TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 1743
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica; Violazione dell'art. 21-bis L. 241/90; Violazione dell'art. 10-bis L. 241/90; Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto; Difetto di istruttoria e conseguente carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la censura di violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. La notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale è stata considerata illegittima e inidonea a far decorrere il termine decadenziale, dato che non sussistevano i presupposti per forme di pubblicità eccezionali e il numero dei destinatari era limitato. L'omissione partecipativa è stata ritenuta un vizio insanabile, non sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990. Il Tribunale ha anche riscontrato un difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché il presupposto del 'disinteresse delle parti' era erroneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 1743
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1743
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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