Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 5. Impugnabilita' delle sentenze del conciliatore
L'ultimo comma dell' articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione".
L'ultimo comma dell' articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione".
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/1988, n. 6216Provvedimento: Le sentenze pronunciate dal conciliatore su controversie relative alla Determinazione del canone, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1984, n. 399 - che ha abrogato l'art. 45, comma secondo, legge 27 luglio 1978, n. 392 -, non sono suscettibili di appello, ma di ricorso per Cassazione a norma dell'art. 339, ult. Comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge n. 399 del 1984), se pubblicate dopo l'entrata in vigore della stessa legge.*Leggi di più...
- legge cosiddetta sull'equo canone·
- esclusione·
- competenza civile·
- giudizio instaurato per la risoluzione per inadempimento di una locazione·
- competenza per valore·
- canone·
- configurabilità·
- momento di riferimento·
- sentenze·
- applicabilità dell'art. 3 della predetta legge·
- contratti soggetti a proroga relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione·
- riassunzione tempestiva dinanzi al conciliatore·
- provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)·
- del conciliatore·
- appellabilità