Articolo 5 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 novembre 1984
Art. 5. Impugnabilita' delle sentenze del conciliatore

L'ultimo comma dell' articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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