Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3420 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Emanuele Papaleo, con il quale è elettivamente domiciliata in
Monasterace (RC) via Calabria, n. 18 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dai dottori Salvatore Nucera e
Nicola Malara, con i quali sono elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via
Sant'Anna II tronco resistente
OGGETTO: rivalutazione servizio pre-ruolo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è dipendente a tempo indeterminato e presta servizio, come docente di scuola media, presso l'Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Maresca” di
Locri (RC);
- che è inquadrata nella Fascia n. 9 della Tabella stipendiale allegata al
CCNL del 29/11/2007, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato in data 01/09/2014;
- che, prima dell'immissione in ruolo, ha svolto incarichi a tempo determinato, percependo, per ogni periodo, una retribuzione commisurata allo stipendio tabellare iniziale di insegnante di prima nomina;
- che, nel corso periodi nei quali ha svolto incarichi a tempo determinato, non ha mai percepito gli scatti stipendiali correlati all'anzianità di servizio ed i relativi aumenti annuali;
- che, in sede di ricostruzione della propria carriera, in seguito all'immissione in ruolo, il servizio pre ruolo, svolto per un periodo di 8 anni e 5 mesi, è stato riconosciuto soltanto parzialmente;
- che, prima di essere immessa in ruolo a tempo indeterminato, ha lavorato con contratti a termine per gli anni scolastici compresi tra il 2005 ed il
2014, come si evince dai certificati di servizio;
- che, in data 15/05/2017, le è stato comunicato il decreto di ricostruzione carriera, con il quale le sono stati riconosciuti, dalla data di conferma in ruolo, 6 anni complessivi pre-ruolo e 2 anni di anzianità di ruolo;
- che, pertanto, gli anni di servizio pre-ruolo non sono stati calcolati correttamente;
- che, nello specifico, i primi 4 anni sono stati conteggiati per intero, mentre, dal quarto anno a seguire , sono stati conteggiati solo per due terzi;
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- che la ricostruzione della carriera ha comportato un pregiudizio, essendo stati riconosciuti soltanto 6 anni e 5 mesi di servizio ai fini giuridici ed economici, con conseguente ritardo di 2 anni nella percezione dello scatto stipendiale attualmente goduto;
- che attualmente si trova collocata nella fascia retributiva 9-14, con un trattamento economico stipendiale pari ad € 24.418,05;
- che avrebbe dovuto essere inserita nella sopra menzionata fascia già a partire dall'anno scolastico 2014/2015, per poi transitare nella successiva fascia
15-20 nell'anno scolastico 2020/2021, con una retribuzione stipendiale pari ad €
26.668,59;
- che, pertanto, percepisce lo stipendio di una fascia inferiore a quella in cui si dovrebbe trovare;
- che, tenuto conto degli anni di servizio di pre-ruolo svolti, gli anni di anzianità maturati nell'anno scolastico 2022/2023 corrispondono a 17 anni effettivi, come risultanti dalla somma degli anni a tempo determinato e indeterminato;
- che, conseguentemente, gli scatti stipendiali correlati all'anzianità di servizio vanno ricalcolati;
- che le spetta una differenza retributiva pari ad € 6.750,00, ottenuta dalla differenza tra la fascia stipendiale attuale e quella di effettiva collocazione;
- che, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, sono illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che riconoscono l'anzianità pregressa, ai lavoratori precari immessi in ruolo, soltanto con decorrenza dalla data di immissione;
- che l'art. 485 d.lgs. n. 297/94 incide sulla progressione stipendiale successiva all'immissione in ruolo, a causa del riconoscimento non integrale del servizio pre-ruolo svolto;
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- che le mansioni svolte da un insegnante non di ruolo sono identiche a quelle svolte da un insegnante di ruolo;
- che, in ogni caso, la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato deve essere ricollegata a ragioni oggettive tali da giustificare il diverso trattamento;
- che, relativamente al riconoscimento giuridico del servizio pre-ruolo svolto, non è ancora decorsa la prescrizione decennale ordinaria;
- che per il diritto alle differenze retributive, anche ai fini della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.4, c.c., ha limitato la richiesta economica agli ultimi cinque anni antecedenti al deposito del ricorso;
- che ha diritto al riconoscimento dell'intero servizio, prestato come insegnante non di ruolo, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione della carriera.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici e giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato datato 01.09.2014 2.Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere
l'equiparazione del proprio economico percepito durante gli anni di servizio pre-ruolo a quello degli insegnanti di ruolo e per l'effetto il diritto ad ottenere una retribuzione rivalutata in forza degli aumenti di stipendio contrattualmente stabiliti conseguiti in qualità di incarico annuale per tutti gli anni di c.d. pre- ruolo svolti.
3.Condannare l'Amministrazione convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e quindi nella Fascia 15-20. e per l'effetto, 4.Condannare l'Amministrazione convenuta
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e maturande nelle more del presente giudizio, che risultano dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza fascia 15/20 anziché 9- 5
14, nella misura pari ad €.6.750,00, che la ricorrente avrebbe percepito qualora avesse beneficiato degli aumenti contrattuali di stipendio sin dal primo anno di
c.d. pre-ruolo utile ai fini della ricostruzione della carriera, oltre agli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze. In subordine, previa disapplicazione o annullamento del decreto di ricostruzione
5.Condannare l'Amministrazione convenuta a rettificare il decreto di CP_2
ricostruzione della carriera della ricorrente.
6.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese di giudizio ex art. 93 c.p.c.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il CP_1
resistente, eccependo:
- che l'anzianità complessiva pre-ruolo della ricorrente è stata correttamente calcolata in 8 anni, 5 mesi e 10 giorni;
- che gli anni scolastici 2004/2005 e 2012/2013 non sono stati riconosciuti in quanto il servizio prestato dalla docente è stato inferiore alla durata minima prevista, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della Legge n.
124/1999;
- che il servizio non di ruolo, prestato nell'anno 2013, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali;
- che, nello specifico, tale annualità scolastica deve essere esclusa ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, secondo quanto previsto dall'art. 1,
c. 1, lett b, del DPR n. 122/2013, che ha prorogato al 31/12/2013 il blocco della contrattazione e degli aumenti stipendiali per i pubblici dipendenti;
- che l'utilità degli anni 2010, 2011 e 2012, ai fini della progressione economica del personale docente e ATA, è stata invece recuperata tramite degli interventi tra le organizzazioni sindacali di categoria e l;
CP_3 6
- che l'atto di riconoscimento della carriera, emesso dall'Amministrazione
Scolastica, costituisce un atto definitivo, adottato in riscontro della domanda amministrativa prodotta dalla ricorrente;
- che le disposizioni normative vigenti non prevedono in alcun modo l'equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo;
- che nella fattispecie è maturata, oltre alla prescrizione ordinaria ex artt.
2934 e 2946 c.c., anche la prescrizione quinquennale per il trattamento economico richiesto;
- che, pertanto, le differenze retributive non possono essere riconosciute alla ricorrente, trattandosi di pagamenti per i quali è prevista la prescrizione quinquennale;
- che la p.e.c. inviata dalla ricorrente in data 19.04.2022 non può considerarsi un atto validamente interruttivo della prescrizione;
- che l'accordo sottoscritto in data 4 agosto 2011 è pienamente applicabile, in quanto la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2014 e retrodatata al 01/09/2013, data successiva a quella della sottoscrizione;
- che la ricostruzione della carriera costituisce un beneficio che presuppone l'assunzione in ruolo, il superamento del periodo di prova e, pertanto, non costituisce motivo di discriminazione del personale non di ruolo;
- che, invece, è discriminatorio il trattamento economico ricevuto dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, non impugnato nei termini di legge;
- che la ratio sottesa all'inclusione del servizio pre-ruolo nella carriera economica consiste nel riconoscimento di una maggiore esperienza e professionalità;
- che tale esperienza e professionalità non sono equiparabili tra il periodo di servizio pre-ruolo e il servizio di ruolo;
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- che ai fini della ricostruzione di carriera possono essere riconosciuti, come servizi di pre -ruolo, i servizi che prescindono dall'effettiva attività di insegnamento (periodi di servizio militare) e le maggiorazioni per coloro che si trovano in particolari situazioni (orfani di guerra);
- che il servizio pre -ruolo può avere una durata diversa dal servizio di ruolo, in quanto l'anno scolastico per il personale di ruolo ha durata annuale, mentre, per il personale, precario può avere durata inferiore ed è riconoscibile solo se ha una durata minima di 180 giorni, ai sensi dell'art. 489, D. lgs. 297/94;
- che, pertanto, il servizio pre -ruolo non è perfettamente sovrapponibile o parificabile al servizio di ruolo;
- che sussistono, ai sensi della Clausola 4 dell'Accordo quadro europeo, le ragioni oggettive che giustificano la mancata parificazione ai fini della ricostruzione di carriera;
- che l'anzianità da prendere in considerazione, ai fini dell'inserimento nelle relative fasce, è l'anzianità utile ai fini della carriera, ossia quella del servizio di ruolo;
- che il dipendente neoassunto in ruolo percepisce lo stipendio iniziale previsto per il profilo professionale di appartenenza e, con il passare degli anni, riceve dei miglioramenti economici, commisurati all'anzianità maturata;
- che il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini della carriera, presuppone: a) il possesso del titolo di studio richiesto per accedere ai diversi insegnamenti;
b) un anno scolastico intero, prestato per una durata non inferiore a 180 giorni o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, co. 14, Legge n. 124/1999;
-che la ricorrente, nel sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha accettato tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro, comprese quelle relative alla valutazione e al computo del servizio scolastico prestato, di ruolo e non di ruolo, anche ai fini della carriera;
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- che l'amministrazione scolastica ha operato conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia;
- che la ricorrente non ha effettuato nessun calcolo e nessuna quantificazione in ordine alle differenze retributive ed alle spettanze rivendicate, allegando soltanto le buste paga dei mesi di febbraio e marzo 2022.
Alla luce di quanto esposto, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il resistente. CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Giova premettere che l'art. 485 D.lgs. 297/1994 (intitolato
"Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera"), al primo comma, prevede che“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”.
Inoltre, il primo comma dell'articolo 489 del medesimo D.lgs. (intitolato
"Periodi di servizio utili al riconoscimento") stabilisce che:“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge
124/1999 che stabilisce che“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico 9
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988 n. 399
(intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"),“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Nel caso di specie, il , al momento Controparte_1
dell'immissione in ruolo, ha ricostruito la carriera della ricorrente, valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendola tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Orbene, la ricorrente chiede la disapplicazione della predetta normativa, con conseguente riconoscimento dell'intero servizio prestato come se fosse stato prestato in virtù di un unico contratto a tempo indeterminato, richiamando la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i 10
criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. Sentenza Del Cerro Alonso, sentenza e e, più di recente, sentenza Valenza e altri, Persona_1 Persona_2
punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e
i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del 22 dicembre Persona_3
2010, e C-444/09 e C- Persona_1 Persona_2
456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza OS Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo
Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e Per_3 Per_1
e SI punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto
[...] Per_2
41; sentenza OS Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo
Martinez, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di Giustizia ha affermato 11
che : “La clausola 4 dell 'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del 4.9.2014 ha affermato (al Pt_2
punto 17) che“La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al 12
giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto
o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
Orbene, come costantemente insegnato dalla Suprema Corte di legittimità,
“la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).” (Cass., Sez. Lav., sentenza n.
23868/2016 e successive conformi).
La CGUE ha chiarito, in termini generali, che, anche con riferimento al computo dell'anzianità di servizio operata al momento dell'immissione in ruolo da parte di una P.A., i dipendenti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato e che, in ogni caso, salva la non comparabilità o la presenza di ragioni oggettive, deve essere loro in qualche misura riconosciuto il servizio prestato a termine, sicché la citata
Clausola 4 osta “osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente 13
che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato ...”.
Non può, quindi, concordarsi integralmente con l'interpretazione resa dalla Corte d'Appello di Torino, nella sentenza n. 840/2017, secondo cui la clausola 4 citata non opera alcuna delimitazione "quantitativa" al divieto di discriminazione, con la conseguenza che anche una discriminazione solo parziale (come quella oggetto di causa, visto il riconoscimento parziale di tutti gli anni di servizio pre-ruolo operato dal ) rientri nel divieto, salva la CP_2
sussistenza di "ragioni oggettive" giustificatrici della disparità di trattamento.
Infatti, la giurisprudenza della CGUE consente di ritenere rispettosi della direttiva anche riconoscimenti parziali, qualora, tenuto conto delle peculiarità prese in considerazione dal legislatore nazionale, in concreto non producano un trattamento di molto inferiore a quello previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Certamente la valutazione della violazione della direttiva va fatta in concreto ed in relazione all'effetto del riconoscimento dell'anzianità costituito dagli aumenti retributivi ad essa connessi, sicché, anzitutto, dovrà ritenersi rispettosa della Direttiva citata (clausola 4) una normativa la cui applicazione non comporti l'attribuzione ai lavoratori già a tempo determinato di un livello di retribuzione complessivamente inferiore in modo sostanziale rispetto a quello che sarebbe loro spettato se avessero svolto il lavoro con contratto a tempo indeterminato ed avessero ricevuto il riconoscimento integrale dei servizi in concreto prestati. In caso contrario, il giudice dovrà disapplicare la normativa interna, applicando il medesimo trattamento previsto per i dipendenti a tempo indeterminato e, quindi, nella specie operando la valutazione per intero dei servizi svolti effettivamente a tempo determinato. 14
Invero, la citata Direttiva CE è sicuramente applicabile anche al lavoro a termine con la P.A. (cfr. sentenze CGUE in cause , Persona_3 Per_4
e ) ed è direttamente applicabile dal giudice nazionale Per_5 Per_6
a prescindere dalla sua trasposizione nel diritto interno, dato che la prescrizione in essa contenuta ha carattere incondizionato e sufficientemente preciso (cfr. sentenza Corte Costituzionale 168/1991 e sentenze CGUE
Impact e Valenza ed altri). |
Ai fini dell'applicabilità della clausola 4 è, pertanto, irrilevante il fatto che la disparità di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato poiché, come si legge nella sentenza CGUE
Valenza ed altri:“34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro
(v. sentenza OS Santana, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell '8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 37). 35. Infatti... le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare
l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo.
Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti ...si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavorataci a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse nel frattempo siano 15
divenute lavorataci a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenza OS
Santana, cit., punto 42). 36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4 dell' accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato.
Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza OS Santana, cit., punto 43). 37. Escludere a priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare - in spregio all' obiettivo assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza OS Santana, cit., punto
44 e la giurisprudenza ivi citata).”.
Il diritto della parte ricorrente all'applicazione diretta della citata Clausola
4 non è, dunque, escluso per il fatto che la stessa è ormai da tempo dipendente a tempo indeterminato.
Neppure può darsi rilievo alla legittimità o meno dei contratti a termine stipulati tra le parti, a sensi della normativa eurounitaria, ed in particolare della loro conformità o meno alla diversa Clausola 5 della Direttiva citata, in particolare a seguito della stabilizzazione operata in seguito all'entrata in vigore della L. n. 107/2015. 16
Infatti, secondo quanto stabilito, in maniera ormai uniforme dal Supremo
Collegio: “2.1 - Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non giustificata la diversità di trattamento e, quindi, accertato il diritto degli appellati ad essere retribuiti secondo il medesimo sistema di progressione professionale previsto per gli assunti a tempo indeterminato.
Con la clausola 1, il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato".
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" ( Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto
32). 2.2 - La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini 17
non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); e) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).” (tra le altre cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 18
23868/2016 già sopra citata, cui hanno fatto seguito pronunce sul punto conformi).
Tuttavia, in concreto il trattamento dei dipendenti a termine, sulla scorta della disciplina positiva interna sopra ricordata, potrebbe risultare di fatto all'inizio inferiore a quello che sarebbe spettato al docente ove fosse stato assunto a tempo indeterminato quasi esclusivamente in caso di abusiva reiterazione dei CTD ai sensi della già citata pronuncia della Cassazione di novembre 2016.
Invero, solo se per molti anni ulteriori rispetto ai primi quattro – comunque computati per intero – il docente abbia prestato servizio per 12 mesi l'anno, e, dunque, su posti in organico di diritto vacanti e disponibili che comportano la nomina sino al 31 agosto, il calcolo dell'anzianità di servizio degli anni ulteriori, fatto solo per due terzi su base annua, quanto alla ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici, risulta in concreto inferiore a quello risultante dalla somma dei servizi di fatto prestati.
Diversamente,– ai fini della ricostruzione di carriera predetta – il computo caso per caso dell'anzianità che sarebbe spettata per il servizio in concreto svolto può evidenziare un trattamento più favorevole a quello legale, ma anche spesso un trattamento deteriore oppure uguale (ove il docente abbia prestato servizio ad esempio per sei mesi all'anno la valutazione di due terzi su base annua risulta infatti più favorevole comportando il computo di otto mesi per anno, ove egli abbia prestato servizio per otto mesi il trattamento sarà invece identico), non giustificando la disapplicazione della normativa interna. Anche sotto questo profilo, quindi, la valutazione dell'eventuale discriminazione determinata dall'applicazione della normativa interna va fatta in concreto, in relazione alla singola situazione.
Per quanto, tuttavia, potrebbe apparire a un primo esame che la normativa interna sia in astratto idonea produrre, almeno in alcuni casi particolari, una discriminazione a sensi della Clausola 4 citata, tale conclusione (fatta propria 19
dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Torino proprio con riferimento ai servizi prestati per 12 mesi l'anno) non può essere condivisa.
Infatti, sia in linea generale che in concreto, il complesso della normativa interna sopra citata, ed in particolare la presenza della disposizione di cui all' art
4, comma 3 del DPR 399/1988, è idoneo a escludere la disparità di trattamento nella valorizzazione del servizio pre-ruolo.
La norma, come accennato, prevede la piena equiparazione dopo il prescritto periodo di anzianità, con lo statuire che:“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”.
La normativa interna, quindi, stabilisce che venga riconosciuto integralmente il servizio prestato a termine nel periodo di pre-ruolo, anche in misura maggiore rispetto alla valutazione dei servizi effettivamente resi a tempo indeterminato, prevedendo che venga riconosciuto un anno di servizio intero per soli 180 giorni di servizio effettivo o addirittura per un servizio in concreto inferiore (dal 1.02 al termine delle operazioni di scrutinio), attribuendo immediatamente la fascia stipendiale spettante sulla scorta dei primi 4 anni di servizio per intero e dei 2/3 di quelli successivi e rinviando al compimento dell'anzianità sopra riportata l'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, con il computo anche dell'eventuale terzo inizialmente non attribuito.
Orbene, detta normativa è stata dettata all'evidente fine di rispettare il valore costituzionale ed eurounitario, di contenere la spesa pubblica, ma anche di attuare un trattamento che eviti una discriminazione al contrario, tra i 20
dipendenti assunti a tempo determinato, che abbiano prestato servizio per periodi inferiori anche sensibilmente rispetto ai 12 mesi e quelli assunti mediante concorso pubblico che hanno prestato continuativo servizio per l'intero anno, così acquisendo una maggiore esperienza e professionalità, certamente rilevante, sulla scorta delle regole generali, per la valutazione dell'anzianità di servizio e di tutti gli istituti connessi.
Nell'attuare tale contemperamento di interessi sono stati anzitutto protetti proprio gli interessi di coloro che abbiano prestato servizio con contratti a termine per una durata inferiore all'anno, come del resto di norma accade soprattutto in relazione ai primi anni di servizio, valorizzando il periodo di servizio utilmente prestato ogni anno per un periodo minimo di 6 mesi (o dal
1.02 al completamento degli scrutini, fase certamente cruciale per il completo espletamento delle mansioni di docente) come se fosse stato prestato per gli interi 12 mesi, sicché, al fine di controbilanciare tale principio di favore, viene stabilita l'integrale immediata valorizzazione di detti servizi, in misura superiore a quelli in concreto prestati, per i primi quattro anni e nella misura dei due terzi per i successivi, rinviando gli effetti economici del residuo eventuale terzo al compimento dell'anzianità indicata dalla norma sopra citata.
Tale disciplina non comporta affatto che, ai docenti che hanno espletato servizi con contratto a tempo determinato, detti servizi non vengano riconosciuti complessivamente in misura integrale, pari e addirittura superiore a quelli di fatto svolti a tempo indeterminato, sicché l'esclusione del recupero delle differenze retributive nel frattempo maturate – in senso contrario valorizzata dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza cit. -, anche in considerazione della modesta consistenza delle medesime, non sembra idonea a produrre alcuna discriminazione ai sensi della Clausola 4 cit..
Del resto, quest'ultima prevede, al punto 4, che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a 21
tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”, mentre non prevede che le conseguenze dell'attribuzione del periodo di anzianità in tal modo determinato, quanto al momento in cui debba essere riconosciuta la spettanza delle relative conseguenze retributive, non possano differire, in relazione alle esigenze prese in considerazione dal legislatore nazionale.
Esaminando il combinato disposto degli artt. 485 comma primo e 489 comma primo D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 11 comma 14 della legge 124/1999, si evince una diversità di trattamento in astratto nella valorizzazione del servizio pre-ruolo rispetto a quella del servizio reso in ruolo;
tuttavia, tale diversità - solo iniziale – subisce un correttivo tale da rendere non solo non deteriori, ma spesso anzi più favorevoli i criteri per il calcolo dell'anzianità applicati ai dipendenti a tempo determinato rispetto a quelli applicati per il lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, siffatta diversità di calcolo, nel complesso, non dà luogo ad una sostanziale disparità di trattamento e, dunque, non pone la normativa in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione (con conseguente necessità di sua disapplicazione).
Infatti, anzitutto, poiché la normativa considerata illegittima alla stregua della Clausola 4 cit. prevede che venga considerato anno di servizio intero quello in cui il servizio sia stato prestato per 180 giorni o anche ininterrottamente dal primo febbraio allo scrutinio finale (circa cinque mesi), appare evidente che la prestazione di fatto del servizio per meno di 12 mesi – che spesso si verifica per i docenti precari, almeno nei primi anni, come si desume anche dagli atti del giudizio in relazione alla parte ricorrente, - non può condurre matematicamente a un trattamento complessivo penalizzante neppure con riferimento ai servizi subito riconosciuti anche a livello retributivo;
essa comporta, inoltre, che al raggiungimento della prescritta anzianità – con l'attribuzione dell'ultimo terzo dell'anzianità così calcolata – venga attribuita ai 22
docenti già a termine un'anzianità ai fini retributivi complessivamente superiore a quella che avrebbero ottenuto con il servizio a tempo indeterminato per il periodo di servizio svolto di fatto.
In ogni caso, inoltre, anche se il docente avesse prestato servizio a termine per 12 mesi l'anno (unico caso è la prestazione su posto in organico di diritto vacante e disponibile), otterrebbe alla fine il riconoscimento integrale dell'anzianità a fini economici, sicché nessuna discriminazione in relazione alla citata Clausola 4 punto 4 sembra che possa in concreto derivare come conseguenza dell'applicazione della normativa interna.
In particolare, non sembra che detta violazione possa identificarsi nel mero rinvio dell'attribuzione economica derivante da una parte minima e solo eventuale (solo per coloro che abbiano più di quattro anni di pre-ruolo e abbiano poi prestato servizio per più di otto mesi l'anno) dell'anzianità di servizio comunque riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato. Infatti, l'anzianità non immediatamente valorizzata verrà attribuita al docente al raggiungimento dell'età stabilita, mediante l'attribuzione di una fascia stipendiale superiore determinata dalla somma degli anni di servizio pre-ruolo inizialmente riconosciuti a fini retributivi, degli anni di servizio nel frattempo prestati in ruolo e del terzo residuo dell'anzianità pre-ruolo, somma peraltro molto spesso complessivamente superiore a quella che sarebbe derivata dalla semplice somma dei periodi di servizio in concreto resi.
Pertanto, pur ritenendo che, come accennato, l'esistenza di una contraria norma di diritto interno non può costituire di per sé ragione giustificatrice del trattamento differenziato e così discriminatorio, tuttavia, nella specie l'art. 485
D.lgs. 297/1994, applicato congiuntamente agli artt. 489 comma primo D.lgs.
297/1994 e 11 comma 14 della legge 124/1999 ed all' art. 4 comma 3 D.P.R.
23.8.1988 n. 399, deve ritenersi conforme alla citata Direttiva comunitaria
(sicuramente self executing). 23
Da ciò discende che le domande dirette alla ricostruzione della carriera nei termini prospettati dalla ricorrente deve essere rigettata.
Non esiste nell'ordinamento un principio generale di equivalenza tra servizio reso per l'intero anno scolastico e quello reso per almeno 180 giorni.
Pertanto, da un lato, il servizio dei dipendenti di ruolo è pari a 365 giorni all'anno, sicché il servizio a termine ad esso comparabile sulla scorta della
Clausola 4 della Direttiva richiamata è pure pari a 365 giorni, d'altra parte, ai fini dell'integrale riconoscimento del servizio prestato a termine in ipotesi di discriminazione, la disapplicazione della normativa interna sopra citata comporterebbe l'impossibilità della sua applicazione per intero, ivi compresa quella relativa alla valutazione dell'anno di servizio come pari ad almeno 180 giorni;
tale regola costituisce del resto un correttivo rispetto alla inferiore valutazione del servizio pre-ruolo successivo ai primi quattro anni, ritenuta in ipotesi dalla parte ricorrente discriminatoria, sì da non potere trovare applicazione separatamente da questa.
Sotto questo profilo, va, infine, rilevato che – in caso di disapplicazione della normativa interna – anche i periodi estivi (luglio ed agosto) non lavorati dai docenti assunti a tempo determinato non potrebbero essere inclusi nel computo dell'anzianità di servizio maturata, posto che, in tali periodi, detti docenti non sono certamente in servizio effettivo, non essendo neppure in corso il rapporto di lavoro con l'Amministrazione; ciò a prescindere dall'eventuale riconoscimento giudiziale del proprio diritto ad essere nominati per l'intero anno scolastico, poiché, anche in detta ipotesi, il servizio non reso di fatto non potrebbe essere riconosciuto ai fini dell'anzianità, in assenza peraltro di offerta di prestazione lavorativa contestualmente effettuata.
Proprio queste considerazioni inducono a ritenere che in concreto l'applicazione della normativa interna non viola la richiamata Direttiva, poiché attribuisce al dipendente a termine un computo dell'anzianità complessivamente non inferiore o non di molto inferiore (spesso invece superiore altre uguale) 24
rispetto a quello che sarebbe derivato dal servizio effettivamente reso a tempo indeterminato.
Inoltre, si evidenzia che, con decisione del 20 settembre 2018 (causa C-
466/17, contro ), la Corte di Parte_3 Controparte_4
Giustizia UE ha stabilito che in linea di principio, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale che, in materia di ricostruzione della carriera, preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”), non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, o all'insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati
Del resto, anche la più recente sentenza della Corte di Cassazione ha rimarcato che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, mentre può essere disposta la disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile, assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22726 del
20/07/2022; Sez. L - , Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023). 25
Pertanto, se in astratto può configurarsi, con l'applicazione dei criteri di ricostruzione della carriera di cui all'art. 485, una violazione della clausola 4, in concreto il giudice deve vagliare, anche sulla base delle allegazioni offerte dalle parti, se il trattamento risulti essere inferiore a quello riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, considerando che, ai fini del riconoscimento di un anno come anno scolastico per il docente precario, è sufficiente lo svolgimento di 180 giorni di lavoro, a fronte die 365 giorni di lavoro svolti da un docente di ruolo.
Nel caso di specie parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere della prova, ha allegato il decreto di ricostruzione della carriera e il certificato attestante i servizi pre-ruolo ma non ha allegato elementi al fine di consentire un vaglio concreto del servizio prestato, a fronte del servizio svolto dai docenti di ruolo.
In particolare, dalla documentazione allegata, emerge che i periodi di servizio pre – ruolo, svolti negli anni dal 2008 al 2013 (e neanche per tutti gli anni scolastici), concernono supplenza non già di 365 giorni, ma di 9 o 10 mesi, valide ai fini del riconoscimento dell'anno scolastico, ma non equiparabili al servizio reso da un docente di ruolo per 365 giorni all'anno, né utili al fine di consentire un confronto dell'attività svolta nel caso concreto.
In definitiva, parte ricorrente non ha documentato di aver svolto un servizio effettivo, di cui chiede il riconoscimento per intero, esattamente equiparabile al servizio reso di docenti di ruolo, considerando, tra l'altro, che i contratti di lavoro stipulati hanno avuto tutti una durata inferiore ai 365 giorni e non essendo stati offerti altri elementi idonei a consentire una valutazione del caso concreto. 26
Pertanto, in concreto, non è possibile neppure stabilire se il servizio effettivo, laddove eventualmente riconosciuto, sarebbe superiore a quello computato dall'Amministrazione consentendo l'immediato inserimento della parte ricorrente in una fascia stipendiale superiore rispetto a quella riconosciuta.
Alla luce dei principi e delle considerazioni esposte, la domanda proposta non può che essere rigettata, poiché il trattamento ricevuto nella ricostruzione della carriera sulla scorta della normativa interna appare conforme alla Direttiva
Eurounitaria richiamata.
Inoltre, eventuali pretese di adeguamento retributivo sarebbero comunque prescritte, dal momento che trova applicazione, nella specie, la norma di cui all'art. 2948 c.c. attesa la natura retributiva delle pretese azionate e tenuto conto che il ricorso introduttivo al presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data
23/10/2022, preceduto da una diffida del 19/04/2022.
Pertanto, il ricorso va rigettato in ogni sua parte.
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3420/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Locri, 08/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci