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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
a
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.375/2024
@-Rig AO - OAA(appalto illecito manodopera) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024, e vertente tra
(appellante - opponente) contro l PA Controparte_1
(appellato - opposto), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°221/2024 emessa dal Tribunale di
Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata parzialmente accolta l'opposizione presentata da in qualità di titolare della omonima ditta individuale, avverso l'avviso di addebito PA
n.308 2023 000164900 71/000, notificato in data 03.01.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €.278.911,54 a titolo di contributi previdenziali dovuti a seguito del verbali di accertamento in data 29.08.2023, con cui è stata disconosciuta la genuinità dei contratti di appalto di servizi (che gli ispettori hanno riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera) conclusi tra l'impresa individuale e le società PA Controparte_2
e aventi
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 ad oggetto l'attività di consegna di prodotti farmaceutici in relazione alla quale il aveva PA
1 stipulato un contratto di trasporto in data 20.11.2015 con la All'esito di tale Controparte_8 riqualificazione gli ispettori hanno rideterminato l'imponibile previdenziale ai fini della regolarizzazione contributiva, inquadrando l'azienda nel C.C.N.L. settore “Autotrasporto Merci e Logistica” (applicabile dal in ragione dell'attività svolta), invece che nel C.C.N.L. settore “Terziario”, invece PA applicato dalle società appaltatrici, con conseguente emersione dell'omissione contributiva per cui è causa.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello quale titolare della omonima PA impresa individuale, il quale ha censurato la sentenza impugnata per travisamento ed errata valutazione dei fatti con riferimento alla sussistenza di un illecito appalto di manodopera, nonché per mancato assolvimento dell'onere probatorio ed erroneità del verbale ispettivo, stante l'inattendibilità e l'assenza di valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori acquisite, in assenza di contraddittorio, nella fase ispettiva. Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarato, in accoglimento del gravame,
“l'annullamento: a) - dell'avviso di addebito numero 308 2023 00016490 71 000 formato il 23 dicembre
2023 e notificato il 3 gennaio 2024 per Euro 278.511,54 che, si legge, “riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” a seguito di controllo della posizione contributiva del ricorrente “DA 03/2019 A 01/2023”; b) - del “VERBALE ISPETTIVO NIU 2023004819
PROT. 0690. 29/08/2023. 0110322 DEL 29/08/2023 NOTIFICATO IL 31/08/2023”, della diffida CP_9 ex art. 13, comma 2 e comma 3, D.Lgs. 124/2004 S.M.I. ivi contenuta e della diffida dell'Ispettorato territoriale del lavoro notificata via PEC il 2 dicembre 2023; c) - di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti”.
CP_ L' si è costituito nel giudizio ed ha resistito all'avverso appello, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
L'appello non è fondato.
In punto di fatto, la controversia scaturisce dalla circostanza che, con verbali di accertamento in data
29.08.2023, i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro hanno accertato l'irregolare occupazione di numerosi lavoratori, formalmente dipendenti delle società Controparte_2 [...]
e utilizzati nei servizi di CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 trasporto e consegna prodotti farmaceutici svolti dal committente (a sua volta PA legato da un contratto di trasporto dei medesimi prodotti farmaceutici sottoscritto in data 20.11.2015 con la società , come emerso dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni Controparte_8 rese dagli stessi lavoratori agli ispettori verbalizzanti, disconoscendo così la sussistenza di genuini rapporti di appalto di servizi tra l'impresa e le società appaltatrici. PA
2 Risulta per tabulas che gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che nella PA gestione dell'attività di trasporto e consegna di prodotti farmaceutici per conto della Controparte_8
aveva svolto la sua attività utilizzando esclusivamente personale assunto e gestito dalle società
[...] appaltatrici, risultate prive di ogni consistenza organizzativa (tanto da dover operare con mezzi di trasporto di proprietà del e concessi in comodato gratuito), in forza di distinti contratti di PA appalto di servizi succedutisi nel tempo con sei distinte società appaltatrici ( Controparte_2
[...
e , le quali si sono Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 avvalse di personale dipendente in parte coincidente, senza soluzione di continuità. Personale che, benchè formalmente assunto dalle suddette società appaltatrici, era in realtà eterodiretto dallo stesso sia in fase di reclutamento, sia nel corso della gestione dell'intero rapporto di lavoro. PA
Orbene, nessuna contestazione è stata sollevata dall'appellante avverso i dati, relativi ai nominativi dei lavoratori ed ai periodi di occupazione, risultanti dai verbali di accertamento in data 29.08.2023, in relazione ai quali risultano prodotti in giudizio le lettere di assunzione, i prospetti paga e le dichiarazioni dei legali rappresentanti e/o liquidatori delle suddette società circa le risorse umane in forza.
Ciò premesso, è stato acquisito in sede ispettiva un numero considerevole di dichiarazioni rese dai lavoratori assunti dalla società appaltatrici ed impiegati nel servizio appaltato (v. dichiarazioni Per_1
, , , , e
[...] Testimone_1 Persona_2 Testimone_2 Persona_3 Persona_4
), da cui è emerso che: Persona_5
✓ era il ad occuparsi dell'assunzione e degli adempimenti ad essa prodromici, a mettere a PA disposizione dei lavoratori i mezzi, a stabilire quotidianamente il giro delle consegne, a provvedere all'approvvigionamento dei furgoni con i farmaci da consegnare, ad impartire le direttive di lavoro, a liquidare il trattamento di fine rapporto ed a rimborsare eventuali spese anticipate dai lavoratori (v. dichiarazioni , , , , Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Testimone_2 Per_3
e );
[...] Persona_4 Persona_5
✓ i lavoratori consideravano quale unico riferimento datoriale il che ritenevano essere PA
l'effettivo datore di lavoro, e non avevano avuto alcun rapporto con i responsabili delle società appaltatrici, che neanche sono stati in grado di identificare nominativamente (v. dichiarazioni
, , e ). Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Trattasi di dichiarazioni che appaiono dotate di congrua logicità e tra loro pienamente compatibili, tanto da poter essere considerate prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, tenuto conto, da un lato, del concorso di plurimi riscontri di natura documentale, e, dall'altro, del fatto che trattasi di fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti (e quindi muniti di fede privilegiata), in modo tale da rendere superfluo l'espletamento di
3 ulteriori mezzi istruttori. Ad ogni buon conto, i capitoli di prova di parte appellante hanno ad oggetto circostanze di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a precisi riferimenti temporali oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti al raggiungimento della prova, in termini sufficientemente concreti e specifici, dei fatti dedotti in giudizio dall'appellante. Ne consegue che, quand'anche in sede testimoniale venissero rilasciate deposizioni in contrasto con le dichiarazioni rese all'ispettore – come da consolidato orientamento della Suprema Corte, seguito da questa Corte in plurime precedenti decisioni – andrebbero comunque ritenute maggiormente attendibili queste ultime, siccome rilasciate nell'immediatezza dell'accesso e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, e pertanto da ritenersi più genuine rispetto a quelle, di segno contrario, che possano esser poi rese in sede giudiziale (cfr. per tutte
Cass. n. 17774/2015; Cass. Sez. Lav., n. 10983 del 9 maggio 2013; Cass. Sez. Lav., n. 8849 del 11 aprile
2013; Cass. Sez. Lav., n. 16293 del 12 luglio 2010; Cass. Sez. Lav., n. 5413 del 5 marzo 2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che dalla documentazione in atti possono trarsi le seguenti considerazioni:
- risulta per tabulas, e non è peraltro contestato, che a fronte della titolarità di PA un considerevole numero di automezzi (oltre venti), non aveva, né risulta aver mai avuto, personale alle proprie dipendenze (v. visura camerale) e che nell'esecuzione delle prestazioni da rendere in esecuzione del contratto di trasporto di prodotti farmaceutici sottoscritto in data 20.11.2015 con la società doveva necessariamente ricorrere a contratti di appalto con società Controparte_8 terze, le quali provvedevano ad assumere i lavoratori destinati allo svolgimento dei servizi appaltati, che restavano comunque soggetti al potere direttivo ed organizzativo del PA
- non è in contestazione che le imprese appaltatrici, pur avendo assunto alle proprie dipendenze considerevoli contingenti di personale addetto alle consegne, non disponessero di alcun proprio mezzo di trasporto, per cui svolgevano i servizi di consegna dei prodotti farmaceutici avvalendosi di mezzi concessi in comodato gratuito dallo stesso (v.art.2, comma 3, contratti PA appalto);
- i lavoratori interrogati, pur formalmente assunti dalle imprese appaltatrici, hanno dichiarato di essersi sempre rapportati e aver ricevuto ordini e direttive organizzative esclusivamente da PA
, che consideravano essere l'effettivo datore di lavoro, senza aver mai avuto alcun rapporto
[...] con i responsabili delle società appaltatrici;
- i compiti svolti dai lavoratori forniti dalle società appaltatrici attenevano ad ordinarie mansioni di addetto alla consegna di prodotti farmaceutici, pienamente rientranti nell'oggetto dell'attività commerciale svolta dal (v. visura camerale), come si desume dalla circostanza PA
4 che i contratti di appalto sottoscritti con gli appaltatori prevedevano espressamente che oggetto del servizio appaltato era la “movimentazione, smistamento, distribuzione merci, compreso carico, scarico e controllo reso”, con i connessi servizi amministrativo-contabili (v. art.2 contratti appalto);
- è la stessa Committente che, nei contratti di appalto, dà atto di far ricorso a tale strumento contrattuale in quanto “per esigenze organizzative interne non è attualmente in grado di svolgere alcune attività” (v. art.1 contratti appalto), pur trattandosi di attività rientrante pienamente nel suo oggetto sociale e pur essendo di titolare di un considerevole numero di mezzi di trasporto;
il che lascia presupporre che la dedotta impossibilità sia da ascrivere verosimilmente ad una scelta strategica di non assumere direttamente personale dipendente (con i correlati oneri fiscali e contributivi) e, quindi, alla maggiore convenienza economica di utilizzare lavoratori assunti per il tramite di società terze;
- come detto, i mezzi di trasporto erano tutti di proprietà di e non risulta che le PA imprese appaltatrici fossero proprietarie di macchinari e strumenti di lavoro utilizzati nell'attività di trasporto medicinali. Difetta quindi la prova dell'esistenza di una autonoma organizzazione strutturata delle società appaltatrici;
come detto, siamo in presenza dello svolgimento delle ordinarie mansioni richieste nella attività di “autotrasporto merci per conto terzi”, costituente l'oggetto della impresa individuale e quindi di prestazioni pienamente inserite nel servizio PA offerto ordinariamente da una impresa di autotrasporti, il cui svolgimento non poteva che avvenire su dirette o specifiche disposizioni dell'appaltante, all'interno della sua organizzazione aziendale e con assunzione del rischio d'impresa da parte di quest'ultimo;
- le sei società appaltatrici succedutesi nel tempo ( Controparte_2 Controparte_3
[...
e hanno assunto in buona parte gli Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 stessi lavoratori, i quali sono transitati da una società all'altra, senza soluzione di continuità e senza che siano state dedotte sostanziali modifiche delle condizioni di lavoro e delle modalità di esecuzione dei rapporti lavorativi, il cui unico riferimento datoriale è sempre rimasto il PA
In definitiva, il ha dapprima assunto su di sé l'attività di trasporto e consegna PA dei prodotti farmaceutici distribuiti dalla società (v. contratto trasporto Controparte_8 sottoscritto in data 20.11.2015), demandando tuttavia l'assunzione del personale a società terze (e risultate prive di ogni consistenza organizzativa), riservando tuttavia a sé l'esercizio delle prerogative datoriali. Ebbene, lo stretto collegamento funzionale esistente tra il contratto di trasporto con la società ed i contrati di appalto con le società Controparte_8 Controparte_2 [...]
e appare sintomatico di una Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 complessiva operazione negoziale tesa a pervenire indirettamente al risultato vietato dalla legge, e cioè la
5 somministrazione irregolare di mera manodopera. Trattasi, come è evidente, di una operazione negoziale tesa ad eludere per via indiretta l'applicazione di una norma imperativa, come tale da ritenersi illecita ai sensi dell'art.1344 c.c..
In quest'ordine di concetti, appare quindi del tutto irrilevante il fatto che nella fattispecie siamo in presenza di appalti c.d. labour intensive (cioè ad alta intensità di manodopera – c.d. appalti leggeri), atteso che ciò che qui rileva non è tanto la circostanza (pur assai rilevante) che le società appaltatrici non fossero dotate di una propria struttura organizzativa, quanto piuttosto il fatto che, da un lato, il non aveva alcun lavoratore alle sue dirette dipendenze, essendosi avvalso PA esclusivamente di manodopera fornita dalle società appaltatrici, e che, dall'altro, per tutti i lavoratori il riferimento datoriale era rappresentato esclusivamente dal e non dai responsabili PA delle società appaltatrici, che nessuno dei lavoratori è stato in grado di individuare nominativamente.
Alla luce del chiaro quadro istruttorio sopra delineato, può ritenersi idoneamente provato che gli appalti di servizi intercorsi tra il da un lato, e le società PA Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 dall'altro, hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'esecuzione di ordinarie prestazioni lavorative rientranti nell'oggetto sociale di una impresa di autotrasporti. In particolare, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva è emerso univocamente che, a prescindere dalla veste formale del rapporto, tutti i lavoratori sono stati inseriti negli ordinari turni di consegna dei prodotti farmaceutici e sono stati soggetti alle disposizioni organizzative provenienti dal In definitiva, gli PA esiti dell'ispezione hanno univocamente dimostrato che il potere direttivo e di controllo era esercitato non dalle società appaltatrici (i cui vertici erano del tutto sconosciuti ai lavoratori), ma direttamente dal committente PA
In un simile contesto, ritiene la Corte che nel caso in esame debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass.Civ., sez. lav.,
09/03/2009 n.5648).
6 Nella fattispecie, a parere del Collegio, siamo sicuramente in presenza di un c.d. “appalto endoaziendale”, caratterizzato appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, ove si consideri che le società Controparte_2
[...
e che non è stato Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 minimamente dimostrato fossero dotate di una effettiva organizzazione aziendale, si sono limitate a mettere a disposizione del committente una serie di mere prestazioni lavorative, senza che da parte dei formali datori di lavoro fosse apprezzabile una sia pur minima organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
In buona sostanza, dalle risultanze istruttorie sopra descritte è emerso chiaramente che i lavoratori, formalmente dipendenti delle società appaltatrici, erano in realtà stabilmente occupati presso il committente in esecuzione di mere prestazioni di manodopera, lavorando alle PA dirette dipendenze del titolare, svolgendo le relative mansioni all'interno del ciclo produttivo aziendale, nonché avvalendosi dei mezzi di quest'ultimo, con esclusivo rischio a carico dell'appaltante e senza che le imprese appaltatrici avessero alcuna autonomia operativa o, comunque, alcuna organizzazione di mezzi propri. Ritiene pertanto la Corte che è stata raggiunta sufficiente prova della sussistenza di una operazione coordinata di collaborazione e di comune agire tra committente e appaltatrici, comportante la sostanziale costituzione di un rapporto trilaterale tra imprenditore (la impresa individuale PA
), intermediari (le società
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e ed i lavoratori, in cui la posizione apparente degli CP_5 CP_6 Controparte_7 intermediari era stata quella di datore di lavoro che assumeva e retribuiva i suddetti lavoratori, ma che, nella realtà, svolgeva la sua prestazione sostanzialmente nell'àmbito del potere discrezionale del committente e nel suo esclusivo interesse. In altri termini, si reputa che, nel caso di specie, PA
abbia utilizzato manodopera fornita dalle società appaltatrici, sicché i lavoratori hanno eseguito
[...] mere prestazioni lavorative presso la struttura della committente, osservandone le direttive, a fronte del fatto che le società appaltatrici abbiano fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera impegnata, senza mai assumere alcun rischio di impresa e limitandosi appunto alla semplice fornitura di manodopera.
Stando così le cose, deve correttamente trarsi il convincimento della insussistenza delle condizioni di legge per qualificare come genuini gli appalti tra il committente e le appaltatrici PA
a r.l., e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
che hanno formalmente assunto i dipendenti citati nel verbale ispettivo, in realtà Controparte_7 stabilmente occupati presso la ditta committente, realizzando in tal modo una fattispecie interpositoria vietata dalla legge. In definitiva, in un caso come quello di cui si tratta in giudizio, l'imprenditore poteva solo rivolgersi ad un'impresa autorizzata a fornire lavoro, ma non poteva acquisire mera forza lavoro servendosi di contratti di appalto di servizi mancanti dei loro requisiti costitutivi minimali.
7 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°221/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.09.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere all' le spese del Controparte_1 grado, che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
8
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.375/2024
@-Rig AO - OAA(appalto illecito manodopera) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024, e vertente tra
(appellante - opponente) contro l PA Controparte_1
(appellato - opposto), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°221/2024 emessa dal Tribunale di
Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata parzialmente accolta l'opposizione presentata da in qualità di titolare della omonima ditta individuale, avverso l'avviso di addebito PA
n.308 2023 000164900 71/000, notificato in data 03.01.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €.278.911,54 a titolo di contributi previdenziali dovuti a seguito del verbali di accertamento in data 29.08.2023, con cui è stata disconosciuta la genuinità dei contratti di appalto di servizi (che gli ispettori hanno riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera) conclusi tra l'impresa individuale e le società PA Controparte_2
e aventi
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 ad oggetto l'attività di consegna di prodotti farmaceutici in relazione alla quale il aveva PA
1 stipulato un contratto di trasporto in data 20.11.2015 con la All'esito di tale Controparte_8 riqualificazione gli ispettori hanno rideterminato l'imponibile previdenziale ai fini della regolarizzazione contributiva, inquadrando l'azienda nel C.C.N.L. settore “Autotrasporto Merci e Logistica” (applicabile dal in ragione dell'attività svolta), invece che nel C.C.N.L. settore “Terziario”, invece PA applicato dalle società appaltatrici, con conseguente emersione dell'omissione contributiva per cui è causa.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello quale titolare della omonima PA impresa individuale, il quale ha censurato la sentenza impugnata per travisamento ed errata valutazione dei fatti con riferimento alla sussistenza di un illecito appalto di manodopera, nonché per mancato assolvimento dell'onere probatorio ed erroneità del verbale ispettivo, stante l'inattendibilità e l'assenza di valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori acquisite, in assenza di contraddittorio, nella fase ispettiva. Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarato, in accoglimento del gravame,
“l'annullamento: a) - dell'avviso di addebito numero 308 2023 00016490 71 000 formato il 23 dicembre
2023 e notificato il 3 gennaio 2024 per Euro 278.511,54 che, si legge, “riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” a seguito di controllo della posizione contributiva del ricorrente “DA 03/2019 A 01/2023”; b) - del “VERBALE ISPETTIVO NIU 2023004819
PROT. 0690. 29/08/2023. 0110322 DEL 29/08/2023 NOTIFICATO IL 31/08/2023”, della diffida CP_9 ex art. 13, comma 2 e comma 3, D.Lgs. 124/2004 S.M.I. ivi contenuta e della diffida dell'Ispettorato territoriale del lavoro notificata via PEC il 2 dicembre 2023; c) - di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti”.
CP_ L' si è costituito nel giudizio ed ha resistito all'avverso appello, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
L'appello non è fondato.
In punto di fatto, la controversia scaturisce dalla circostanza che, con verbali di accertamento in data
29.08.2023, i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro hanno accertato l'irregolare occupazione di numerosi lavoratori, formalmente dipendenti delle società Controparte_2 [...]
e utilizzati nei servizi di CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 trasporto e consegna prodotti farmaceutici svolti dal committente (a sua volta PA legato da un contratto di trasporto dei medesimi prodotti farmaceutici sottoscritto in data 20.11.2015 con la società , come emerso dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni Controparte_8 rese dagli stessi lavoratori agli ispettori verbalizzanti, disconoscendo così la sussistenza di genuini rapporti di appalto di servizi tra l'impresa e le società appaltatrici. PA
2 Risulta per tabulas che gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che nella PA gestione dell'attività di trasporto e consegna di prodotti farmaceutici per conto della Controparte_8
aveva svolto la sua attività utilizzando esclusivamente personale assunto e gestito dalle società
[...] appaltatrici, risultate prive di ogni consistenza organizzativa (tanto da dover operare con mezzi di trasporto di proprietà del e concessi in comodato gratuito), in forza di distinti contratti di PA appalto di servizi succedutisi nel tempo con sei distinte società appaltatrici ( Controparte_2
[...
e , le quali si sono Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 avvalse di personale dipendente in parte coincidente, senza soluzione di continuità. Personale che, benchè formalmente assunto dalle suddette società appaltatrici, era in realtà eterodiretto dallo stesso sia in fase di reclutamento, sia nel corso della gestione dell'intero rapporto di lavoro. PA
Orbene, nessuna contestazione è stata sollevata dall'appellante avverso i dati, relativi ai nominativi dei lavoratori ed ai periodi di occupazione, risultanti dai verbali di accertamento in data 29.08.2023, in relazione ai quali risultano prodotti in giudizio le lettere di assunzione, i prospetti paga e le dichiarazioni dei legali rappresentanti e/o liquidatori delle suddette società circa le risorse umane in forza.
Ciò premesso, è stato acquisito in sede ispettiva un numero considerevole di dichiarazioni rese dai lavoratori assunti dalla società appaltatrici ed impiegati nel servizio appaltato (v. dichiarazioni Per_1
, , , , e
[...] Testimone_1 Persona_2 Testimone_2 Persona_3 Persona_4
), da cui è emerso che: Persona_5
✓ era il ad occuparsi dell'assunzione e degli adempimenti ad essa prodromici, a mettere a PA disposizione dei lavoratori i mezzi, a stabilire quotidianamente il giro delle consegne, a provvedere all'approvvigionamento dei furgoni con i farmaci da consegnare, ad impartire le direttive di lavoro, a liquidare il trattamento di fine rapporto ed a rimborsare eventuali spese anticipate dai lavoratori (v. dichiarazioni , , , , Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Testimone_2 Per_3
e );
[...] Persona_4 Persona_5
✓ i lavoratori consideravano quale unico riferimento datoriale il che ritenevano essere PA
l'effettivo datore di lavoro, e non avevano avuto alcun rapporto con i responsabili delle società appaltatrici, che neanche sono stati in grado di identificare nominativamente (v. dichiarazioni
, , e ). Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Trattasi di dichiarazioni che appaiono dotate di congrua logicità e tra loro pienamente compatibili, tanto da poter essere considerate prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, tenuto conto, da un lato, del concorso di plurimi riscontri di natura documentale, e, dall'altro, del fatto che trattasi di fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti (e quindi muniti di fede privilegiata), in modo tale da rendere superfluo l'espletamento di
3 ulteriori mezzi istruttori. Ad ogni buon conto, i capitoli di prova di parte appellante hanno ad oggetto circostanze di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a precisi riferimenti temporali oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti al raggiungimento della prova, in termini sufficientemente concreti e specifici, dei fatti dedotti in giudizio dall'appellante. Ne consegue che, quand'anche in sede testimoniale venissero rilasciate deposizioni in contrasto con le dichiarazioni rese all'ispettore – come da consolidato orientamento della Suprema Corte, seguito da questa Corte in plurime precedenti decisioni – andrebbero comunque ritenute maggiormente attendibili queste ultime, siccome rilasciate nell'immediatezza dell'accesso e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, e pertanto da ritenersi più genuine rispetto a quelle, di segno contrario, che possano esser poi rese in sede giudiziale (cfr. per tutte
Cass. n. 17774/2015; Cass. Sez. Lav., n. 10983 del 9 maggio 2013; Cass. Sez. Lav., n. 8849 del 11 aprile
2013; Cass. Sez. Lav., n. 16293 del 12 luglio 2010; Cass. Sez. Lav., n. 5413 del 5 marzo 2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che dalla documentazione in atti possono trarsi le seguenti considerazioni:
- risulta per tabulas, e non è peraltro contestato, che a fronte della titolarità di PA un considerevole numero di automezzi (oltre venti), non aveva, né risulta aver mai avuto, personale alle proprie dipendenze (v. visura camerale) e che nell'esecuzione delle prestazioni da rendere in esecuzione del contratto di trasporto di prodotti farmaceutici sottoscritto in data 20.11.2015 con la società doveva necessariamente ricorrere a contratti di appalto con società Controparte_8 terze, le quali provvedevano ad assumere i lavoratori destinati allo svolgimento dei servizi appaltati, che restavano comunque soggetti al potere direttivo ed organizzativo del PA
- non è in contestazione che le imprese appaltatrici, pur avendo assunto alle proprie dipendenze considerevoli contingenti di personale addetto alle consegne, non disponessero di alcun proprio mezzo di trasporto, per cui svolgevano i servizi di consegna dei prodotti farmaceutici avvalendosi di mezzi concessi in comodato gratuito dallo stesso (v.art.2, comma 3, contratti PA appalto);
- i lavoratori interrogati, pur formalmente assunti dalle imprese appaltatrici, hanno dichiarato di essersi sempre rapportati e aver ricevuto ordini e direttive organizzative esclusivamente da PA
, che consideravano essere l'effettivo datore di lavoro, senza aver mai avuto alcun rapporto
[...] con i responsabili delle società appaltatrici;
- i compiti svolti dai lavoratori forniti dalle società appaltatrici attenevano ad ordinarie mansioni di addetto alla consegna di prodotti farmaceutici, pienamente rientranti nell'oggetto dell'attività commerciale svolta dal (v. visura camerale), come si desume dalla circostanza PA
4 che i contratti di appalto sottoscritti con gli appaltatori prevedevano espressamente che oggetto del servizio appaltato era la “movimentazione, smistamento, distribuzione merci, compreso carico, scarico e controllo reso”, con i connessi servizi amministrativo-contabili (v. art.2 contratti appalto);
- è la stessa Committente che, nei contratti di appalto, dà atto di far ricorso a tale strumento contrattuale in quanto “per esigenze organizzative interne non è attualmente in grado di svolgere alcune attività” (v. art.1 contratti appalto), pur trattandosi di attività rientrante pienamente nel suo oggetto sociale e pur essendo di titolare di un considerevole numero di mezzi di trasporto;
il che lascia presupporre che la dedotta impossibilità sia da ascrivere verosimilmente ad una scelta strategica di non assumere direttamente personale dipendente (con i correlati oneri fiscali e contributivi) e, quindi, alla maggiore convenienza economica di utilizzare lavoratori assunti per il tramite di società terze;
- come detto, i mezzi di trasporto erano tutti di proprietà di e non risulta che le PA imprese appaltatrici fossero proprietarie di macchinari e strumenti di lavoro utilizzati nell'attività di trasporto medicinali. Difetta quindi la prova dell'esistenza di una autonoma organizzazione strutturata delle società appaltatrici;
come detto, siamo in presenza dello svolgimento delle ordinarie mansioni richieste nella attività di “autotrasporto merci per conto terzi”, costituente l'oggetto della impresa individuale e quindi di prestazioni pienamente inserite nel servizio PA offerto ordinariamente da una impresa di autotrasporti, il cui svolgimento non poteva che avvenire su dirette o specifiche disposizioni dell'appaltante, all'interno della sua organizzazione aziendale e con assunzione del rischio d'impresa da parte di quest'ultimo;
- le sei società appaltatrici succedutesi nel tempo ( Controparte_2 Controparte_3
[...
e hanno assunto in buona parte gli Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 stessi lavoratori, i quali sono transitati da una società all'altra, senza soluzione di continuità e senza che siano state dedotte sostanziali modifiche delle condizioni di lavoro e delle modalità di esecuzione dei rapporti lavorativi, il cui unico riferimento datoriale è sempre rimasto il PA
In definitiva, il ha dapprima assunto su di sé l'attività di trasporto e consegna PA dei prodotti farmaceutici distribuiti dalla società (v. contratto trasporto Controparte_8 sottoscritto in data 20.11.2015), demandando tuttavia l'assunzione del personale a società terze (e risultate prive di ogni consistenza organizzativa), riservando tuttavia a sé l'esercizio delle prerogative datoriali. Ebbene, lo stretto collegamento funzionale esistente tra il contratto di trasporto con la società ed i contrati di appalto con le società Controparte_8 Controparte_2 [...]
e appare sintomatico di una Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 complessiva operazione negoziale tesa a pervenire indirettamente al risultato vietato dalla legge, e cioè la
5 somministrazione irregolare di mera manodopera. Trattasi, come è evidente, di una operazione negoziale tesa ad eludere per via indiretta l'applicazione di una norma imperativa, come tale da ritenersi illecita ai sensi dell'art.1344 c.c..
In quest'ordine di concetti, appare quindi del tutto irrilevante il fatto che nella fattispecie siamo in presenza di appalti c.d. labour intensive (cioè ad alta intensità di manodopera – c.d. appalti leggeri), atteso che ciò che qui rileva non è tanto la circostanza (pur assai rilevante) che le società appaltatrici non fossero dotate di una propria struttura organizzativa, quanto piuttosto il fatto che, da un lato, il non aveva alcun lavoratore alle sue dirette dipendenze, essendosi avvalso PA esclusivamente di manodopera fornita dalle società appaltatrici, e che, dall'altro, per tutti i lavoratori il riferimento datoriale era rappresentato esclusivamente dal e non dai responsabili PA delle società appaltatrici, che nessuno dei lavoratori è stato in grado di individuare nominativamente.
Alla luce del chiaro quadro istruttorio sopra delineato, può ritenersi idoneamente provato che gli appalti di servizi intercorsi tra il da un lato, e le società PA Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 dall'altro, hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'esecuzione di ordinarie prestazioni lavorative rientranti nell'oggetto sociale di una impresa di autotrasporti. In particolare, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva è emerso univocamente che, a prescindere dalla veste formale del rapporto, tutti i lavoratori sono stati inseriti negli ordinari turni di consegna dei prodotti farmaceutici e sono stati soggetti alle disposizioni organizzative provenienti dal In definitiva, gli PA esiti dell'ispezione hanno univocamente dimostrato che il potere direttivo e di controllo era esercitato non dalle società appaltatrici (i cui vertici erano del tutto sconosciuti ai lavoratori), ma direttamente dal committente PA
In un simile contesto, ritiene la Corte che nel caso in esame debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass.Civ., sez. lav.,
09/03/2009 n.5648).
6 Nella fattispecie, a parere del Collegio, siamo sicuramente in presenza di un c.d. “appalto endoaziendale”, caratterizzato appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, ove si consideri che le società Controparte_2
[...
e che non è stato Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 minimamente dimostrato fossero dotate di una effettiva organizzazione aziendale, si sono limitate a mettere a disposizione del committente una serie di mere prestazioni lavorative, senza che da parte dei formali datori di lavoro fosse apprezzabile una sia pur minima organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
In buona sostanza, dalle risultanze istruttorie sopra descritte è emerso chiaramente che i lavoratori, formalmente dipendenti delle società appaltatrici, erano in realtà stabilmente occupati presso il committente in esecuzione di mere prestazioni di manodopera, lavorando alle PA dirette dipendenze del titolare, svolgendo le relative mansioni all'interno del ciclo produttivo aziendale, nonché avvalendosi dei mezzi di quest'ultimo, con esclusivo rischio a carico dell'appaltante e senza che le imprese appaltatrici avessero alcuna autonomia operativa o, comunque, alcuna organizzazione di mezzi propri. Ritiene pertanto la Corte che è stata raggiunta sufficiente prova della sussistenza di una operazione coordinata di collaborazione e di comune agire tra committente e appaltatrici, comportante la sostanziale costituzione di un rapporto trilaterale tra imprenditore (la impresa individuale PA
), intermediari (le società
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e ed i lavoratori, in cui la posizione apparente degli CP_5 CP_6 Controparte_7 intermediari era stata quella di datore di lavoro che assumeva e retribuiva i suddetti lavoratori, ma che, nella realtà, svolgeva la sua prestazione sostanzialmente nell'àmbito del potere discrezionale del committente e nel suo esclusivo interesse. In altri termini, si reputa che, nel caso di specie, PA
abbia utilizzato manodopera fornita dalle società appaltatrici, sicché i lavoratori hanno eseguito
[...] mere prestazioni lavorative presso la struttura della committente, osservandone le direttive, a fronte del fatto che le società appaltatrici abbiano fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera impegnata, senza mai assumere alcun rischio di impresa e limitandosi appunto alla semplice fornitura di manodopera.
Stando così le cose, deve correttamente trarsi il convincimento della insussistenza delle condizioni di legge per qualificare come genuini gli appalti tra il committente e le appaltatrici PA
a r.l., e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
che hanno formalmente assunto i dipendenti citati nel verbale ispettivo, in realtà Controparte_7 stabilmente occupati presso la ditta committente, realizzando in tal modo una fattispecie interpositoria vietata dalla legge. In definitiva, in un caso come quello di cui si tratta in giudizio, l'imprenditore poteva solo rivolgersi ad un'impresa autorizzata a fornire lavoro, ma non poteva acquisire mera forza lavoro servendosi di contratti di appalto di servizi mancanti dei loro requisiti costitutivi minimali.
7 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°221/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.09.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere all' le spese del Controparte_1 grado, che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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