Provvedimento: […] Pertanto, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 339 cod. proc. civ. e dell'abrogazione della contraria disposizione contenuta nell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. dall'art. 5 della legge 399/1984, la violazione delle predette norme è censurabile in Cassazione sia come vizio di attività del giudice, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sia come mancanza di un requisito essenziale di forma della sentenza - atto, ai sensi dei precitati articoli 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118, secondo comma, ultimo periodo disp. att. cod. proc. civ., tale da determinarne la nullità, e quindi l'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) (S.U. 15.6.1991 n. 6794, cit.).
Leggi di più...- art. 113 c.p.c.·
- motivazione apparente·
- art. 2697 cod. civ.·
- art. 132 c.p.c.·
- disconoscimento documento·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- verificazione scrittura·
- giudizio di equità·
- art. 645 cod. proc. civ.·
- onere della prova