Art. 5. Impugnabilita' delle sentenze del conciliatore
L'ultimo comma dell' articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione".
L'ultimo comma dell' articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione".