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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1345/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1345/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. BERARDI PAOLA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. VIGGIANI GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 01/05/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto di omologazione del 10/05/2018, reso dal Tribunale di Pescara N. 771/2018 R.G., si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 01/05/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2008 atto numero 45 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30.09.2025:
a) la casa familiare sita in Collecorvino (Pe) alla Via Po n. 59 int 2, di esclusiva proprietà della sig.ra è assegnata alla stessa che vi continuerà ad Parte_1 abitare e risiedere unitamente alle figlie minori ed ivi collocate Per_1 Persona_2 in via preferenziale e anagrafica mentre il sig. continuerà ad abitare e CP_1 risiedere nell'immobile sito in San Nicolò a Tordino (TE) alla Via Fedele Romani n.
18;
b) le figlie minori ed sono affidate ad entrambi i genitori, nella forma Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le figlie minori dimostreranno;
c) entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
d) il padre avrà diritto di stare insieme alle figlie ed secondo le seguenti Per_1 Per_2 modalità: - da GIUGNO 2025 sino a SETTEMBRE 2025 (dalla chiusura delle scuole in giugno e fino alla ripresa dell'anno scolastico in settembre): due fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 19,00 e continuativamente, con pernotto, fino alle ore 21,00 della domenica (cena inclusa); - da SETTEMBRE 2025 A
GIUGNO 2026 (dalla ripresa dell'anno scolastico 2025/2026 sino alla chiusura delle scuole in Giugno 2026): due fine settimana alternati, dal sabato mattina dall'uscita di scuola, circa ore 13,30 e continuativamente, con pernotto, fino alle ore 21,00 della domenica (cena inclusa), con possibilità di prevedere, previo accordo e compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti e gli impegni delle minori, un ulteriore weekend ovvero ponti e festività. - da in poi: due fine Parte_2
pagina 3 di 6 settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 e continuativamente, con pernotto, fino alle ore 21,00 della domenica (cena inclusa), in considerazione dell'assenza dagli impegni scolastici delle minori nella giornata del sabato, fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
- con riferimento al periodo transitorio da settembre 2025 a giugno 2026 e limitatamente agli eventuali terzi weekend concordati, la sig.ra nello spirito di leale collaborazione e senza che ciò Pt_1 costituisca obbligo, conferma la propria disponibilità a facilitare gli spostamenti delle minori in caso di effettiva necessità, compatibilmente con gli impegni lavorativi e previo accordo tra le parti;
- per ciò che attiene alle festività Natalizie e Pasquali i genitori terranno con sé le figlie alternativamente di anno in anno, fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, individuando il periodo esatto entro il 30 maggio di ciascun anno;
e) il Sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni CP_1 Parte_1 mese, quale contributo al mantenimento delle figlie minori ed , la somma Per_2 Per_1 complessiva di € 500,00 (da intendersi € 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 2027;
f) le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive, previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %;
g) il sig. rinuncia espressamente a percepire il 50% dell'assegno unico INPS CP_1 per le figlie minori e che sarà erogato integralmente in favore Per_1 Persona_2 della sig.ra e sarà imputato alle spese straordinarie dovute dal Sig. Parte_1 per le figlie minori ed spese che, se urgenti ed indifferibili, CP_1 Per_1 Per_2 potranno essere assunte senza il consenso scritto del medesimo.
pagina 4 di 6 Le spese differibili dovranno essere concordate ed autorizzate se superano la somma complessiva di € 100,00 mensili. Il conguaglio di dette spese avverrà su base semestrale. Qualora le somme siano insufficienti a coprire le spese nel semestre di riferimento, la differenza sarà divisa al 50% tra le parti. In caso di disavanzi attivi, gli stessi resteranno in favore della sig.ra , con espressa rinunzia del sig. Parte_1
a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o di imputazione diversa da quella CP_1 delle spese straordinarie;
h) Per il periodo di vacanze estive (mese di luglio ed agosto) e ove le ragazze stiano con il padre 1 settimana, 2 settimane o 3 settimane, il mantenimento ordinario di cui al punto e) dovrà essere ridotto in proporzione ossia in complessivi Euro 375,00
(laddove le minori stiano 1 settimana con il padre), Euro 250,00 (laddove le minori stiano 2 settimane con il padre) o Euro 125,00 mensili (laddove le minori stiano 3 settimane con il padre);
i) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Nessun assegno divorzile è dovuto reciprocamente dai coniugi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche. l) i Sig.ri ed dichiarano di non aver nulla a CP_1 Pt_1 pretendere reciprocamente avendo risolto prima di ora ogni questione economica, anche con riguardo agli arretrati di cui al mantenimento ordinario delle minori ed alla richiesta di rivalutazione ed adeguamento Istat maturati sino alla data di sottoscrizione del ricorso;
m) i ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene mobile o immobile comune e di aver definito integralmente ogni reciproco rapporto obbligatorio e patrimoniale, attuale e preesistente;
n) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio o il recapito telefonico ove sono raggiungibili;
pagina 5 di 6 o) le parti si danno fin da ora reciproco permesso per il rilascio del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria compresenza per il rilascio di documento di identità per le minori;
p) dichiarare compensate le spese legali.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'08/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1345/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. BERARDI PAOLA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. VIGGIANI GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 01/05/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto di omologazione del 10/05/2018, reso dal Tribunale di Pescara N. 771/2018 R.G., si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 01/05/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2008 atto numero 45 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30.09.2025:
a) la casa familiare sita in Collecorvino (Pe) alla Via Po n. 59 int 2, di esclusiva proprietà della sig.ra è assegnata alla stessa che vi continuerà ad Parte_1 abitare e risiedere unitamente alle figlie minori ed ivi collocate Per_1 Persona_2 in via preferenziale e anagrafica mentre il sig. continuerà ad abitare e CP_1 risiedere nell'immobile sito in San Nicolò a Tordino (TE) alla Via Fedele Romani n.
18;
b) le figlie minori ed sono affidate ad entrambi i genitori, nella forma Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le figlie minori dimostreranno;
c) entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
d) il padre avrà diritto di stare insieme alle figlie ed secondo le seguenti Per_1 Per_2 modalità: - da GIUGNO 2025 sino a SETTEMBRE 2025 (dalla chiusura delle scuole in giugno e fino alla ripresa dell'anno scolastico in settembre): due fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 19,00 e continuativamente, con pernotto, fino alle ore 21,00 della domenica (cena inclusa); - da SETTEMBRE 2025 A
GIUGNO 2026 (dalla ripresa dell'anno scolastico 2025/2026 sino alla chiusura delle scuole in Giugno 2026): due fine settimana alternati, dal sabato mattina dall'uscita di scuola, circa ore 13,30 e continuativamente, con pernotto, fino alle ore 21,00 della domenica (cena inclusa), con possibilità di prevedere, previo accordo e compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti e gli impegni delle minori, un ulteriore weekend ovvero ponti e festività. - da in poi: due fine Parte_2
pagina 3 di 6 settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 18,00 e continuativamente, con pernotto, fino alle ore 21,00 della domenica (cena inclusa), in considerazione dell'assenza dagli impegni scolastici delle minori nella giornata del sabato, fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
- con riferimento al periodo transitorio da settembre 2025 a giugno 2026 e limitatamente agli eventuali terzi weekend concordati, la sig.ra nello spirito di leale collaborazione e senza che ciò Pt_1 costituisca obbligo, conferma la propria disponibilità a facilitare gli spostamenti delle minori in caso di effettiva necessità, compatibilmente con gli impegni lavorativi e previo accordo tra le parti;
- per ciò che attiene alle festività Natalizie e Pasquali i genitori terranno con sé le figlie alternativamente di anno in anno, fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, individuando il periodo esatto entro il 30 maggio di ciascun anno;
e) il Sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni CP_1 Parte_1 mese, quale contributo al mantenimento delle figlie minori ed , la somma Per_2 Per_1 complessiva di € 500,00 (da intendersi € 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 2027;
f) le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive, previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %;
g) il sig. rinuncia espressamente a percepire il 50% dell'assegno unico INPS CP_1 per le figlie minori e che sarà erogato integralmente in favore Per_1 Persona_2 della sig.ra e sarà imputato alle spese straordinarie dovute dal Sig. Parte_1 per le figlie minori ed spese che, se urgenti ed indifferibili, CP_1 Per_1 Per_2 potranno essere assunte senza il consenso scritto del medesimo.
pagina 4 di 6 Le spese differibili dovranno essere concordate ed autorizzate se superano la somma complessiva di € 100,00 mensili. Il conguaglio di dette spese avverrà su base semestrale. Qualora le somme siano insufficienti a coprire le spese nel semestre di riferimento, la differenza sarà divisa al 50% tra le parti. In caso di disavanzi attivi, gli stessi resteranno in favore della sig.ra , con espressa rinunzia del sig. Parte_1
a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o di imputazione diversa da quella CP_1 delle spese straordinarie;
h) Per il periodo di vacanze estive (mese di luglio ed agosto) e ove le ragazze stiano con il padre 1 settimana, 2 settimane o 3 settimane, il mantenimento ordinario di cui al punto e) dovrà essere ridotto in proporzione ossia in complessivi Euro 375,00
(laddove le minori stiano 1 settimana con il padre), Euro 250,00 (laddove le minori stiano 2 settimane con il padre) o Euro 125,00 mensili (laddove le minori stiano 3 settimane con il padre);
i) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Nessun assegno divorzile è dovuto reciprocamente dai coniugi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche. l) i Sig.ri ed dichiarano di non aver nulla a CP_1 Pt_1 pretendere reciprocamente avendo risolto prima di ora ogni questione economica, anche con riguardo agli arretrati di cui al mantenimento ordinario delle minori ed alla richiesta di rivalutazione ed adeguamento Istat maturati sino alla data di sottoscrizione del ricorso;
m) i ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene mobile o immobile comune e di aver definito integralmente ogni reciproco rapporto obbligatorio e patrimoniale, attuale e preesistente;
n) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio o il recapito telefonico ove sono raggiungibili;
pagina 5 di 6 o) le parti si danno fin da ora reciproco permesso per il rilascio del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria compresenza per il rilascio di documento di identità per le minori;
p) dichiarare compensate le spese legali.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'08/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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