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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6632/2022 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 15.1.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
Cannoletta Antonio
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv.N. Barusi, M Raho CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e trattamento speciale edile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO dal 1.7.2008- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e trattamento speciale edile, con condanna dell' al CP_1 pagamento del dovuto.
L , costituendosi in giudizio, ha evidenziato che la pensione cat VO CP_1
n 10054911 di parte ricorrente era stata ricostituita applicando nel calcolo quanto stabilito nella sentenza n 3782/2019 provvedendo al conguaglio degli arretrati. Ha precisato in particolare che con la sentenza n 3782/2019 era stato riconosciuto il diritto del pensionato al ricalcolo della pensione considerando ai fini del valore figurativo dei contributi gli emolumenti extramensili.
*
Tanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte dell CP_1 emerge che con precedente giudizio concluso con sentenza n 3782/2019 parte ricorrente aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione considerando ai fini del valore figurativo dei contributi anche gli emolumenti extramensili.
Ebbene, appare evidente che la domanda proposta nel presente giudizio si riferisca alla medesima obbligazione già oggetto delle precedente iniziativa giudiziale, sicché va richiamato in questa sede il principio, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire da Cass.
S.U. n. 23726/2007, secondo cui "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante
l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili" (Cass. n. 19898/2018). Sul tema della frazionabilità/infrazionabilità del credito le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute con la sentenza n. 4090/2017 con la quale, ribadito il precedente orientamento e precisato che lo stesso si riferisce "alla singola obbligazione", quanto alla diversa ipotesi di una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso hanno affermato che "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo
- sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".
L'orientamento richiamato (e ribadito ancora di recente, cfr. Cass. n.
2668/2021) -che fa leva sull'obbligo imposto all'attore di "farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce" e, quindi, di evitare "di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito”- porta ad escludere il frazionamento di una pretesa unitaria, frazionamento che certo non può essere giustificato dall'eventuale errore, eventualmente commesso al momento della rivendicazione originaria.
Come del resto ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le già richiamate decisioni, soccorrono al riguardo consolidati principi sul presupposto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili, in via di azione e di eccezione, finalizzate ad evitare che la portata precettiva della decisione venga sminuita o comunque alterata da successive sentenze incidenti sul medesimo oggetto, impedendo di rimettere in discussione l'entità di un unico credito non frazionabile e, quindi, il giudicato sull'ammontare dello stesso coinvolge anche i criteri di computo perché, diversamente, la portata precettiva del giudicato che abbia riconosciuto un determinato quantum debeatur potrebbe essere smentita (ridimensionata o comunque alterata) all'infinito (cfr., fra le tante, Cass. nn. 17893, 19898 del
2018; n. 6591, 20993 del 2019; n. 337 del 2020; n. 2668 del 2021).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve escludersi che nella specie parte ricorrente -che aveva già richiesto la riliquidazione della pensione per effetto dell' inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili possa proporre, per i medesimi periodi e per lo stesso titolo, una ulteriore domanda finalizzata al medesimo risultato, ma, questa volta, chiedendo che venga considerata una retribuzione media settimanale differente, richiesta che ben avrebbe potuto
(e dovuto) essere formulata nel giudizio concluso con sentenza n 3782/2019
a suo tempo introdotto innanzi al Tribunale di Lecce.
Invero, così facendo si realizza il frazionamento di una pretesa unitaria che non appare in alcun modo giustificato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
I motivi della decisione impediscono l'applicazione dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. e, pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori.
Lecce, li 15.1.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 15.1.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
Cannoletta Antonio
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv.N. Barusi, M Raho CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e trattamento speciale edile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO dal 1.7.2008- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e trattamento speciale edile, con condanna dell' al CP_1 pagamento del dovuto.
L , costituendosi in giudizio, ha evidenziato che la pensione cat VO CP_1
n 10054911 di parte ricorrente era stata ricostituita applicando nel calcolo quanto stabilito nella sentenza n 3782/2019 provvedendo al conguaglio degli arretrati. Ha precisato in particolare che con la sentenza n 3782/2019 era stato riconosciuto il diritto del pensionato al ricalcolo della pensione considerando ai fini del valore figurativo dei contributi gli emolumenti extramensili.
*
Tanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte dell CP_1 emerge che con precedente giudizio concluso con sentenza n 3782/2019 parte ricorrente aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione considerando ai fini del valore figurativo dei contributi anche gli emolumenti extramensili.
Ebbene, appare evidente che la domanda proposta nel presente giudizio si riferisca alla medesima obbligazione già oggetto delle precedente iniziativa giudiziale, sicché va richiamato in questa sede il principio, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire da Cass.
S.U. n. 23726/2007, secondo cui "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante
l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili" (Cass. n. 19898/2018). Sul tema della frazionabilità/infrazionabilità del credito le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute con la sentenza n. 4090/2017 con la quale, ribadito il precedente orientamento e precisato che lo stesso si riferisce "alla singola obbligazione", quanto alla diversa ipotesi di una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso hanno affermato che "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo
- sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".
L'orientamento richiamato (e ribadito ancora di recente, cfr. Cass. n.
2668/2021) -che fa leva sull'obbligo imposto all'attore di "farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce" e, quindi, di evitare "di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito”- porta ad escludere il frazionamento di una pretesa unitaria, frazionamento che certo non può essere giustificato dall'eventuale errore, eventualmente commesso al momento della rivendicazione originaria.
Come del resto ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le già richiamate decisioni, soccorrono al riguardo consolidati principi sul presupposto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili, in via di azione e di eccezione, finalizzate ad evitare che la portata precettiva della decisione venga sminuita o comunque alterata da successive sentenze incidenti sul medesimo oggetto, impedendo di rimettere in discussione l'entità di un unico credito non frazionabile e, quindi, il giudicato sull'ammontare dello stesso coinvolge anche i criteri di computo perché, diversamente, la portata precettiva del giudicato che abbia riconosciuto un determinato quantum debeatur potrebbe essere smentita (ridimensionata o comunque alterata) all'infinito (cfr., fra le tante, Cass. nn. 17893, 19898 del
2018; n. 6591, 20993 del 2019; n. 337 del 2020; n. 2668 del 2021).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve escludersi che nella specie parte ricorrente -che aveva già richiesto la riliquidazione della pensione per effetto dell' inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili possa proporre, per i medesimi periodi e per lo stesso titolo, una ulteriore domanda finalizzata al medesimo risultato, ma, questa volta, chiedendo che venga considerata una retribuzione media settimanale differente, richiesta che ben avrebbe potuto
(e dovuto) essere formulata nel giudizio concluso con sentenza n 3782/2019
a suo tempo introdotto innanzi al Tribunale di Lecce.
Invero, così facendo si realizza il frazionamento di una pretesa unitaria che non appare in alcun modo giustificato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
I motivi della decisione impediscono l'applicazione dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. e, pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori.
Lecce, li 15.1.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa