentenza pronunciata nel giudizio relativo alla causa iscritta al n. 95/2022 R.G. (est. Caparelli), ha ritenuto di dover dare continuità al convincente orientamento espresso dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 41933 del 29/12/2021, secondo la quale “qualora la vittima di un danno alla salute
sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla
menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento
spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva
della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno
va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di
partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità
permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e
diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente
vissuti.”
In applicazione del principio, la S.C. aveva ritenuto non conforme al criterio dell'equità
l'applicazione delle tabelle milanesi sul cd. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, e tale orientamento è stato successivamente confermato anche dall'ordinanza n. 15112 del 29/05/2024.
6 Nel prestare adesione a tale orientamento, questa Corte aveva inoltre evidenziato che
“non si può non concordare con il S.C. laddove evidenzia che le premesse da cui muove
il calcolo non possono essere condivise ed, in particolare, non può essere condiviso
l'assunto secondo cui “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è
ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere
progressivamente fino a stabilizzarsi”, tenuto conto che tale affermazione è in contrasto
“…sia con la logica, il diritto e la medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione
è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa
«decrescere» nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, «permanente» …Sul
piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo
non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o
più attività quotidiane…il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia
permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza
causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare le abilità perdute.
Sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio
perché «permanenti» sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla
cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di
stabilità nel tempo…” (cfr. Cass. 41933/21 citata, parte motiva).”
Ciò premesso, ai fini della determinazione della base di calcolo occorrerà procedere alla determinazione del risarcimento spettante, a titolo di danno biologico permanente, a parità di età e percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa rimasta in vita fino al termine del giudizio, nella fattispecie parametrato in prime cure in relazione ad un soggetto (n. 22.4.1958) di anni 50 di età al momento del consolidamento dei postumi,
verificatosi nell'ottobre 2008 (decorsi 60 giorni dall'ultima applicazione di radioterapia)
7 e ad una percentuale di invalidità permanente del 12%, maggiorata per la sofferenza soggettiva in misura pari al 15%, con calcolo che porta dunque ad un risultato pari a complessivi euro 32.723,25.
In secondo luogo, occorrerà diminuire tale somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti;
a tal fine, l'anzidetta base di calcolo andrà suddivisa per gli anni di vita residua secondo l'aspettativa desumibile dalle tabelle Istat, pari per le donne ad anni 85; essendo il decesso avvenuto in data 20.06.2012 ed essendo la paziente deceduta a 50 anni, il divisore sarà pari ad anni (85 – 50) 35.
Da ultimo, occorrerà moltiplicare tale valore per gli anni di effettiva sopravvivenza (pari a quattro), ottenendo il seguente risultato: euro 32.723,25 /anni 35 * anni 4 = euro
3.739,80.
Deve invece escludersi che tale importo debba essere decurtato dell'indennizzo CP_2
avendo la relazione medico legale motivatamente rilevato (v. pag. 18 e segg. c.t.u.),
anche in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'odierna appellante, che il quadro disfunzionale di riferimento per la presente valutazione medico legale non poteva allontanarsi molto dall'obiettività certificata dal fisiatra il 31.12.2008, dunque in epoca ben antecedente al successivo trauma omerale e che prima della frattura omerale del settembre 2010 la disfunzionalità di spalla sinistra risultava “significativa e non molto dissimile da quella certificata dal fisiatra a distanza di circa 11 mesi dall'intervento chirurgico e di 6 mesi dall'inizio del trattamento radiante”, con ciò escludendo, quindi,
la sussistenza di una correlazione tra le due vicende e di una conseguente duplicazione risarcitoria in mancanza di decurtazione dell'indennizzo corrisposto dall' a seguito CP_2
dell'infortunio lavorativo del settembre del 2010.
A tale valore relativo al danno da invalidità permanente andrà poi aggiunto quello
8 relativo al risarcimento per l'i.t.p., commisurata ad un periodo di 60 gg. al 50% con livello di sofferenza elevato, per il quale può ritenersi congruo, in assenza di contrarie allegazioni, il valore già liquidato di euro 3.900,00, corrispondente a 130,00 euro giornalieri (totale i.p. + i.t.p. pari a complessivi euro 7.639,80).
Essendo la domanda attorea comprensiva, come riportato a pag. 2 della sentenza di primo grado, di “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”, andranno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi dalla data dell'illecito a quella della liquidazione, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. e la rivalutazione monetaria.
A tal fine, l'importo di complessivi euro 7.639,80 andrà maggiorato degli interessi compensativi maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'evento di danno e quella della liquidazione, con calcolo da eseguirsi previa devalutazione dei valori in linea capitale dalla data relativa alla determinazione dei parametri risarcitori (marzo 2021)
alla data dell'evento (importo devalutato: euro 6.815,17) e successiva rivalutazione annuale degli stessi, secondo gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al momento della presente decisione (capitale annualmente rivalutato + interessi: euro 10.870,80); su tale importo decorreranno poi gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente decisione a quella di effettivo soddisfo.
* * *
L'appello andrà pertanto parzialmente accolto, per quanto di ragione, nei termini sopra indicati, con conseguente parziale riforma dell'impugnata decisione, che andrà per il resto confermata.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, le stesse andranno
9 compensate per un terzo, e la restante parte, determinata secondo lo scaglione corrispondente alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, andrà posta a carico dell'odierna appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Trieste n. 210/2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, ridetermina l'importo dovuto dall' a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, in favore dell'erede in quello di complessivi CP_1
euro 10.870,80 oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente decisione a quella di effettivo soddisfo;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna l' al pagamento della Parte_1
restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in euro
4.000,00 quanto al primo grado e in euro 3.000,00 quanto secondo, oltre al contributo unificato e alle spese generali nella misura massima, nonché alle spese relative alla procedura di mediazione e a quelle della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già
liquidata in primo grado, ed oltre ad i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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