Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5589 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 3.2.2025 tra
(cod. fisc. ), e per essa quale procura- Parte_1 P.IVA_1 trice a socio unico (cod. fisc. Parte_2
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 Parte_3
domiciliata presso l'avv. Fiammetta Brilli (p.e.c.:
[...] [...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce Email_1 all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ) E Parte_4 CodiceFiscale_1 Parte_5
(cod. fisc. , domiciliati presso l'avv. Roberto Fra-
[...] CodiceFiscale_2 toni (p.e.c.: vvocati.prato.it), che li rappresenta e di- Email_2 fende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-appellati- e
Controparte_1
-appellata contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza respinta, Parte_1
in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare la Sentenza del Tri- bunale di Roma-sezione specializzata imprese n. 14536/2023 emessa all'esito del giudizio RG 77481/2019 e conseguentemente, in via prelimi- nare, dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori sig.ri
[...] ed con conseguente integrale rigetto della do- Parte_6 Parte_4 manda, e comunque nel merito respingere la domanda di declaratoria di nul- lità delle clausole 2, 6, 8, delle fideiussioni del 12.02.2008, per tutto quanto illustrato in atti, modificando altresì la sentenza indicando quale parte la so- ciet avente quale mandatari . Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per ed “Affinché la Corte di Appello di Parte_6 Parte_4
Roma:
NEL MERITO, riportandosi alle conclusioni del giudizio di primo grado, di seguito riportate:
“NEL MERITO accertata la violazione della normativa di cui all'articolo 2 della Legge 287/1990 – normativa Antitrust – diretta a vietare le intese tra ban- che volte a limitare la concorrenza dichiari la nullità parziale ai sensi dell'ar- ticolo 1419 c.c. degli articoli n. 2, 6 ed 8 di cui alle fideiussioni contestate e riportate nella parte motiva della citazione con la conseguente dichiarazione di decadenza o prescrizione del diritto di cui alla fideiussione a causa del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.”;
Voglia confermare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n. 14536/2023 con completa reiezione dei motivi oggetto delle cen- sure proposte dalla nell'atto di appello con condanna Parte_1 della stessa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. ed hanno convenuto innanzi al Tribunale Parte_6 Parte_4 di Firenze la per sentir accertare “la violazione della Controparte_2
2 normativa di cui all'art. 2 della Legge 287/1990 – normativa Antitrust- di- retta a vietare le intese tra banche dirette a limitare la concorrenza, e quindi accertare la nullità totale delle fideiussioni, o in subordine parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., degli artt. 2, ,6, 8, delle fideiussioni contestate, nonché ai sensi dell'art. 33 Legge n. 287/1990 e in dipendenza dell'accertamento della violazione della normativa antitrust come richiesta nei capi precedenti, condannare la parte convenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno de- rivato alle parti attrice in dipendenza delle azioni contro gli stessi promosse in virtù delle fideiussioni suddette e quantificati in € 50.000,00 o in quella diversa somma che risulterà accertata secondo giustizia”.
Si è costituita in giudizio innanzi a quel Tribunale la e per Parte_1 essa la la quale rilevava di essere cessionaria del credito - in CP_3 origine di - vantato nei con- Controparte_4 fronti di e garanti della LA dichia- Parte_4 Parte_6 CP_5 rata fallita dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 106/2014 del 15.12.2014.
Con ordinanza del 4.11.2019 il Tribunale di Firenze - Sezione Specializzata in Materia di Imprese ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 4, co.
1-ter, del d.lgs. n. 168/2003.
Claudio Gallori ed hanno riassunto il giudizio nei confronti di Parte_4
e di innanzi al Tribunale di Roma - Sezione Controparte_2 Parte_1
Specializzata in Materia di Impresa.
Si è costituita quindi in giudizio e per essa la mandataria Parte_1
la quale ha chiesto, preliminarmente, l'estromissione dal giu- CP_3 dizio della (peraltro, a sua volta incorporata nella Controparte_2 [...]
, contestato la domanda attrice e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1 evidenziando anche i profili di difetto di interesse ad agire, di legittimazione e di cessazione della materia del contendere.
Con comparsa depositata il 13.12.2022 si è sostituita, quale nuova manda- taria di la Pt_1 CP_6 Parte_2
Con la sentenza n. 14536/2023 del 12.10.2023 il Tribunale di Roma - Se- zione Specializzata in Materia di Impresa ha così pronunciato: “- accoglie la domanda proposta da e e per l'effetto di- Parte_4 Parte_6 chiara la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dai medesimi in data 3 12 febbraio 2008 in favore di , limi- Controparte_4 tatamente alle clausole di cui ai punti 2, 6, e 8 contenute nelle predette fideiussioni, dichiara la rinuncia della domanda di risarcimento del danno proposta d;
Parte_4 Parte_6
- dichiara la tardività della domanda di accertamento della decadenza dal diritto ex art. 1957 c.c. proposta d;
Parte_4 Parte_6
- condann per mezzo della mandatari alla rifu- Parte_1 CP_3 sione delle spese di giudizio sostenute d , Parte_4 Parte_6 che liquida in complessivo € 8.000,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
e per essa la mandataria che CP_7 Parte_2 ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe. Nel presente grado di giudizio si sono costituiti ed Parte_6 CP_8
che hanno contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante
[...]
e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
La pure ritualmente evocata nel presente grado di Controparte_1 giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere di- chiarata la contumacia.
2. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha “dichiara[to] la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dai sig.r in data 12 febbraio 2008 in favore Parte_4 Parte_6 della e del , limitatamente alle clausole di Controparte_4 CP_4 cui ai punti 2), 6), e 8) contenute nelle predette fideiussioni”. In particolare, l'appellante deduce che – come ha dedotto con le difese svolte nel primo grado di giudizio – le fideiussioni omnibus sono state rilasciata dagli odierni appellati il 12.2.2008, e quindi sono risalenti a ben tre anni dopo il periodo esaminato dalla Banca d'Italia quale autorità garante per la concorrenza, (2002-2005), sicché quella proposta da e Parte_4 Parte_6 configura un'ipotesi di c.d. stand- alone action, in cui è onere di parte attrice, non assolto nel caso in esame, di provare il permanere di un'intesa illecita e distorsiva della concorrenza, successivamente al periodo esaminato dalla
Banca d'Italia. E, pertanto, censura la sentenza del Tribunale di Roma per
4 avere accolto la domanda di nullità proposta dagli attori in contrasto con il disposto dell'art. 2697 c.c.
Il motivo è fondato.
2.1. Quella proposta da ed non è un'azione Parte_6 Parte_4 follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il con- tenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale prov- vedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussi- stenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della viola- zione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
e infatti, hanno sottoscritto la fideiussione Parte_4 Parte_6 in favore della in data 12.2.2008, vale a dire a distanza di Controparte_2 circa tre anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussi- stenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideius- sioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, gli attori (odierni appellati) erano onerati dell'alle- gazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto
5 nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte attrice (odierna appellante) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel febbraio 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reci- proca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data
12.2.2008) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'I- talia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provve- dimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da e in data Parte_4 Parte_6
12.2.2008 sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, per- ché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché
l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condi- zione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la e del Controparte_4 [...]
(con cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora CP_4 nell'anno 2008, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto pe- riodo (febbraio 2008), utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
6 Vero è che gli odierni appellanti hanno prodotto, nel giudizio di primo grado, una serie di fideiussioni (v. allegati nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice – primo grado di giudizio). Al contempo, però, da un lato (e, invero, in via del tutto assorbente), si tratta esclusivamente di fideiussioni specifiche, mentre nel caso in esame siamo di fronte a fideiussioni omnibus;
dall'altro, si tratta di fideiussioni relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, e non al 2008, anno di stipula delle due fideiussioni in esame.
2.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate
7 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra ve- rificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione conte- stata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal sud- detto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante due fideiussioni rilasciate nel febbraio 2008, parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di con- seguire il finanziamento, essendosi limitate ad allegare quest'ultima circo- stanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da
[...]
e a garanzia delle obbligazioni della LA.OR. s.r.l. in Pt_4 Parte_6 favore della e del . Controparte_4 CP_4
Resta pertanto assorbito l'esame del primo motivo di appello, con cui la
[...] censura la sentenza di primo grado per avere rigettato l'ecce- CP_7 zione di difetto di interesse ad agire, quale condizione dell'azione in giudizio, avendo ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma che, “non essendosi formato alcun giudicato, né formale né sostan- ziale sulla domanda di nullità delle fideiussioni oggetto del procedimento” (capo impugnato pag. 5)”, in particolare deducendo che l'eccezione proposta dall'odierna appellante “non si identifica con quella di 'giudicato ex art 2909 c.c.' né la seconda assorbe la prima”.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere posto a carico della e per essa alla mandataria Parte_1 [...]
le spese di lite in favore degli attori, senza tener conto CP_9
8 dell'avvenuta costituzione della nuova mandataria, la Controparte_10
con comparsa di costituzione del 13.12.2022.
[...]
Nonostante la costituzione in giudizio e il richiamo a tale costituzione anche nella comparsa conclusionale, oltre che al deposito degli atti a decorrere da tale data da parte della quale mandataria Parte_2 della la sentenza di primo grado reca nell'intestazione e nel Parte_1 dispositivo, nel disporre la condanna alle spese di lite, l'indicazione quale parte del giudizio della e per essa della mandataria Parte_1 CP_3
Né nel corso della sentenza viene dato atto dell'avvenuta costituzione
[...] del nuovo mandatario.
Secondo l'odierna appellante, “Si rende quindi necessario, stante la viola- zione dell'art. 132 comma II, punto 2, cpc, modificare l'intestazione ed il dispositivo della impugnata Sentenza indicando quale parte del giudizi
[...] per il tramite della mandatari ”. CP_7 Parte_2
Con riguardo all'errore nell'intestazione quella proposta dall'appellante co- stituisce istanza di correzione di errore materiale, che può essere pacifica- mente proposta anche con l'atto di appello (o nel costituirsi nel giudizio di appello, senza rispetto del termine per proporre appello incidentale: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 12.1.2022, n. 683; Cass. civ., Sez. II, 21.10.1998,
n. 10447; in quanto l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'im- pugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere: cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.9.2014, n. 19284; Cass. civ., Sez. L, 16.5.2003, n. 7706), deve essere accolto. Infatti, è palese l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, che non ha avuto riguardo alla costituzione in giudizio della nuova mandataria.
Quanto alla richiesta di riformare la decisione con riguardo alla disposta con- danna alle spese di lite in favore degli attori della quale man- CP_3 dataria della anziché della nuova mandataria Parte_1 [...]
a prescindere dalla qualificazione di questa domanda Parte_2 come appello o come istanza di correzione di errore materiale, risulta assor- bita dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dall'odierna appellante. Infatti, la riforma della sentenza di primo grado assorbe tale errore. In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della
9 sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosid- detto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
4. In conclusione, l'appello proposto dalla e per essa dalla Parte_1 mandataria avverso la sentenza n. Parte_2
14536/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 12.10.2023 deve essere accolto e, in parziale riforma di tale decisione, la domanda di accertamento della nullità delle clausole di cui ai punti 2), 6) e 8) contenute nelle fideiussioni sottoscritte da Parte_4
e deve essere rigettata. Parte_6
e risultano soccombenti e, quindi, devono Parte_4 Parte_6 essere condannati a rimborsare alla e per essa dalla man- Parte_1 dataria le spese sia del primo grado di Parte_2 giudizio che quelle del presente giudizio di appello, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appella Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla e per essa dalla man- Parte_1 dataria avverso la sentenza n. Parte_2
14536/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 12.10.2023 e, in parziale riforma di tale decisione:
o rigetta la domanda proposta da e volta Parte_4 Parte_6
a conseguire l'accertamento della nullità delle clausole di cui ai punti 2), 6) e 8) contenute nelle fideiussioni sottoscritte dagli stessi in data 12.2.2008
10 a garanzia delle obbligazioni della La.or. s.r.l. in favore della
[...]
(oggi ; Controparte_4 Controparte_1
o condanna e in solido tra loro, a rimbor- Parte_4 Parte_6 sare alla e per essa dalla mandataria Parte_1 Controparte_11
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dispone che nell'intestazione della sentenza n. 14536/2023 emessa dal Tri- bunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 12.10.2023, laddove è scritto: (già Parte_1 Controparte_12
, per mezzo della mandataria in persona
[...] CP_3 del suo legale rapp.te p.t., con l'Avv. Fiammetta Brilli”, sia corretto in:
[...]
, (già per CP_7 Controparte_12 mezzo della mandataria in persona Parte_2 del suo legale rapp.te p.t., con l'Avv. Fiammetta Brilli”; conferma nel resto la decisione di primo grado;
condanna e in solido tra loro, a rimbor- Parte_4 Parte_6 sare alla e per essa dalla mandataria Parte_1 Controparte_11 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e per essa dalla mandataria e la Parte_2 [...]
Controparte_1
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 18020.
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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