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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/10/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. ssa Nicoletta Lolli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5159/2024 R.G. promossa da
, C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LD IO C.F. e dall'avv. LD C.F._2
LT ( ) VIA CANOVA N. 41 TREVISO;
, C.F. C.F._3
, domiciliato presso lo studio del difensore in VIA C.F._2
CANOVA 41 TREVISO;
contro
C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR TR IL C.F. e dall'avv. , C.F. C.F._4
, domiciliato presso lo studio del difensore in VIA C.F._4
CANOVA 41 TREVISO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 7/10/2025
Il ricorrente ha così concluso:
pagina 1 di 11 IN VIA PRELIMINARE:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, u.c., L. n. 689/81, disporsi la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
NEL MERITO:
Accertata e dichiarata l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni opposte, annullarsi le medesime, con ogni conseguente statuizione.
In subordine: ridursi le sanzioni comminate previa applicazione del beneficio della continuazione dell'illecito ex art. 8 L. n. 689/8.
In ulteriore subordine: si chiede di rideterminare le violazioni nel minimo edittale.
In ogni caso: spese e compenso professionale di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, valendosi dei poteri ex art. 23, comma 6, L. n.
689/81, disporre d'ufficio la citazione a testi dei IG.ri , Parte_2 [...]
, . Parte_3 Parte_4
- Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova con i testimoni sopra individuati:
1) Vero che il certificato traces INTRA.LT.2019.0001353 13/04/2019 risulta dai registri elettronici?
2) Vero che il certificato traces e di trattamenti veterinari sono registrati elettronicamente e sono documenti in possesso della pubblica amministrazione?
3) Vero che il Dott. ha eseguito i trattamenti veterinari in data 13 aprile Pt_1
20219 presso l'allevamento di alla partita di 100 vitelli giunta dalla CP_1
Lituania?
4) Vero che il Dott. ha riportato quale data di trattamento veterinario Pt_1 quella indicata nel certificato traces INTRA.LT.2019.0001353?
5) Vero che il Dott. ha somministrato i farmaci al momento della Pt_1 introduzione degli animali in azienda?
6) Vero che la gestione della scorta di medicinali esistente presso l'allevamento di è affidata al Dott. ? Pt_2 CP_1 Pt_1
7) Vero che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti è stato eseguito correttamente, giusto verbale di accertamento ispettivo del 9 ottobre pagina 2 di 11 2019 redatti dai Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Padova – che si esibisce al teste?
8) Vero che il Dott. ha impiegato sugli animali i farmaci veterinari Pt_1
CL 20%, DO, OM e MI in modo conforme a quanto indicato nei corrispondenti foglietti riassuntivi delle caratteristiche del prodotto?
9) Vero che il verbale di accertamento ispettivo del 9 ottobre 2019 conferma che la gestione della scorta di medicinali esistente presso l 'allevamento di Pt_2 affidata al Dott. è c o r r e t t a ? CP_1 Pt_1
10) Vero che sono state arrecati lesioni o danni ai vitelli in relazione ai trattamenti veterinari?
Si producono i documenti richiamati.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria.
La resistente ha così concluso: chiede il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate, perché inammissibili per tardività e comunque infondate, con ogni conseguente statuizione in ordine ai compensi professionali e alle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 si opponeva a due ordinanze Parte_1 ingiunzioni, notificategli il 25/9/2024, n. 3/2019 e n. 4/2019, con le quali il Comune di gli infliggeva: CP_1
- la sanzione di euro 4.074, oltre euro 10,00 per spese di procedimento, per la violazione di cui agli artt. 15, co. 1, e 32, co. 4, dlgs 158/2006 e s.m.i., in relazione alle previsioni di cui all'art. 80 e 81 dlgs. 193/2006 con l'ordinanza ingiunzione n. 3/2019, perché, in qualità di veterinario aziendale e responsabile sanitario della scorta autorizzata di farmaci veterinari, negli allevamenti di vitelli di TR (PD),
RE (PD) e IN DE (PD), nella responsabilità dell'impresa soccidaria CP_2
, aveva omesso di annotare sul registro dei trattamenti la data e l'identificazione
[...] degli animali sottoposti a trattamento farmacologico;
- la sanzione di euro 5.164,00, oltre a euro 10,00 per spese di procedimento, per la violazione degli artt. 108 c. 9, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. n), art. 12, co. 3, lett. l) e artt. 18,29, 30 e 58 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i., con l'ordinanza ingiunzione n. 4/2019, perché, in qualità di veterinario aziendale e responsabile pagina 3 di 11 sanitario della scorta autorizzata di farmaci veterinari, negli allevamenti di vitelli dì
TR (PD), RE (PD) e IN DE (PD), nella responsabilità dell'impresa soccidaria , aveva omesso di osservare le prescrizioni CP_2 imposte con le autorizzazioni a norma del decreto.
Si riportano di seguito i motivi di opposizione.
Tardività della sanzione, elevata oltre i 90 giorni dal fatto: il verbale prot. 4/485/-0/2019, notificato il 27/11/2019 contestava violazioni accertate il 9 e 21/10/2019 e risalenti allo
11/4/2019, ovvero sei mesi prima, per un fatto facilmente accertabile perché emergente dalla semplice lettura dei dati presenti nei documenti;
conseguentemente, sia il verbale, sia la successiva ordinanza ingiunzione n. 3/2019 erano da ritenersi illegittimi.
Insussistenza delle violazioni:
- quanto all'omissione di annotazione sul registro dei trattamenti ad una partita di vitelli,
l'opponente aveva eseguito i trattamenti prescritti ma, per mero errore materiale, aveva riportato nei registri una data antecedente di due giorni, ovvero quella della partenza dei vitelli;
la condotta, peraltro, avrebbe dovuto essere qualificata come erronea registrazione e non come omissione;
in ogni caso gli animali erano stati correttamente trattati immediatamente al loro arrivo il 13/4/2019; il dato era confermato dal fatto che non erano state riportate discrepanze nelle date di somministrazione dei farmaci rispetto alla data di introduzione degli animali in azienda, come emerge dal verbale di accertamento ispettivo dei NAS, da cui risultava che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti non aveva evidenziato anomalie di sorta;
- quanto all'omessa osservanza delle prescrizioni imposte dal decreto, l'opponente adduceva la genericità e indeterminatezza della contestazione, perché mancavano le prescrizioni alle quali sarebbero riferite le discrepanze, così come la loro descrizione, natura e date;
inoltre, il già menzionato verbale dei NAS rappresentava che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti non aveva evidenziato anomalie di sorta;
in ogni caso nessun danno era stato riportato dagli animali.
Regime sanzionatorio:
- a parere dell'opponente vi è stato un indebito sdoppiamento della sanzione a fronte della medesima contestazione e violazioni, in contrasto all'art. 9 l. 689/1981, in violazione del principio di specialità;
pagina 4 di 11 - non era stato applicato il beneficio della continuazione ex art. 8 l. 689/1981, in applicazione analogica dell'art. 81 c.p.
Il , quindi, concludeva per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze Pt_1 ingiunzioni impugnate e, in via principale, per l'annullamento delle stesse;
in via subordinata,
l'opponente chiedeva ridursi la sanzione per l'applicazione della continuazione e, in ulteriore subordine, per l'applicazione delle sanzioni al minimo edittale;
formulava, inoltre, istanze istruttorie di prove orali.
Il si costituiva il giorno della prima udienza, eccependo Controparte_1 preliminarmente la tardività dell'opposizione, in quanto il relativo ricorso risultava iscritto a ruolo il 28/10/2024, a fronte di una notificazione del 25/9/2024.
Nel merito esponeva che il , nel 2019, era veterinario aziendale degli allevamenti di Pt_1 vitelli gestiti dai signori , e e ubicati IN DE, RE e -ai fini che Pt_2 CP_2 Per_1 in questa sede maggiormente importano- CP_1
Nell'allevamento di era stata autorizzata la detenzione di scorte di medicinali CP_1 veterinari, della cui custodia e utilizzazione era stato indicato come soggetto responsabile proprio il dott. , così come previsto dall'art. 80 d. lgs. n. 193/2006 s.m.i. (decreto di Pt_1 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medici veterinari).
Il spiegava che l'articolo 15 del d. lgs. indicato -nella versione vigente nel 2019- CP_1 prevedeva espressamente che “il veterinario che cura gli animali annota -su un registro tenuto dall'azienda (…)- la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione degli animali trattati e i tempi di sospensione corrispondenti” e che la relativa violazione era sanzionata dal successivo art. 32, co. 4, del d. lgs. n. 158/2006, a mente del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
(…) 15, commi 1 (…), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a
12.394 euro”.
Il Comune proseguiva spiegando che era sempre il d. lgs. n. 193/2006 s.m.i. a disciplinare la produzione, la vendita e la somministrazione di medicinali veterinari: in sintesi, i farmaci potevano essere immessi sul mercato previa autorizzazione del Ministero della Salute e dovevano essere somministrati dai medici veterinari solo in conformità dell'autorizzazione, che prevedeva indicazioni specifiche in merito alle caratteristiche del farmaco, le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni, gli effetti indesiderati, la posologia per le diverse specie animali cui il medicinale veterinario è destinato, la forma farmaceutica, le modalità e la via di pagina 5 di 11 somministrazione, il periodo di validità per l'utilizzazione. L'inosservanza delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate era sanzionata dall'art. 108 co. 9 d.lgs. 103/2006.
Nel caso di specie, rappresentava il Comune, quanto alla prima violazione, era emerso che cento vitelli provenienti dalla Lituania erano giunti all'allevamento di il CP_1
13/4/2019. Tuttavia, dal registro dei trattamenti e dalle schede sanitarie di ciascun capo di bestiame compilate dal dott. , emergeva che tutti i vitelli in questione erano stati Pt_1 interessati a trattamenti con più farmaci (in particolare con micospectone, amoxid, hiprabovis, fatromectin p.on) l'11 aprile 2019, vale a dire due giorni prima dell'arrivo degli animali presso l'allevamento. Correlativamente, dal registro di carico e scarico dei farmaci, risultavano effettivamente usciti farmaci in data 11/4/2019, ma la loro destinazione era ignota, in quanto non potevano essere stati utilizzati per i vitelli non ancora giunti all'allevamento.
Pertanto, vi era un'omessa annotazione relativa alla destinazione effettiva dei farmaci. In ogni caso, anche l'incompleta, carente, erronea e non veritiera compilazione del registro dei trattamenti sanitari rappresenta comunque un illecito amministrativo, sempre sanzionato dall'art. 32 d.lgs. 193/2006.
Quanto alla seconda violazione, il osservava che, sempre nel corso degli CP_1 accertamenti, era emerso l'utilizzo improprio dei farmaci veterinari somministrati agli animali e, in particolare, del micospectone, della clortetraciclina 20% e del doxipan: essenzialmente, i medicinali in questione erano stati somministrati senza eseguire alcun test di sensibilità sugli animali, e per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti dall'a.i.c. Quanto alla genericità della contestazione, il eccepiva che le contestazioni erano contenute nelle relazioni CP_1 tecniche dei veterinari che avevano effettuato l'ispezione unitamente ai NAS e che erano allegate al rapporto dei militari. Eccepiva inoltre l'irrilevanza del fatto che gli animali non avessero riportato danni.
Quanto al motivo di impugnazione relativo allo sdoppiamento della sanzione e alla mancata applicazione del principio di specialità, il contestava l'esistenza del rapporto di CP_1 specialità tra la violazione di cui all'art. 32, co.4, d.lgs. 158/2006 e quella di cui all'art. 108, co. 9, d.lgs. 193/2006, in quanto la prima norma sanziona la non corretta compilazione dei registri e la seconda l'uso improprio dei farmaci veterinari.
Quanto alla mancata applicazione della continuazione, il eccepiva che l'art. 8 l. CP_1
689/1981 prevedeva il cumulo giuridico delle sanzioni solo in caso di un'unica azione o omissione che viola più norme di legge.
Concludeva pertanto il per il rigetto di tutte le domande e istanze avversarie. CP_1
pagina 6 di 11 All'udienza del 26/2/2025 l'opponente eccepiva la tardiva costituzione del rispetto al CP_1 termine fissato dall'art. 6, co. 8 d.lgs. 150/2011, in quanto non erano stati rispettati i dieci giorni ivi previsti, e chiedeva pertanto che il giudice non tenesse conto dei documenti depositati.
Con ordinanza 10/3/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione e le istanze di prove orali proposte dal ricorrente e all'udienza del 7/10/2025 la causa è stata decisa come segue.
L'eccezione di tardività nella proposizione dell'opposizione proposta dal va respinta CP_1 in quanto, come risulta dalla Consolle, il ricorso è stato depositato il 25/10/2024 e pertanto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
L'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dal per tardività della CP_1 costituzione va respinta, in quanto il mancato rispetto del termine di dieci giorni assegnato con l'ordine del giudice all'Amministrazione di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione non è sanzionato da alcuna decadenza (si tratta di un ordine che non è previsto nel rito del lavoro ma
è precipuo della procedura di opposizione all'ordinanza ingiunzione), cosicchè tale termine è meramente ordinatorio (cfr. Cass. 9545/2018). Conseguentemente gli atti relativi all'accertamento prodotti dal sono utilizzabili. CP_1
L'eccezione di tardività della contestazione proposta dall'opponente è infondata. L'art. 14 l.
689/1981 prevede che la contestazione venga effettuata immediatamente, se possibile, oppure entro 90 giorni dall'accertamento. Nel caso di specie, sebbene i fatti contestati risalgano ad alcuni mesi prima, essi sono emersi a seguito di accesso ispettivo del N.A.S. dei Carabinieri in data 9 e 21/10/2019 e notificati in data 27/11/2019, dunque ampiamente entro il termine di 90 giorni. Il fatto che i documenti sulla base dei quali sono stati accertati i fatti fossero nella disponibilità dell'Amministrazione non rileva sulla data di accertamento, non potendo l'Amministrazione effettuare accertamenti mirati su ogni documento che perviene da ogni allevamento e da ogni veterinario, e il fatto di comunicare i dati è quello di renderli trasparenti ai fini di eventuali controlli. E' in relazione a quei controlli che va considerato il momento dell'accertamento, nel caso di specie il 9 e il 21/10/2019. Per di più, poiché le verifiche hanno riguardato almeno 100 vitelli, è evidente che una contestazione non avrebbe potuto essere svolta nell'immediatezza nemmeno nei giorni di ottobre, essendo necessario visionare un alto numero di documenti. Le prove orali capp. 1 e 2 ricorrente sono pertanto inammissibili in quanto irrilevanti.
Nel merito l'opposizione è infondata. pagina 7 di 11 Quanto alla violazione di cui agli artt. 15, co. 1, e 32, co. 4, d.lgs. 158/2006 e s.m.i., in relazione alle previsioni di cui all'art. 80 e 81 dlgs. 193/2006, l'unica difesa del ricorrente è di avere riportato la data dello 11/4/2019 per il trattamento dei cento vitelli provenienti dalla
Lituania per mero errore materiale, mentre il trattamento era stato effettivamente somministrato all'arrivo degli animali, il 13/4/2019. Quand'anche ciò fosse vero, la violazione sarebbe stata comunque commessa (tenendo presente che per le violazioni amministrative la colpa è sufficiente): nel caso che l'uscita dei farmaci fosse effettivamente avvenuta lo 11/4/2019, sarebbe omessa l'indicazione sulla loro destinazione, non essendo possibile la somministrazione a vitelli ancora in viaggio;
in caso l'uscita effettiva dei farmaci fosse stata il 13/4/2019, sarebbe comunque omessa l'annotazione relativa al 13/4/2019.
L'apparente assenza di anomalie nel riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti è un dato meramente formale (evidentemente, in data 11/4/2019 erano risultavano scaricati farmaci destinati a trattamenti dei vitelli provenienti dalla Lituania effettuati – apparentemente – in tale data), in quanto, confrontando i registri con la presenza di vitelli nell'allevamento, si è potuto riscontrare che l'apparente assenza di anomalie era invece smentita dall'assenza dei vitelli medesimi l'11/4/2019, in quanto non ancora arrivati. Consegue che tale attestazione non ha alcuna efficacia per escludere la violazione.
In questo contesto le prove orali formulate dal ricorrente sono inammissibili in quanto irrilevanti e la violazione risulta confermata.
Quanto alla violazione di cui agli artt. 108 c. 9, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. n), art. 12, co. 3, lett. l) e artt. 18, 29, 30 e 58 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i., le uniche difese del sono costituite dall'eccezione di genericità della contestazione e dal fatto che i Pt_1 registri di carico e scarico dei farmaci non registravano anomalie.
Quanto alla prima eccezione, essa è documentalmente smentita dagli atti: dalla relazione tecnica allegata al verbale di contestazione (doc. 5 emergono specifici accertamenti CP_1 su specifici vitelli;
inoltre sono state depositate le autorizzazioni per i farmaci per i quali è stata elevata la sanzione e si può notare che i trattamenti sui vitelli esaminati a campione e oggetto di sanzione non sono conformi alle autorizzazioni.
Per il farmaco DO (punto 4.9 autorizzazione doc. 8 Comune) e per il farmaco
CL (punto 4.9 autorizzazione, doc. 8 Comune) la posologia per i vitelli è di somministrazione per cinque giorni, mentre secondo i Traces esaminati emerge che taluni vitelli appartenenti al campione sono stati trattati per dieci giorni. In relazione alla
CL, le autorizzazioni dispongono di evitare l'uso reiterato (punto 4.4 doc. 8 pagina 8 di 11 Comune), mentre sono risultati ripetuti cicli di trattamenti molto ravvicinati tra loro per svariati animali.
Per il farmaco OM (punto 4.4 autorizzazione doc. 8 vi è la speciale CP_1 avvertenza di evitare un uso troppo frequente e ripetuto perché aumenta il rischio di sviluppare resistenza, mentre secondo i Traces esaminati almeno un animale ha avuto tre trattamenti in circa due mesi, di cui i primi due a distanza di cinque giorni.
Per il farmaco MI (doc. 8 Comune) vi un'indicazione di precauzione speciale per l'impiego negli animali: “L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali (regionali, aziendali).
Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite può portare ad un aumento della prevalenza di batteri resistenti e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antibatterici a causa della possibile comparsa di resistenza crociata.”
Non risulta che siano stati effettuati test di sensibilità.
Su tali, precise, contestazioni, il non ha dedotto nulla. Che la relazione tecnica gli Pt_1 fosse nota in tempo utile per proporre opposizione è documentato dalla sua stessa nota difensiva in sede amministrativa, in cui afferma: “In questa fase, stante la robustezza delle argomentazioni proposte a sostegno della posizione e della correttezza di comportamento del
Dott. , si ritiene superfluo entrare in una puntuale disamina dei contenuti delle Pt_1 relazioni dei veterinari Dott. e Dott.ssa dell'AULSS Persona_2 Persona_3
6 Euganea. Ci si riserva di farlo, se sarà necessario, in una fase successiva del procedimento” (doc. 4 ricorrente).
Va, ora, osservato che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione può essere effettuata per relationem agli atti su cui si fonda l'accertamento, secondo quanto insegna la Suprema Corte:
“Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta
a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.”
(Cass. 3128/2010). pagina 9 di 11 Nel caso di specie, gli scritti difensori del in sede amministrativa non contengono Pt_1 alcuna indicazione di circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione. Egli, per quanto riguarda la violazione relativa all'uso inappropriato di farmaci, aveva eccepito il difetto di accertamento per la mancata indicazione delle “prescrizioni alle quali sarebbero riferite le presunte discrepanze, né la loro descrizione
e/o natura, né le date nelle quali tali asseriti eventi si sarebbero svolti.” (doc. 4 ricorrente).
Sul punto l'ordinanza ingiunzione ha congruamente motivato, riportando gli accertamenti e la documentazione acquisita, ritenendo “la legittimità dell'accertamento emerso a seguito della complessa attività di indagine, tra cui l'acquisizione di relazioni tecniche dei medici veterinari dell' che riportavano sia i 100 vitelli attenzionati sia le schede sanitarie dei Pt_5 trattamenti farmacologici somministrati agil stessi”.
Come si è detto, la documentazione menzionata nell'ordinanza ingiunzione, di semplice lettura, consente di ricostruire le specifiche condotte imputate al . Pt_1
L'insistenza nell'eccepire l'assenza di indicazioni specifiche in ordine alle concrete condotte violative appare, pertanto, pretestuosa.
Nel resto, la principale difesa nel merito rispetto a tale violazione consiste nell'accertamento che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti non aveva evidenziato anomalie di sorta. Ebbene, tale accertamento non è incompatibile con il fatto che i farmaci, per quanto regolarmente annotati in uscita nei registri, siano stati somministrati con modalità difformi dalle relative autorizzazioni. In altre parole, l'assenza di discrepanze tra le uscite di farmaci e i trattamenti somministrati vuol dire che i registri riportavano, ad esempio, il numero di dosi di clortetraciclina effettivamente in uscita e poi somministrati ai vitelli, ma ciò non esclude che quel numero regolarmente registrato di dosi somministrate fosse eccessivo.
Inoltre, il fatto che gli animali non abbiano riportato danni è irrilevante, non essendo richiesto tale requisito per integrare la violazione.
Anche tale violazione risulta pertanto sussistente.
Le prove per testi da n. 6 a n. 10, relative a tale violazione, sono inammissibili in quanto vertenti in parte su fatti incontestati e nel resto generiche e valutative.
L'istanza di applicazione della disciplina speciale in base all'art. 9 della l. 689/1981 va respinta: le due violazioni riguardano ambiti totalmente diversi e non in rapporto di specialità tra loro: la prima riguarda la non corretta tenuta dei registri, mentre la seconda riguarda l'uso improprio di farmaci.
pagina 10 di 11 Quanto all'applicazione della continuazione, essa è pacificamente esclusa in ambito di sanzioni amministrative in quanto prevista esclusivamente per le violazioni in tema di assistenza e previdenza;
inoltre, come insegna la Suprema Corte “[…] la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cass. 10775/2017). Peraltro, seguendo la prospettazione del ricorrente, la prima violazione sarebbe stata di natura colposa, il che escluderebbe in ogni caso un disegno (che, evidentemente, richiederebbe il dolo) ricomprendente le due violazioni.
Non ricorrono i requisiti per ridurre la sanzione al minimo edittale, tenuto conto che i fatti non appaiono di rilevanza tale da giustificarlo, in considerazione del numero di animali interessati
(100 vitelli in relazione alla prima violazione) e della reiterazione di talune delle condotte (6% del campione in relazione alla seconda).
L'opposizione va pertanto respinta e le ordinanze ingiunzioni impugnate vanno confermate.
Le spese di lite, liquidate nella misura media del DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e in misura ridotta per quanto riguarda la fase istruttoria (solo documentale) e la discussione (senza scritti conclusivi) seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
L'opposizione proposta da avverso le ordinanze ingiunzioni impugnate nn. Parte_1
3/2019 e 4/2019, emesse nei suoi confronti dal e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA
Le ordinanze ingiunzioni opposte
NN
al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 Controparte_1 spese liquidate in euro 4.000, oltre 15% rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Padova, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Lolli pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. ssa Nicoletta Lolli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5159/2024 R.G. promossa da
, C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LD IO C.F. e dall'avv. LD C.F._2
LT ( ) VIA CANOVA N. 41 TREVISO;
, C.F. C.F._3
, domiciliato presso lo studio del difensore in VIA C.F._2
CANOVA 41 TREVISO;
contro
C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR TR IL C.F. e dall'avv. , C.F. C.F._4
, domiciliato presso lo studio del difensore in VIA C.F._4
CANOVA 41 TREVISO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 7/10/2025
Il ricorrente ha così concluso:
pagina 1 di 11 IN VIA PRELIMINARE:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, u.c., L. n. 689/81, disporsi la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
NEL MERITO:
Accertata e dichiarata l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni opposte, annullarsi le medesime, con ogni conseguente statuizione.
In subordine: ridursi le sanzioni comminate previa applicazione del beneficio della continuazione dell'illecito ex art. 8 L. n. 689/8.
In ulteriore subordine: si chiede di rideterminare le violazioni nel minimo edittale.
In ogni caso: spese e compenso professionale di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, valendosi dei poteri ex art. 23, comma 6, L. n.
689/81, disporre d'ufficio la citazione a testi dei IG.ri , Parte_2 [...]
, . Parte_3 Parte_4
- Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova con i testimoni sopra individuati:
1) Vero che il certificato traces INTRA.LT.2019.0001353 13/04/2019 risulta dai registri elettronici?
2) Vero che il certificato traces e di trattamenti veterinari sono registrati elettronicamente e sono documenti in possesso della pubblica amministrazione?
3) Vero che il Dott. ha eseguito i trattamenti veterinari in data 13 aprile Pt_1
20219 presso l'allevamento di alla partita di 100 vitelli giunta dalla CP_1
Lituania?
4) Vero che il Dott. ha riportato quale data di trattamento veterinario Pt_1 quella indicata nel certificato traces INTRA.LT.2019.0001353?
5) Vero che il Dott. ha somministrato i farmaci al momento della Pt_1 introduzione degli animali in azienda?
6) Vero che la gestione della scorta di medicinali esistente presso l'allevamento di è affidata al Dott. ? Pt_2 CP_1 Pt_1
7) Vero che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti è stato eseguito correttamente, giusto verbale di accertamento ispettivo del 9 ottobre pagina 2 di 11 2019 redatti dai Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Padova – che si esibisce al teste?
8) Vero che il Dott. ha impiegato sugli animali i farmaci veterinari Pt_1
CL 20%, DO, OM e MI in modo conforme a quanto indicato nei corrispondenti foglietti riassuntivi delle caratteristiche del prodotto?
9) Vero che il verbale di accertamento ispettivo del 9 ottobre 2019 conferma che la gestione della scorta di medicinali esistente presso l 'allevamento di Pt_2 affidata al Dott. è c o r r e t t a ? CP_1 Pt_1
10) Vero che sono state arrecati lesioni o danni ai vitelli in relazione ai trattamenti veterinari?
Si producono i documenti richiamati.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria.
La resistente ha così concluso: chiede il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate, perché inammissibili per tardività e comunque infondate, con ogni conseguente statuizione in ordine ai compensi professionali e alle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 si opponeva a due ordinanze Parte_1 ingiunzioni, notificategli il 25/9/2024, n. 3/2019 e n. 4/2019, con le quali il Comune di gli infliggeva: CP_1
- la sanzione di euro 4.074, oltre euro 10,00 per spese di procedimento, per la violazione di cui agli artt. 15, co. 1, e 32, co. 4, dlgs 158/2006 e s.m.i., in relazione alle previsioni di cui all'art. 80 e 81 dlgs. 193/2006 con l'ordinanza ingiunzione n. 3/2019, perché, in qualità di veterinario aziendale e responsabile sanitario della scorta autorizzata di farmaci veterinari, negli allevamenti di vitelli di TR (PD),
RE (PD) e IN DE (PD), nella responsabilità dell'impresa soccidaria CP_2
, aveva omesso di annotare sul registro dei trattamenti la data e l'identificazione
[...] degli animali sottoposti a trattamento farmacologico;
- la sanzione di euro 5.164,00, oltre a euro 10,00 per spese di procedimento, per la violazione degli artt. 108 c. 9, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. n), art. 12, co. 3, lett. l) e artt. 18,29, 30 e 58 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i., con l'ordinanza ingiunzione n. 4/2019, perché, in qualità di veterinario aziendale e responsabile pagina 3 di 11 sanitario della scorta autorizzata di farmaci veterinari, negli allevamenti di vitelli dì
TR (PD), RE (PD) e IN DE (PD), nella responsabilità dell'impresa soccidaria , aveva omesso di osservare le prescrizioni CP_2 imposte con le autorizzazioni a norma del decreto.
Si riportano di seguito i motivi di opposizione.
Tardività della sanzione, elevata oltre i 90 giorni dal fatto: il verbale prot. 4/485/-0/2019, notificato il 27/11/2019 contestava violazioni accertate il 9 e 21/10/2019 e risalenti allo
11/4/2019, ovvero sei mesi prima, per un fatto facilmente accertabile perché emergente dalla semplice lettura dei dati presenti nei documenti;
conseguentemente, sia il verbale, sia la successiva ordinanza ingiunzione n. 3/2019 erano da ritenersi illegittimi.
Insussistenza delle violazioni:
- quanto all'omissione di annotazione sul registro dei trattamenti ad una partita di vitelli,
l'opponente aveva eseguito i trattamenti prescritti ma, per mero errore materiale, aveva riportato nei registri una data antecedente di due giorni, ovvero quella della partenza dei vitelli;
la condotta, peraltro, avrebbe dovuto essere qualificata come erronea registrazione e non come omissione;
in ogni caso gli animali erano stati correttamente trattati immediatamente al loro arrivo il 13/4/2019; il dato era confermato dal fatto che non erano state riportate discrepanze nelle date di somministrazione dei farmaci rispetto alla data di introduzione degli animali in azienda, come emerge dal verbale di accertamento ispettivo dei NAS, da cui risultava che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti non aveva evidenziato anomalie di sorta;
- quanto all'omessa osservanza delle prescrizioni imposte dal decreto, l'opponente adduceva la genericità e indeterminatezza della contestazione, perché mancavano le prescrizioni alle quali sarebbero riferite le discrepanze, così come la loro descrizione, natura e date;
inoltre, il già menzionato verbale dei NAS rappresentava che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti non aveva evidenziato anomalie di sorta;
in ogni caso nessun danno era stato riportato dagli animali.
Regime sanzionatorio:
- a parere dell'opponente vi è stato un indebito sdoppiamento della sanzione a fronte della medesima contestazione e violazioni, in contrasto all'art. 9 l. 689/1981, in violazione del principio di specialità;
pagina 4 di 11 - non era stato applicato il beneficio della continuazione ex art. 8 l. 689/1981, in applicazione analogica dell'art. 81 c.p.
Il , quindi, concludeva per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze Pt_1 ingiunzioni impugnate e, in via principale, per l'annullamento delle stesse;
in via subordinata,
l'opponente chiedeva ridursi la sanzione per l'applicazione della continuazione e, in ulteriore subordine, per l'applicazione delle sanzioni al minimo edittale;
formulava, inoltre, istanze istruttorie di prove orali.
Il si costituiva il giorno della prima udienza, eccependo Controparte_1 preliminarmente la tardività dell'opposizione, in quanto il relativo ricorso risultava iscritto a ruolo il 28/10/2024, a fronte di una notificazione del 25/9/2024.
Nel merito esponeva che il , nel 2019, era veterinario aziendale degli allevamenti di Pt_1 vitelli gestiti dai signori , e e ubicati IN DE, RE e -ai fini che Pt_2 CP_2 Per_1 in questa sede maggiormente importano- CP_1
Nell'allevamento di era stata autorizzata la detenzione di scorte di medicinali CP_1 veterinari, della cui custodia e utilizzazione era stato indicato come soggetto responsabile proprio il dott. , così come previsto dall'art. 80 d. lgs. n. 193/2006 s.m.i. (decreto di Pt_1 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medici veterinari).
Il spiegava che l'articolo 15 del d. lgs. indicato -nella versione vigente nel 2019- CP_1 prevedeva espressamente che “il veterinario che cura gli animali annota -su un registro tenuto dall'azienda (…)- la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione degli animali trattati e i tempi di sospensione corrispondenti” e che la relativa violazione era sanzionata dal successivo art. 32, co. 4, del d. lgs. n. 158/2006, a mente del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
(…) 15, commi 1 (…), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a
12.394 euro”.
Il Comune proseguiva spiegando che era sempre il d. lgs. n. 193/2006 s.m.i. a disciplinare la produzione, la vendita e la somministrazione di medicinali veterinari: in sintesi, i farmaci potevano essere immessi sul mercato previa autorizzazione del Ministero della Salute e dovevano essere somministrati dai medici veterinari solo in conformità dell'autorizzazione, che prevedeva indicazioni specifiche in merito alle caratteristiche del farmaco, le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni, gli effetti indesiderati, la posologia per le diverse specie animali cui il medicinale veterinario è destinato, la forma farmaceutica, le modalità e la via di pagina 5 di 11 somministrazione, il periodo di validità per l'utilizzazione. L'inosservanza delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate era sanzionata dall'art. 108 co. 9 d.lgs. 103/2006.
Nel caso di specie, rappresentava il Comune, quanto alla prima violazione, era emerso che cento vitelli provenienti dalla Lituania erano giunti all'allevamento di il CP_1
13/4/2019. Tuttavia, dal registro dei trattamenti e dalle schede sanitarie di ciascun capo di bestiame compilate dal dott. , emergeva che tutti i vitelli in questione erano stati Pt_1 interessati a trattamenti con più farmaci (in particolare con micospectone, amoxid, hiprabovis, fatromectin p.on) l'11 aprile 2019, vale a dire due giorni prima dell'arrivo degli animali presso l'allevamento. Correlativamente, dal registro di carico e scarico dei farmaci, risultavano effettivamente usciti farmaci in data 11/4/2019, ma la loro destinazione era ignota, in quanto non potevano essere stati utilizzati per i vitelli non ancora giunti all'allevamento.
Pertanto, vi era un'omessa annotazione relativa alla destinazione effettiva dei farmaci. In ogni caso, anche l'incompleta, carente, erronea e non veritiera compilazione del registro dei trattamenti sanitari rappresenta comunque un illecito amministrativo, sempre sanzionato dall'art. 32 d.lgs. 193/2006.
Quanto alla seconda violazione, il osservava che, sempre nel corso degli CP_1 accertamenti, era emerso l'utilizzo improprio dei farmaci veterinari somministrati agli animali e, in particolare, del micospectone, della clortetraciclina 20% e del doxipan: essenzialmente, i medicinali in questione erano stati somministrati senza eseguire alcun test di sensibilità sugli animali, e per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti dall'a.i.c. Quanto alla genericità della contestazione, il eccepiva che le contestazioni erano contenute nelle relazioni CP_1 tecniche dei veterinari che avevano effettuato l'ispezione unitamente ai NAS e che erano allegate al rapporto dei militari. Eccepiva inoltre l'irrilevanza del fatto che gli animali non avessero riportato danni.
Quanto al motivo di impugnazione relativo allo sdoppiamento della sanzione e alla mancata applicazione del principio di specialità, il contestava l'esistenza del rapporto di CP_1 specialità tra la violazione di cui all'art. 32, co.4, d.lgs. 158/2006 e quella di cui all'art. 108, co. 9, d.lgs. 193/2006, in quanto la prima norma sanziona la non corretta compilazione dei registri e la seconda l'uso improprio dei farmaci veterinari.
Quanto alla mancata applicazione della continuazione, il eccepiva che l'art. 8 l. CP_1
689/1981 prevedeva il cumulo giuridico delle sanzioni solo in caso di un'unica azione o omissione che viola più norme di legge.
Concludeva pertanto il per il rigetto di tutte le domande e istanze avversarie. CP_1
pagina 6 di 11 All'udienza del 26/2/2025 l'opponente eccepiva la tardiva costituzione del rispetto al CP_1 termine fissato dall'art. 6, co. 8 d.lgs. 150/2011, in quanto non erano stati rispettati i dieci giorni ivi previsti, e chiedeva pertanto che il giudice non tenesse conto dei documenti depositati.
Con ordinanza 10/3/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione e le istanze di prove orali proposte dal ricorrente e all'udienza del 7/10/2025 la causa è stata decisa come segue.
L'eccezione di tardività nella proposizione dell'opposizione proposta dal va respinta CP_1 in quanto, come risulta dalla Consolle, il ricorso è stato depositato il 25/10/2024 e pertanto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
L'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dal per tardività della CP_1 costituzione va respinta, in quanto il mancato rispetto del termine di dieci giorni assegnato con l'ordine del giudice all'Amministrazione di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione non è sanzionato da alcuna decadenza (si tratta di un ordine che non è previsto nel rito del lavoro ma
è precipuo della procedura di opposizione all'ordinanza ingiunzione), cosicchè tale termine è meramente ordinatorio (cfr. Cass. 9545/2018). Conseguentemente gli atti relativi all'accertamento prodotti dal sono utilizzabili. CP_1
L'eccezione di tardività della contestazione proposta dall'opponente è infondata. L'art. 14 l.
689/1981 prevede che la contestazione venga effettuata immediatamente, se possibile, oppure entro 90 giorni dall'accertamento. Nel caso di specie, sebbene i fatti contestati risalgano ad alcuni mesi prima, essi sono emersi a seguito di accesso ispettivo del N.A.S. dei Carabinieri in data 9 e 21/10/2019 e notificati in data 27/11/2019, dunque ampiamente entro il termine di 90 giorni. Il fatto che i documenti sulla base dei quali sono stati accertati i fatti fossero nella disponibilità dell'Amministrazione non rileva sulla data di accertamento, non potendo l'Amministrazione effettuare accertamenti mirati su ogni documento che perviene da ogni allevamento e da ogni veterinario, e il fatto di comunicare i dati è quello di renderli trasparenti ai fini di eventuali controlli. E' in relazione a quei controlli che va considerato il momento dell'accertamento, nel caso di specie il 9 e il 21/10/2019. Per di più, poiché le verifiche hanno riguardato almeno 100 vitelli, è evidente che una contestazione non avrebbe potuto essere svolta nell'immediatezza nemmeno nei giorni di ottobre, essendo necessario visionare un alto numero di documenti. Le prove orali capp. 1 e 2 ricorrente sono pertanto inammissibili in quanto irrilevanti.
Nel merito l'opposizione è infondata. pagina 7 di 11 Quanto alla violazione di cui agli artt. 15, co. 1, e 32, co. 4, d.lgs. 158/2006 e s.m.i., in relazione alle previsioni di cui all'art. 80 e 81 dlgs. 193/2006, l'unica difesa del ricorrente è di avere riportato la data dello 11/4/2019 per il trattamento dei cento vitelli provenienti dalla
Lituania per mero errore materiale, mentre il trattamento era stato effettivamente somministrato all'arrivo degli animali, il 13/4/2019. Quand'anche ciò fosse vero, la violazione sarebbe stata comunque commessa (tenendo presente che per le violazioni amministrative la colpa è sufficiente): nel caso che l'uscita dei farmaci fosse effettivamente avvenuta lo 11/4/2019, sarebbe omessa l'indicazione sulla loro destinazione, non essendo possibile la somministrazione a vitelli ancora in viaggio;
in caso l'uscita effettiva dei farmaci fosse stata il 13/4/2019, sarebbe comunque omessa l'annotazione relativa al 13/4/2019.
L'apparente assenza di anomalie nel riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti è un dato meramente formale (evidentemente, in data 11/4/2019 erano risultavano scaricati farmaci destinati a trattamenti dei vitelli provenienti dalla Lituania effettuati – apparentemente – in tale data), in quanto, confrontando i registri con la presenza di vitelli nell'allevamento, si è potuto riscontrare che l'apparente assenza di anomalie era invece smentita dall'assenza dei vitelli medesimi l'11/4/2019, in quanto non ancora arrivati. Consegue che tale attestazione non ha alcuna efficacia per escludere la violazione.
In questo contesto le prove orali formulate dal ricorrente sono inammissibili in quanto irrilevanti e la violazione risulta confermata.
Quanto alla violazione di cui agli artt. 108 c. 9, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. n), art. 12, co. 3, lett. l) e artt. 18, 29, 30 e 58 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i., le uniche difese del sono costituite dall'eccezione di genericità della contestazione e dal fatto che i Pt_1 registri di carico e scarico dei farmaci non registravano anomalie.
Quanto alla prima eccezione, essa è documentalmente smentita dagli atti: dalla relazione tecnica allegata al verbale di contestazione (doc. 5 emergono specifici accertamenti CP_1 su specifici vitelli;
inoltre sono state depositate le autorizzazioni per i farmaci per i quali è stata elevata la sanzione e si può notare che i trattamenti sui vitelli esaminati a campione e oggetto di sanzione non sono conformi alle autorizzazioni.
Per il farmaco DO (punto 4.9 autorizzazione doc. 8 Comune) e per il farmaco
CL (punto 4.9 autorizzazione, doc. 8 Comune) la posologia per i vitelli è di somministrazione per cinque giorni, mentre secondo i Traces esaminati emerge che taluni vitelli appartenenti al campione sono stati trattati per dieci giorni. In relazione alla
CL, le autorizzazioni dispongono di evitare l'uso reiterato (punto 4.4 doc. 8 pagina 8 di 11 Comune), mentre sono risultati ripetuti cicli di trattamenti molto ravvicinati tra loro per svariati animali.
Per il farmaco OM (punto 4.4 autorizzazione doc. 8 vi è la speciale CP_1 avvertenza di evitare un uso troppo frequente e ripetuto perché aumenta il rischio di sviluppare resistenza, mentre secondo i Traces esaminati almeno un animale ha avuto tre trattamenti in circa due mesi, di cui i primi due a distanza di cinque giorni.
Per il farmaco MI (doc. 8 Comune) vi un'indicazione di precauzione speciale per l'impiego negli animali: “L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali (regionali, aziendali).
Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite può portare ad un aumento della prevalenza di batteri resistenti e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antibatterici a causa della possibile comparsa di resistenza crociata.”
Non risulta che siano stati effettuati test di sensibilità.
Su tali, precise, contestazioni, il non ha dedotto nulla. Che la relazione tecnica gli Pt_1 fosse nota in tempo utile per proporre opposizione è documentato dalla sua stessa nota difensiva in sede amministrativa, in cui afferma: “In questa fase, stante la robustezza delle argomentazioni proposte a sostegno della posizione e della correttezza di comportamento del
Dott. , si ritiene superfluo entrare in una puntuale disamina dei contenuti delle Pt_1 relazioni dei veterinari Dott. e Dott.ssa dell'AULSS Persona_2 Persona_3
6 Euganea. Ci si riserva di farlo, se sarà necessario, in una fase successiva del procedimento” (doc. 4 ricorrente).
Va, ora, osservato che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione può essere effettuata per relationem agli atti su cui si fonda l'accertamento, secondo quanto insegna la Suprema Corte:
“Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta
a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.”
(Cass. 3128/2010). pagina 9 di 11 Nel caso di specie, gli scritti difensori del in sede amministrativa non contengono Pt_1 alcuna indicazione di circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione. Egli, per quanto riguarda la violazione relativa all'uso inappropriato di farmaci, aveva eccepito il difetto di accertamento per la mancata indicazione delle “prescrizioni alle quali sarebbero riferite le presunte discrepanze, né la loro descrizione
e/o natura, né le date nelle quali tali asseriti eventi si sarebbero svolti.” (doc. 4 ricorrente).
Sul punto l'ordinanza ingiunzione ha congruamente motivato, riportando gli accertamenti e la documentazione acquisita, ritenendo “la legittimità dell'accertamento emerso a seguito della complessa attività di indagine, tra cui l'acquisizione di relazioni tecniche dei medici veterinari dell' che riportavano sia i 100 vitelli attenzionati sia le schede sanitarie dei Pt_5 trattamenti farmacologici somministrati agil stessi”.
Come si è detto, la documentazione menzionata nell'ordinanza ingiunzione, di semplice lettura, consente di ricostruire le specifiche condotte imputate al . Pt_1
L'insistenza nell'eccepire l'assenza di indicazioni specifiche in ordine alle concrete condotte violative appare, pertanto, pretestuosa.
Nel resto, la principale difesa nel merito rispetto a tale violazione consiste nell'accertamento che il riscontro carico/scarico della scorta e dei trattamenti non aveva evidenziato anomalie di sorta. Ebbene, tale accertamento non è incompatibile con il fatto che i farmaci, per quanto regolarmente annotati in uscita nei registri, siano stati somministrati con modalità difformi dalle relative autorizzazioni. In altre parole, l'assenza di discrepanze tra le uscite di farmaci e i trattamenti somministrati vuol dire che i registri riportavano, ad esempio, il numero di dosi di clortetraciclina effettivamente in uscita e poi somministrati ai vitelli, ma ciò non esclude che quel numero regolarmente registrato di dosi somministrate fosse eccessivo.
Inoltre, il fatto che gli animali non abbiano riportato danni è irrilevante, non essendo richiesto tale requisito per integrare la violazione.
Anche tale violazione risulta pertanto sussistente.
Le prove per testi da n. 6 a n. 10, relative a tale violazione, sono inammissibili in quanto vertenti in parte su fatti incontestati e nel resto generiche e valutative.
L'istanza di applicazione della disciplina speciale in base all'art. 9 della l. 689/1981 va respinta: le due violazioni riguardano ambiti totalmente diversi e non in rapporto di specialità tra loro: la prima riguarda la non corretta tenuta dei registri, mentre la seconda riguarda l'uso improprio di farmaci.
pagina 10 di 11 Quanto all'applicazione della continuazione, essa è pacificamente esclusa in ambito di sanzioni amministrative in quanto prevista esclusivamente per le violazioni in tema di assistenza e previdenza;
inoltre, come insegna la Suprema Corte “[…] la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cass. 10775/2017). Peraltro, seguendo la prospettazione del ricorrente, la prima violazione sarebbe stata di natura colposa, il che escluderebbe in ogni caso un disegno (che, evidentemente, richiederebbe il dolo) ricomprendente le due violazioni.
Non ricorrono i requisiti per ridurre la sanzione al minimo edittale, tenuto conto che i fatti non appaiono di rilevanza tale da giustificarlo, in considerazione del numero di animali interessati
(100 vitelli in relazione alla prima violazione) e della reiterazione di talune delle condotte (6% del campione in relazione alla seconda).
L'opposizione va pertanto respinta e le ordinanze ingiunzioni impugnate vanno confermate.
Le spese di lite, liquidate nella misura media del DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e in misura ridotta per quanto riguarda la fase istruttoria (solo documentale) e la discussione (senza scritti conclusivi) seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
L'opposizione proposta da avverso le ordinanze ingiunzioni impugnate nn. Parte_1
3/2019 e 4/2019, emesse nei suoi confronti dal e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA
Le ordinanze ingiunzioni opposte
NN
al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 Controparte_1 spese liquidate in euro 4.000, oltre 15% rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Padova, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Lolli pagina 11 di 11