Sentenza 10 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01489/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2021, proposto da
AL HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Perini in Chioggia, corso del Popolo;
nei confronti
Hotel Pineta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bettiol, Alessandra Strassera, Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Strassera in Mestre, via Paruta 31/A;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio tenuto e/o per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, a seguito della richiesta di verifica ex art. 19, co. 6 ter, L. 241/60, datata 23 giugno 2021, sulla s.c.i.a. n. 64411 del 21.12.2018, e contestuale condanna del Comune di Chioggia a esercitare i poteri inibitori/repressivi ovvero di autotutela, dando inizio ad un procedimento di autotutela amministrativa finalizzato a verificare sia l'illegittimità dell'attività edilizia posta in essere dalla controinteressata, sia l'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'esercizio di tale potere, sia l'insussistenza di un legittimo affidamento in capo alla controinteressata stessa relativamente al mantenimento dei lavori edilizi ivi contemplati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di Hotel Pineta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza, datata 23 giugno 2021, volta a sollecitare le verifiche previste dall’art. 19, c. 6-ter L. 241/90 in relazione alla SCIA edilizia n. 64411 del 21.12.2018 presentata dalla controinteressata.
Si costituivano il Comune resistente e la controinteressata contrastando le avverse pretese.
L’Ente Civico precisava, altresì, di aver provveduto sull’istanza della ricorrente con atto dd. 15/11/2021 e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Risulta dagli atti che l’amministrazione convenuta ha riscontrato l’istanza formulata dalla parte ricorrente, pur denegandola, ritenendo insussistenti i presupposti per rimuovere in autotutela gli effetti della SCIA presentata dalla controinteressata circa tre anni orsono.
La surriferita risposta, avente valore giuridico di provvedimento espresso, rende improcedibile il ricorso contro il silenzio proposto dalla parte ricorrente: l’interesse della ricorrente si sposta, infatti, sul provvedimento espresso di rigetto, da impugnarsi, se del caso, con autonomo ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in causa, tenuto conto della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO