Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stanganelli
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 3/08/2019 in IA TA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 part II serie A anno 2019) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 95/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
1. Il sig. continuerà a risiedere presso l'attuale casa Parte_1 coniugale, sita in IA TA sulla Via Siena, mentre la sig.ra CP_1
vivrà in altra abitazione.
[...]
2. I sigg.ri e dichiarano di rinunciare Parte_1 Controparte_1 reciprocamente all'assegno divorzile e con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. I sigg.ri e saranno liberi di risiedere Parte_1 Controparte_1 dove riterranno opportuno con l'obbligo di tempestiva comunicazione della nuova residenza e di cambiamento eventuale della stessa.
4. I sigg.ri e si impegnano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 3/08/2019 in IA TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 part II serie A anno 2019) e che dall'unione non sono nati figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 95/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
2 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 3/08/2019 in Parte_1 Controparte_1
IA TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21 part
II serie A anno 2019), alle seguenti condizioni:
1. Il sig. continuerà a risiedere presso l'attuale casa Parte_1 coniugale, sita in IA TA sulla Via Siena, mentre la sig.ra CP_1
vivrà in altra abitazione.
[...]
2. I sigg.ri e dichiarano di rinunciare Parte_1 Controparte_1 reciprocamente all'assegno divorzile e con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. I sigg.ri e saranno liberi di risiedere Parte_1 Controparte_1 dove riterranno opportuno con l'obbligo di tempestiva comunicazione della nuova residenza e di cambiamento eventuale della stessa.
4. I sigg.ri e si impegnano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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