Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 2297/19 RG, avente ad oggetto
“lesione personale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10222/18, pubblicata il 23
Novembre 2018 e notificata in data 2 Aprile 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 4 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 29 Maggio 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Maggio ), con la quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Taglialatela , con il quale è elettivamente dom.ta C.F._3 presso il seguente indirizzo di PEC:
1
Appellata
NONCHE'
, , ed (quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
); Persona_1
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 4 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'TE e della compagnia appellata, a mezzo di note scritte, hanno concluso Pt_1 riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 Gennaio 2014, conveniva in giudizio e la Parte_1 Persona_1 società , quale Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del FGVS.
Il invocava il risarcimento delle lesioni riportate, in qualità di “terzo trasportato” sul motociclo Pt_1 modello Aprilia Sport City 200, tg. CK82123, in seguito al sinistro verificatosi in Napoli alla Piazza Poderico il
20 Agosto 2009, alle ore 05:30 circa.
L'attore esponeva come la rovinosa caduta al suolo fosse stata cagionata dalla perdita di controllo del motociclo, lanciato ad alta velocità, da parte del conducente (nonché proprietario) . Persona_1
Il aggiungeva come il motociclo tg. CK82123, al momento del sinistro, fosse privo di copertura Pt_1 assicurativa (da qui la legittimazione passiva dell'impresa designata).
Pertanto l'attore, avvalendosi della previsione di cui all'art. 283 lettera b) D. Lgs. n. 209/05, proponeva l'azione nei confronti dell'Impresa Designata per la Regione Campania, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni lamentate.
Si costituiva la convenuta , contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. Controparte_1
L'altro convenuto, e cioè , restava contumace. Persona_1
In data 11 Dicembre 2015 il giudizio veniva interrotto, a seguito dell'intervenuto decesso di Per_1
come documentato.
[...]
Successivamente il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi dell'originario convenuto, impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Nel corso del primo grado veniva espletata prova per testi.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10222/18, pubblicata il 23
Novembre 2018, e notificata il 2 Aprile 2019. Il G.M. ha rigettato la domanda risarcitoria attorea;
ha dichiarato assorbita la subordinata domanda di rivalsa proposta da nei confronti degli eredi Controparte_1 di;
infine ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore Persona_1 Parte_1 di FGVS, spese liquidate in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come Controparte_1 per Legge.
2 Nel merito il Tribunale ha ritenuto inaffidabili le deposizioni testimoniali (in particolare inidonee a chiarire le effettive “modalità” del sinistro).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello (giusta citazione notificata il 30 Aprile Parte_1
2019), lamentando l'erroneità della pronuncia.
In particolare, ad avviso dell'impugnante , il primo Giudice non ha adeguatamente valorizzato, ai Pt_1 sensi dell'art. 115 cpc, la mancata contestazione dei fatti da parte della convenuta , quale Controparte_1 impresa designata;
ha trascurato la valenza della prodotta documentazione medica di Pronto Soccorso;
non ha valorizzato una serie di circostanze riferite dai testi, utili a delineare la dinamica del sinistro.
Pertanto l'TE ha chiesto – previa ammissione della CTU medico-legale non espletata in primo grado
– in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli eredi del vettore sono rimasti contumaci anche nel presente grado. Persona_1
A mezzo della comparsa depositata l'8 Novembre 2019, si è costituita l'appellata (quale Controparte_1 impresa designata), chiedendo di rigettarsi il gravame.
Quindi – giusta ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 4
Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come FGVS, nel presente grado, Controparte_1
non abbia espressamente riproposto la subordinata domanda di rivalsa nei confronti del vettore, privo di copertura assicurativa.
Quindi tale domanda subordinata deve intendersi rinunciata.
Ovviamente, resta impregiudicata la possibilità, per l'impresa designata, di far valere il proprio diritto di rivalsa in separata sede.
Altresì è d'uopo osservare come l'appello del trasportato sia stato Parte_1
proposto esclusivamente nei confronti dell'impresa designata (e non anche nei confronti degli eredi del vettore).
3 Sempre in via preliminare FGVS lamenta l'inammissibilità del Controparte_1
gravame; in particolare, a detta della compagnia, l'attore avrebbe operato una Pt_1
inammissibile mutatio libelli;
e cioè aveva originariamente proposto domanda risarcitoria ex art. 2043 cc., invocando soltanto successivamente l'applicazione dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05.
L'eccezione della compagnia appellata non può trovare accoglimento.
Nel corso del primo grado, a mezzo delle note difensive, l'attore ha invocato Pt_1
l'applicazione di un regime di tutela rafforzata, predisposto dal Codice delle
Assicurazioni, senza tuttavia modificare i fatti costitutivi posti alla base della sua pretesa.
Quindi il Tribunale legittimamente ha qualificato la pretesa risarcitoria, secondo i parametri del Codice delle Assicurazioni.
È principio ormai consolidato, quello per cui il Giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili. Al contempo, il giudicante incorre nella violazione del divieto di extra-petizione o di ultrapetizione, soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (Cass. civ., n.
7467/20).
Ma vi è di più.
Le Sezioni Unite hanno precisato che – nell'ipotesi di coinvolgimento nel sinistro di un unico veicolo – l'azione diretta che compete al trasportato-danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D. Lgs. n. 209/05, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
4 Nulla quaestio sul fatto che ricada sul vettore la prova liberatoria, "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"; trattasi di previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 35318/22).
A questo punto, è d'uopo esaminare il gravame nel merito.
Il danneggiato censura la sentenza di primo grado sotto molteplici aspetti.
Con i primi due motivi, il si duole della valutazione di inattendibilità, espressa Pt_1
dal Tribunale con riferimento ai due testi escussi. Ad avviso del G.M., i due testi avrebbero reso dichiarazioni tra loro incongruenti nonché, in alcuni passaggi, del tutto inconciliabili sulla dinamica del sinistro (ed ancora sull'effettiva identificazione di quale terzo trasportato). Parte_1
Le censure dell'impugnante colgono nel segno.
Il Legislatore comunitario ed il Legislatore nazionale hanno inteso attribuire un rilievo peculiare al danneggiato-trasportato.
Vi è un regime di tutela rafforzata, che incontra un'unica eccezione nel caso fortuito.
In altri termini, si deve valutare l'incidenza causale di fattori naturali ed umani, estranei alla circolazione.
Tuttavia, è irrilevante la condotta colposa del conducente (o dei conducenti) coinvolto, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno patito dal trasportato sia ritardato, nelle more degli accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
Nel caso di specie, FGVS ha dedotto il caso fortuito soltanto in appello, Controparte_1
in modo tardivo e generico.
Il Tribunale non ha ritenuto provata, in capo al danneggiato , la qualità di terzo Pt_1
trasportato.
5 In particolare il G.M. si è espresso nei seguenti termini:….Mentre, invero, secondo il teste il trasportato, che egli era in grado di distinguere dal Testimone_1
conducente, nonostante entrambi gli occupanti indossassero caschi, dalla corporatura più magra, veniva sbalzato dalla sella del motociclo nei pressi di un albero piantato sul margine della sede stradale, laddove il conducente continuava la propria corsa, unitamente al mezzo, per altri dieci metri circa, a detta del teste a Testimone_2
finire contro tale albero era colui che egli individuava quale conducente, mentre il trasportato, nella sua versione ricostruttiva, impattava al suolo ad una distanza di circa 4-5 metri dal punto in cui aveva visto sbandare il motociclo… […] L'incertezza ricostruttiva rimarcata non investe, allora, particolari ininfluenti ai fini della dimostrazione della prospettazione formulata dall'attore, poiché la prima attiene ad un aspetto che, concernendo l'identificazione, nella persona dell'odierno attore, del trasportato a bordo del veicolo de quo, è determinante ai fini della ricorrenza in concreto della fattispecie invocata, nel cui schema, come sopra accennato, resta, comunque, a carico del danneggiato l'onere di provare la qualità, in forza della quale la Legge gli accorda un regime di favore in vista di una tutela rafforzata…..
Orbene, all'esito di un'attenta lettura dei verbali di udienza del primo grado, il Collegio non ravvisa (con riferimento alle testimonianze) le incongruenze individuate dal
Giudice di prime cure.
Anzi, emerge con chiarezza una dinamica, del tutto indicativa del fatto che Parte_1
fosse effettivamente il terzo trasportato.
[...]
Pur volendo ammettere che i testi e abbiano descritto lo stesso albero, Tes_1 Tes_2
le due versioni non si pongono in un rapporto di reciproca esclusione.
Infatti il conducente – perso il controllo del motociclo (presumibilmente a causa di un fosso) e fatto sbalzare il trasportato ad alcuni metri di distanza (4/5 mt.) – finiva la propria corsa “contro un albero”, mentre il trasportato vi finiva “nei pressi”, steso al suolo a circa 4/5 mt.
6 Ad ogni modo, le dichiarazioni dei due testi attorei coincidono su di una circostanza ancor più rilevante: vale a dire sul fatto che le conseguenze più gravi siano state patite dal trasportato , sbalzato al suolo a 4/5 metri di distanza. Ed infatti Parte_1
proprio il è stato per primo portato via dall'ambulanza. Pt_1
Il teste ha così riferito:….Mi sono avvicinato al luogo del sinistro e Testimone_1
ho visto due ragazzi, entrambi a terra, uno dei quali privo di conoscenza, con ferite che sanguinavano alla testa e alla gamba destra ...sono a conoscenza che il signor
, quello privo di conoscenza, è stato trasportato all'ospedale Loreto Parte_1
Mare di Napoli…quando mi avvicinai alla persona caduta nei pressi dell'alberello… sopra descritto, riconobbi in quest'ultimo il signor .. Persona_2
Dal canto suo il teste ha così dichiarato:…Mi trattenni sul posto Testimone_2
circa 5 minuti, nel cui arco temporale sopraggiunse anche un'ambulanza che prelevò la persona che si presentava più grave, che era quello che era finito a terra a una distanza di 4-5 metri;
fino a quando mi sono trattenuto sopraggiunse solo un'ambulanza che prelevò solo il che si presentava la persona più grave…. Pt_1
Ed allora, non può revocarsi in dubbio l'identificazione del quale terzo Pt_1
trasportato. Per giunta le lesioni patite dal sono senz'altro compatibili con la Pt_1
dinamica del sinistro sopra riferita.
Con ulteriore motivo di gravame, l'TE si duole di un'incongruenza rilevata dal
Tribunale, inerente alla “seconda” ambulanza.
Anche questo motivo è fondato: il teste si è limitato a precisare che, Testimone_2
in sua presenza, fu prelevato per primo l'odierno TE.
Dunque, il teste non ha riferito su di una seconda ambulanza, solo perché ad Tes_2
un certo punto si è allontanato dal luogo del sinistro.
7 In altre parole, non si può escludere che la seconda ambulanza fosse sopraggiunta solo successivamente, per trasportare il conducente , rimasto ancora sul posto. Per_1
Pertanto, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, sussiste in capo al trasportato il diritto al risarcimento per i danni patiti, a seguito del Parte_1
sinistro oggetto di causa.
Con ulteriore motivo di appello, il si lamenta di un ulteriore aspetto dell'iter Pt_1
argomentativo seguito dal Tribunale nella gravata pronuncia. Infatti il G.M. è addivenuto al rigetto della domanda attorea, non soltanto per le ritenute incertezze sulla dinamica del sinistro, come riferita dai testi escussi;
in particolare il Giudice
Monocratico ha anche valorizzato la circostanza, per cui il trasportato era Pt_1
consapevole del profilo di illiceità del trasporto (illiceità consistita nella circolazione, in assenza di copertura assicurativa obbligatoria).
La questione della consapevolezza del trasportato richiede alcune considerazioni preliminari.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trova applicazione il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus".
Quindi il trasportato ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida.
Le uniche eccezioni sono quelle del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. civ. nn. 34788/21; 12687/15; 19963/13).
E' d'uopo ribadire come l'unica irregolarità a carico del vettore, emergente dagli atti, fosse quella della circolazione del motociclo, in assenza della copertura assicurativa obbligatoria.
8 Senz'altro deve ritenersi che il fosse nelle condizioni di acquisire tale Pt_1
informazione, secondo un criterio di ordinaria diligenza (e nel contesto di un trasporto di cortesia, originato da rapporti di amicizia e frequentazione tra vettore e trasportato).
Dunque il Tribunale ha correttamente ritenuto che il passeggero fosse consapevole della scopertura assicurativa.
Tuttavia non si condivide la conclusione del primo giudicante, il quale è addivenuto all'integrale elisione del diritto, in capo al trasportato , ad ottenere qualsivoglia Pt_1
risarcimento.
Vale a dire, ad avviso di questo Collegio la consapevolezza della scopertura assicurativa del veicolo, in capo al , integra un profilo di colpa concorrente del Pt_1
trasportato e danneggiato (tale da determinare l'abbattimento percentuale del quantum risarcibile, e non già l'integrale negazione del diritto al risarcimento medesimo).
Deve ritenersi che il , sia pure in via gradata, abbia accettato il rischio Pt_1
dell'irregolare circolazione.
Siamo dinanzi, per i motivi descritti, ad un profilo di colpa concorrente ascrivibile a carico del danneggiato
(Cass. civ., nn. 6481/17; 10526/11), incidente sul quantum debeatur, ma non tale da escludere alla radice il diritto al risarcimento.
Ritiene il Collegio che sia equo e congruo quantificare il descritto profilo di colpa, nella misura del 40 %
(nulla quaestio sul fatto che un profilo di colpa concorrente possa essere rilevato dal giudicante anche di ufficio, in conformità ai consolidati princìpi giurisprudenziali in materia di compensatio lucri cum damno).
A questo punto, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
All'uopo, soccorre la relazione peritale, datata 20 Giugno 2012, del consulente medico-legale di parte attrice, odierno TE (relazione a firma della ctp dott.ssa , allegata alla Persona_3 produzione cartacea di primo grado).
La perizia va condivisa, in quanto completa, esaustiva, nonchè immune da vizi logici.
Per giunta, l'elaborato di parte non è stato oggetto di contestazione da parte della compagnia convenuta, la quale ha espresso le sue doglianze limitatamente al profilo dell'an debeatur.
Il ctp medico-legale ha accertato, anche sulla scorta dell'analisi della copiosa documentazione clinica allegata in atti, che, a causa del sinistro del 20 Agosto 2009, l'attore ha riportato una Parte_1
“frattura scomposta del III distale diafisario del femore destro, stabilizzata con chiodo endomidollare,
9 nonché del I metacarpo omolaterale, trattata con apparecchio gessato brachiometacarpale con primo dito inglobato.”
Il paziente è stato dimesso dal Presidio Ospedaliero CTO in data 7 Settembre 2009, con diagnosi di “frattura
III medio femore dx e frattura base I MC a dx, politrauma" con prescrizione di divieto di carico.
Successivamente, è stato nuovamente ricoverato presso il medesimo nosocomio, dal 25 Settembre 2009 al
4 Ottobre 2009, per “emiparesi sinistra per sofferenza in regione fronto-temporo-parietale destra, da riferire ad accidente ischemico”.
A seguito di esame cranico del 9 Novembre 2009 gli veniva riscontrata: "in regione-fronto-temporo- parietale destra una discreta area di netta ipodensità, con dilatazione ex vacuo dei solchi adiacenti, da riferire ad esito di accidente vascolare ischemico".
Il paziente si è sottoposto il 7 Dicembre 2009 a controllo clinico presso lo stesso nosocomio ("esiti di ictus ischemico con lieve emiparesi sx. Sindrome ansiosa reattiva. Pregressa frattura femore dx. Es. neurologico: lieve ipertono spastico emilato sx ROT prevalenti").
Ancora, è stato ricoverato in data 5 Marzo 2010 presso l'Ospedale Ascalesi di Napoli con diagnosi di: "crisi convulsiva in paziente operato alcuni mesi fa di ematoma intracranico traumatico".
E' stato dimesso il successivo 12 Marzo 2010, con diagnosi di "stato ansioso-depressivo in soggetto con rilievo TC di esiti di pregressa lesione ischemica cerebrale in sede silviana dx".
Sulla base del quadro clinico il ctp attoreo ha tratto le seguenti conclusioni:….Pupille eucicliche, isocoriche e normoreagenti a l.a.c.. Nervi cranici Indenni. Conservata la motilità e la forza muscolare degli arti. Lieve deflessione del tono dell'umore. Deambulazione priva di caratteri patologici, con stazione eretta ben mantenuta. Deficit dei movimenti di flesso-estensione della I metacarpo-falagea.
Esito cicatriziale chirurgico sulla faccia laterale del III superiore della coscia, lungo circa 16 cm, intersecato da tracce di punti di sutura, lievemente ipocromico, mobile rispetto ai piani sottostanti. Ipotonotrofia muscolare del quadricipite femorale di circa 1 cm rispetto al controlaterale. Limitazione della escursione articolare dell'anca, globalmente ridotta di oltre 1/4. Ginocchio asciutto, con rotula normomobile, non segni di lesioni legamentose e meniscali, con limitazione antalgica della flessione ai gradi estremi. Accosciamento lievemente intralciato. Deambulazione con lieve zoppia a destra….
Dunque, accertato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riscontrate, il consulente ha espresso le seguenti valutazioni:
L'Inabilità Temporanea Totale è stata quantificata in gg. 37.
Invece, l'Inabilità Temporanea Parziale è stata quantificata in complessivi gg. 60 (di cui i primi 30 giorni al 50
%, e gli ulteriori 30 gg. al 25 %).
Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 20 %.
Ai fini della liquidazione del danno biologico, è d'uopo applicare le vigenti tabelle milanesi edizione 2024, già all'attualità, elaborate nella riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, svoltasi in data 4
Giugno 2024.
Alla luce delle suddette tabelle, in presenza di un danno biologico permanente del 20 %, patito da una persona (quale il , nato l'[...]) avente 29 anni di età al momento del sinistro, il quantum Pt_1 risarcibile ammonta ad euro 89.118,00.
10 Come chiarito anche graficamente dalle tabelle milanesi del 2024, si addiviene all'importo testé citato, all'esito della sommatoria della componente relativa al danno dinamico-relazionale (euro 65.528,00), e della componente relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno morale (euro
23.590,00).
Anche considerata l'assenza di una specifica richiesta, non si ritiene di dover riconoscere qualsivoglia aumento per la “personalizzazione” (in ogni caso non sono state neanche dedotte peculiarità del caso concreto).
Né sono state determinate delle spese mediche, che debbano essere rimborsate.
Si condividono le valutazioni del ctp in ordine alla quantificazione dell'Inabilità Temporanea, sia Totale che
Parziale.
Le vigenti tabelle milanesi del 2024 prevedono un'inabilità giornaliera pari ad euro 115,00 (sommatoria degli euro 84,00 per la componente del danno dinamico-relazionale, e degli euro 31,00 per la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore).
Non si ritiene di dover applicare qualsivoglia aumento per la personalizzazione, rispetto all'inabilità giornaliera “standard”, pari ad euro 115,00.
Sulla base dei criteri sopra enucleati si riconoscono:
euro 4.255,00 per l'Inabilità Temporanea Totale;
euro 1.725,00 per l'Inabilità Temporanea Parziale al 50 %;
euro 862,50 per l'Inabilità Temporanea Parziale al 25 %.
Pertanto, il quantum risarcitorio astrattamente liquidabile in favore di è pari ad euro Parte_1
95.960,50 (euro 89.118,00 + euro 4.255,00 + euro 1.725,00 + euro 862,50).
A questo punto, alla luce del profilo di colpa concorrente integrato dalla consapevolezza della scopertura assicurativa, è d'uopo detrarre il 40 % (pari ad euro 38.384,20).
Si addiviene in tal modo ad euro 57.306,30 (appunto, euro 95.960,50 – euro 38.384,20).
In definitiva, a titolo di risarcimento danni si liquida, in favore di , la somma di euro Parte_1
57.306,30.
A questo punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare l'impresa designata al pagamento, in favore dell'odierno TE, degli interessi al tasso legale previsto dal cc., dalla data dell'evento dannoso (20.8.2009) sull'importo di euro 57.306,30, somma che deve essere devalutata, in base
11 all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20 Agosto 2009 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, nonché in parziale riforma della pronuncia di prime cure, si addiviene al parziale accoglimento della domanda risarcitoria, proposta in primo grado da Parte_1 nei confronti di FGVS. Controparte_1
Vale a dire, la compagnia , quale impresa designata dal FGVS, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore del trasportato , a titolo di risarcimento danni – previo riconoscimento Parte_1 del concorso di colpa nella misura del 40 %, per la consapevolezza, in capo al , che il vettore Pt_1 Per_1 circolasse in assenza di copertura assicurativa obbligatoria – della somma di euro 57.306,30,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, come meglio sopra specificati.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del doppio grado.
Sul governo delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (nonché della domanda proposta in primo grado da ) Parte_1 comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd.
“effetto espansivo interno”).
Orbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la parziale soccombenza della compagnia , quale impresa designata. Controparte_1
Appunto, trattasi di soccombenza soltanto parziale, considerato che si è riconosciuto un profilo di colpa concorrente a carico del danneggiato , nella misura del 40 % (ergo, siamo dinanzi ad un Parte_1 accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria attorea).
Pertanto le spese del doppio grado vengono poste a carico di FGVS, in misura della metà; Controparte_1 quanto alla residua metà, è d'uopo compensare le spese medesime tra e l'impresa Parte_1 designata dal FGVS.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, è d'uopo procedere alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa corrisponde all'importo definitivamente accertato, in favore del danneggiato Parte_1
, a titolo di risarcimento danni (e cioè euro 57.306,30).
[...]
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, per entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo (“a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà) attestarsi sulla linea esattamente
12 intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Pertanto, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore di , i seguenti importi (al Parte_1 netto della compensazione in misura della metà):
euro 5.288,75 per il primo grado;
euro 3.455,50 per il presente grado.
Con riferimento al compenso professionale inerente al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria. Invece si esclude il compenso inerente alla fase decisoria, considerato che la Difesa dell'TE (pur avendo Pt_1 concluso con note scritte nell'ambito dell'udienza di conclusioni del 4 Marzo 2025) non ha poi depositato né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
Nulla quaestio sul riconoscimento anche del compenso per la fase istruttoria, in adesione al più recente insegnamento giurisprudenziale, circa l'inevitabilità della fase di trattazione nel giudizio di appello, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
A titolo di esborsi del presente grado, si liquida, in favore dell'TE , la somma di euro Parte_1
388,50 (pari alla metà del versato contributo unificato, coerentemente con la compensazione in misura della metà).
Per entrambi i gradi deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Maria Rosaria
Maggio, Difensore dell'TE . Parte_1
Dagli atti risulta come l'avv. Maria Rosaria Maggio abbia difeso l'attore anche in primo grado (per un Pt_1 mero lapsus calami, nell'intestazione della sentenza di prime cure, si indicava, quale Difensore, un diverso nominativo, e cioè l'avv. Daniele Ramondino).
Invece, non vi sono provvedimenti da adottare (in materia di spese del grado), con riferimento agli eredi di
, odierni appellati contumaci;
appunto, nei confronti di costoro non è stata proposta Persona_1 alcuna domanda.
Per giunta (come sopra osservato) nel presente grado la compagnia FGVS non ha reiterato la Controparte_1 subordinata domanda di rivalsa (domanda che era stata dichiarata assorbita dal Tribunale nella gravata sentenza).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , quale impresa designata per la Regione Campania alla Parte_1 Controparte_1
Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (appello notificato anche ad , Controparte_2 [...]
, ed , quali eredi di ), avverso la Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Persona_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 10222/18, pubblicata il 23 Novembre 2018, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado da , condanna Parte_1 [...]
, quale impresa designata dal FGVS, al pagamento, in favore del trasportato , a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento danni – previo riconoscimento del concorso di colpa nella misura del 40 % - della somma di euro 57.306,30 (cinquantasettemilatrecentosei/30), oltre interessi al tasso legale dal 20 Agosto
2009 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 20.8.2009 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20.8.2009 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta
13 risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna , quale impresa designata dal FGVS, al pagamento della metà delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
5.288,75 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 388,50 per esborsi ed euro
3.455,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Maria Rosaria Maggio;
dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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