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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2025 avente ad oggetto: Interdizione promossa da: nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Preve del Foro di Torino, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
, nata a [...], il [...], residente in [...] n. 16 (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da note scritte depositate in PCT il 08.05.2025: “Preso atto dell'attività istruttoria svolta dall'Ill.mo G.O.P. Avv. Laura Maria Rivello, si modificano le conclusioni e si chiede disporre l'amministrazione di sostegno e non la tutela per la sig.ra ”. CP_1
Per il PM
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.01.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della SI.ra e contestualmente CP_1 domandava di esser nominata tutrice dell'interdicenda in quanto incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere in modo autonomo anche semplici atti della vita di relazione.
Il 21.02.2025 parte ricorrente deposita una memoria contenente la correzione di errore materiale, chiedendo che il capo 1 del ricorso introduttivo del presente giudizio sia sostituito nei termini ivi indicati, in particolare sostituendo l'affermazione per cui la SI.ra ha tre figli, di CP_1 cui uno premorto, con la seguente formulazione: “1) La sig.ra , è vedova del sig. CP_1 [...]
nato a [...] il [...], con il quale ha contratto matrimonio in data 30.06.1973, che Per_1
è deceduto in data 26.09.2018. Dal loro matrimonio è nata una figlia: la sig.ra La Parte_1 sig.ra ha un fratello , residente in [...] Persona_2 ha avuto due figli oggi maggiorenni;
residente in [...] e Persona_3 Persona_4 residente in [...], Vicolo Giotto n. 22 e un secondo fratello premorto alla Persona_5 sorella in data 15.05.2019 che ha avuto due figli nato a [...] il Persona_6
17.11.1964 residente in [...] e , nato a [...] e residente nella stessa Persona_7 città”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
In data 13.03.2025 all'udienza fissata per l'esame dell'interdicenda, svoltasi mediante collegamento da remoto dallo studio dell'Avv. Preve, che assiste la ricorrente, presente insieme alla persona interdicenda e all'Avv. Roselli, collaboratore di studio, il Giudice relatore, per il tramite del
G.O.P. all'uopo delegato, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, dichiarava la contumacia della persona interdicenda e procedeva all'esame della stessa. Rimetteva, quindi, parti e causa avanti il Giudice Relatore delegante per l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il
20 maggio 2025.
In tale data, parte ricorrente precisava come da foglio di PC depositato in data 08.05.2025, domandando pronunciarsi l'A.D.S. e non l'interdizione a beneficio della parte . Il CP_1
Giudice, preso atto delle conclusioni della parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Il P.M., intervenuto in causa, nulla opponeva.
***
pagina 2 di 4 All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda di interdizione che radicava il presente ricorso, modificata in sede di precisazione conclusioni, deve essere rigettata.
Invero, nel corso dell'esame, l'interdicenda è stata in grado di declinare correttamente le proprie generalità e di indicare parzialmente il contesto spazio temporale in cui si trovava, mentre è emersa una difficoltà nella definizione della propria capacità patrimoniale e nell'eventuale gestione di essa.
Tali evenienze trovano, peraltro, riscontro nelle risultanze diagnostiche emergenti dalla documentazione in atti, da cui si ricava che la SI.ra è seguita dal Dipartimento di Salute CP_1
Mentale sin dal 1997 in quanto affetta da disturbo bipolare dell'umore, trattato con terapia farmacologica specifica, che le ha consentito, negli anni, di godere di “lunghe fasi di benessere psichico trattate solo con terapia ansiolitica interrotte da episodi di depressione o di espansione del tono dell'umore di breve durata e facilmente gestibili con terapia farmacologica specifica” (cfr. all. 3 ricorso). Inoltre, a partire dal 2022 il D.S.M. dell'A.S.L. Torino le ha diagnosticato un peggioramento dei disturbi legati a frequenti amnesie (cfr: “le dimenticanze della signora sembravano essere diventate più grossolane”, all. 3 ricorso). I deficit mnesici e di attenzione, che coinvolgono, altresì, la sfera della deambulazione, sono stati certificati dall'I.N.P.S. in data 26.09.2024 ai fini dell'invalidità civile (cfr. all. 3 ricorso, ove si attesta: “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, nonché “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”).
Alla luce delle risultanze istruttorie complessive, si ritiene che l'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno, introdotto con la legge n. 6/04, per la sua flessibilità e agilità della relativa procedura applicativa, sia idoneo e sufficiente a tutelare la convenuta a fronte della sua parziale incapacità di provvedere autonomamente ai propri interessi. Invero, tale strumento consentirà al Giudice Tutelare di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario, in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali.
Tale conclusione appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che a tal proposito precisa: “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze pagina 3 di 4 caratterizzanti la fattispecie” (Sez. 2, Sentenza n. 6079 del 04/03/2020). Inoltre, nell'ambito dell'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della misura che maggiormente tuteli le specifiche esigenze del futuro beneficiario: “il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva”
(Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019).
Si provvede, con separata ordinanza, alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla sulle spese, considerati i legami parentali tra le parti e l'assenza di opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale con sentenza definitiva, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta la richiesta d'interdizione di , nata a [...] il [...], residente in CP_1
Torino, via Valperga Caluso 16.
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dalla Dott.ssa Giorgia Pintaudi, M.O.T.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2025 avente ad oggetto: Interdizione promossa da: nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Preve del Foro di Torino, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
, nata a [...], il [...], residente in [...] n. 16 (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da note scritte depositate in PCT il 08.05.2025: “Preso atto dell'attività istruttoria svolta dall'Ill.mo G.O.P. Avv. Laura Maria Rivello, si modificano le conclusioni e si chiede disporre l'amministrazione di sostegno e non la tutela per la sig.ra ”. CP_1
Per il PM
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.01.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della SI.ra e contestualmente CP_1 domandava di esser nominata tutrice dell'interdicenda in quanto incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere in modo autonomo anche semplici atti della vita di relazione.
Il 21.02.2025 parte ricorrente deposita una memoria contenente la correzione di errore materiale, chiedendo che il capo 1 del ricorso introduttivo del presente giudizio sia sostituito nei termini ivi indicati, in particolare sostituendo l'affermazione per cui la SI.ra ha tre figli, di CP_1 cui uno premorto, con la seguente formulazione: “1) La sig.ra , è vedova del sig. CP_1 [...]
nato a [...] il [...], con il quale ha contratto matrimonio in data 30.06.1973, che Per_1
è deceduto in data 26.09.2018. Dal loro matrimonio è nata una figlia: la sig.ra La Parte_1 sig.ra ha un fratello , residente in [...] Persona_2 ha avuto due figli oggi maggiorenni;
residente in [...] e Persona_3 Persona_4 residente in [...], Vicolo Giotto n. 22 e un secondo fratello premorto alla Persona_5 sorella in data 15.05.2019 che ha avuto due figli nato a [...] il Persona_6
17.11.1964 residente in [...] e , nato a [...] e residente nella stessa Persona_7 città”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
In data 13.03.2025 all'udienza fissata per l'esame dell'interdicenda, svoltasi mediante collegamento da remoto dallo studio dell'Avv. Preve, che assiste la ricorrente, presente insieme alla persona interdicenda e all'Avv. Roselli, collaboratore di studio, il Giudice relatore, per il tramite del
G.O.P. all'uopo delegato, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, dichiarava la contumacia della persona interdicenda e procedeva all'esame della stessa. Rimetteva, quindi, parti e causa avanti il Giudice Relatore delegante per l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il
20 maggio 2025.
In tale data, parte ricorrente precisava come da foglio di PC depositato in data 08.05.2025, domandando pronunciarsi l'A.D.S. e non l'interdizione a beneficio della parte . Il CP_1
Giudice, preso atto delle conclusioni della parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Il P.M., intervenuto in causa, nulla opponeva.
***
pagina 2 di 4 All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda di interdizione che radicava il presente ricorso, modificata in sede di precisazione conclusioni, deve essere rigettata.
Invero, nel corso dell'esame, l'interdicenda è stata in grado di declinare correttamente le proprie generalità e di indicare parzialmente il contesto spazio temporale in cui si trovava, mentre è emersa una difficoltà nella definizione della propria capacità patrimoniale e nell'eventuale gestione di essa.
Tali evenienze trovano, peraltro, riscontro nelle risultanze diagnostiche emergenti dalla documentazione in atti, da cui si ricava che la SI.ra è seguita dal Dipartimento di Salute CP_1
Mentale sin dal 1997 in quanto affetta da disturbo bipolare dell'umore, trattato con terapia farmacologica specifica, che le ha consentito, negli anni, di godere di “lunghe fasi di benessere psichico trattate solo con terapia ansiolitica interrotte da episodi di depressione o di espansione del tono dell'umore di breve durata e facilmente gestibili con terapia farmacologica specifica” (cfr. all. 3 ricorso). Inoltre, a partire dal 2022 il D.S.M. dell'A.S.L. Torino le ha diagnosticato un peggioramento dei disturbi legati a frequenti amnesie (cfr: “le dimenticanze della signora sembravano essere diventate più grossolane”, all. 3 ricorso). I deficit mnesici e di attenzione, che coinvolgono, altresì, la sfera della deambulazione, sono stati certificati dall'I.N.P.S. in data 26.09.2024 ai fini dell'invalidità civile (cfr. all. 3 ricorso, ove si attesta: “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, nonché “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”).
Alla luce delle risultanze istruttorie complessive, si ritiene che l'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno, introdotto con la legge n. 6/04, per la sua flessibilità e agilità della relativa procedura applicativa, sia idoneo e sufficiente a tutelare la convenuta a fronte della sua parziale incapacità di provvedere autonomamente ai propri interessi. Invero, tale strumento consentirà al Giudice Tutelare di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario, in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali.
Tale conclusione appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che a tal proposito precisa: “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze pagina 3 di 4 caratterizzanti la fattispecie” (Sez. 2, Sentenza n. 6079 del 04/03/2020). Inoltre, nell'ambito dell'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della misura che maggiormente tuteli le specifiche esigenze del futuro beneficiario: “il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva”
(Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019).
Si provvede, con separata ordinanza, alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla sulle spese, considerati i legami parentali tra le parti e l'assenza di opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale con sentenza definitiva, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta la richiesta d'interdizione di , nata a [...] il [...], residente in CP_1
Torino, via Valperga Caluso 16.
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dalla Dott.ssa Giorgia Pintaudi, M.O.T.
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