CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2024, n. 29097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29097 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IT ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 27/04/2023 dalla Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 27/04/2023, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Catania, in data 22/12/2021, nei confronti di LS ON e IT ON, in relazione ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale loro ascritti in concorso (per il IT, la pena era stata determinata, già dal primo giudice, previo riconoscimento della Penale Sent. Sez. 3 Num. 29097 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/05/2024 continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa in data 22/09/2016 dal Tribunale di Catania, irrev. il 21/06/2017). 2. Ricorre per cassazione il IT, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'aumento determinato, quanto alla illecita detenzione di droga, in misura superiore a quella fissata dal primo giudice. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive anche sulla scorta di precedenti giurisprudenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non può invero essere condivisa la prospettazione del Procuratore Generale, che ha sollecitato il rigetto del ricorso richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, qualora sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore» (Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099 - 01). È invero evidente che, nella fattispecie in esame, non si è verificata alcuna delle situazioni indicate (modifica dei reati satellite, diversa individuazione del reato più grave): la riforma della sentenza, in appello, ha riguardato unicamente il riconoscimento delle attenuanti generiche ai soli reati satellite - statuizione non impugnata dal P.G. - e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Deve allora farsi applicazione del diverso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati sa1:ellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata». (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha censurato la decisione che aveva aumentato la pena per ciascuno dei reati satellite già unificati in continuazione, pur derubricando uno di essi da tentativo di estorsione in violenza 2 privata). In buona sostanza, la violazione del divieto di reformatio può essere esclusa solo quando la rideterminazione della pena sia conseguenza del mutamento strutturale del reato continuato, nei termini già in precedenza indicati (cfr. in questi termini Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 - 01, secondo cui appunto «non viola il divieto di reformatio in pehis previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore». 3. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso il 17 maggio 2024 n
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 27/04/2023, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Catania, in data 22/12/2021, nei confronti di LS ON e IT ON, in relazione ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale loro ascritti in concorso (per il IT, la pena era stata determinata, già dal primo giudice, previo riconoscimento della Penale Sent. Sez. 3 Num. 29097 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/05/2024 continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa in data 22/09/2016 dal Tribunale di Catania, irrev. il 21/06/2017). 2. Ricorre per cassazione il IT, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'aumento determinato, quanto alla illecita detenzione di droga, in misura superiore a quella fissata dal primo giudice. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive anche sulla scorta di precedenti giurisprudenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non può invero essere condivisa la prospettazione del Procuratore Generale, che ha sollecitato il rigetto del ricorso richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, qualora sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore» (Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099 - 01). È invero evidente che, nella fattispecie in esame, non si è verificata alcuna delle situazioni indicate (modifica dei reati satellite, diversa individuazione del reato più grave): la riforma della sentenza, in appello, ha riguardato unicamente il riconoscimento delle attenuanti generiche ai soli reati satellite - statuizione non impugnata dal P.G. - e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Deve allora farsi applicazione del diverso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati sa1:ellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata». (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha censurato la decisione che aveva aumentato la pena per ciascuno dei reati satellite già unificati in continuazione, pur derubricando uno di essi da tentativo di estorsione in violenza 2 privata). In buona sostanza, la violazione del divieto di reformatio può essere esclusa solo quando la rideterminazione della pena sia conseguenza del mutamento strutturale del reato continuato, nei termini già in precedenza indicati (cfr. in questi termini Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 - 01, secondo cui appunto «non viola il divieto di reformatio in pehis previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore». 3. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso il 17 maggio 2024 n