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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cuma a S. Lucia n. 28, presso lo studio degli
Avv. Pasquale Lambiase e Guido Lambiase, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Denza n. 21, presso lo studio degli Avv. Rosaria Cinque e Angela Cuomo, dalle quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.05.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente si è riportato ai suoi atti difensivi ed ha chiesto 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vico Equense con atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di Vico Equense;
(Atto n. 41 PII serie A anno 2008) tra i signori Parte_1
e 2) Modificare le condizioni di separazione relativamente all'affidamento CP_1 dei figli minori e stabilendo il loro domicilio prevalente presso il padre Per_1 Per_2 nella residenza di vico II Rota 8 in Sorrento piano I, pur mantenendo Parte_1
l'affido congiunto ad entrambi i genitori;
3) In conseguenza della suddetta modifica, determinare che la sig.ra verserà al sig. la somma di euro 500,00 mensili CP_1 Pt_1
o l'importo che il Tribunale riterrà congruo, quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non mutuabili sostenute da documentazione fiscale;
il difensore di parte resistente ha concluso chiedendo di rigettare le avverse richieste poiché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, e per l'effetto - confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 7011/2019 in merito all'affido condiviso dei figli con la collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita al Vico Rota II n. 8 di
Sorrento (NA). In accoglimento della domanda riconvenzionale, disporre che il costo della babysitter, utile ad entrambi i coniugi per le espresse ragioni lavorative, venga diviso al
50% tra entrambi i genitori;
Ancora, sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disporre un aumento del contributo al mantenimento, ora fissato in €
600,00 mensili, in ragione degli accordi di separazione omologati, a carico del sig. Pt_1 ed in favore dei figli e in considerazione di una partecipazione del sig. Per_1 Per_2 al pagamento del canone di locazione della casa adibita a casa familiare;
(condotta Pt_1 con un canone mensile di € 1000,00 oltre le spese ordinarie di condominio), il tutto per €
900,00 mensili;
- confermare, inoltre, poiché sempre non contestati, i provvedimenti già assunti in sede di separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n.
7011/2019 in ragione del regime di incontri padre figli, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche, mediche e che, comunque esulino il normale regime ordinario, sostenute nell'interesse della prole.
Il P.M., in data 08.07.2024, ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Vico CP_1
Equense in data 25.05.2008, dalla cui unione erano nati due figli, , in data Per_1
02.03.2011, e , in data 07.01.2015. Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 09.09.2019, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi
2 con decreto n. cronol. 7011/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data
10.07.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale in Sorrento al Vico II Rota n. 8 (al secondo piano), con diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Infine, il si impegnava a corrispondere la somma Pt_1 mensile pari ad euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il in ricorso allegava che la si era rivelata inidonea a garantire una Pt_1 CP_1 stabile consuetudine di vita ai figli ed era poco affidabile rispetto ai loro impegni ed orari, in quanto lavorando come manager in un albergo aveva orari di lavoro imprevedibili ed assorbenti;
allegava, altresì, che la madre non era attenta alle esigenze minime dei minori, alla loro alimentazione, al loro rendimento scolastico.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, modificando quanto statuito in sede di separazione relativamente all'affidamento dei figli minori e , stabilendo il loro domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso il padre (nella residenza di Sorrento al Vico II Rota n. 8 (primo piano), pur mantenendo l'affido congiunto ad entrambi in genitori. In conseguenza della suddetta modifica, il chiedeva di porre a carico della l'obbligo di corrispondergli la Pt_1 CP_1 somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 7011/2019 in merito all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita al Vico Rota II n. 8 di Sorrento. Ancora, la resistente chiedeva di disporre la divisione al 50% tra entrambi i genitori del costo della baby-sitter, oltre ad un aumento del contributo al mantenimento (in separazione fissato in euro
600,00 mensili) a carico del ed in favore dei figli e in Pt_1 Per_1 Per_2 considerazione di una partecipazione del al pagamento del canone di locazione Pt_1 della casa adibita a casa familiare e fermo restando il diritto di visita del padre come stabilito in sede di separazione.
La resistente contestava le allegazioni del ricorrente in ordine alla sua inidoneità genitoriale;
precisava di lavorare presso la struttura “Hotel Hilton Sorrento Palace” ma non quale manager, così come da parte avversa dedotto, bensì quale impiegata di primo livello con gli orari di lavoro imposti, da contratto, di otto ore lavorative giornaliere ed identici a quelli del sig. soggetti ad una turnazione giornaliera;
rilevava che la Pt_1
3 domanda di collocazione prevalente dei figli presso di sé effettuata dal Sig. non Pt_1 era dettata da esigenze di tutela della prole, ma solo dal fine di esimersi, così, dal versamento del contributo mensile di mantenimento per gli stessi, ad oggi posto nella somma di € 600,00.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 05.04.2023, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando allo stato le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza presidenziale del 07.06.2019, poi omologate dal Tribunale di Torre
Annunziata con decreto n. cronol. 7011/2019 in data 09.09.2019, e riservando al prosieguo istruttorio la verifica della ricorrenza dei presupposti per modificare la collocazione dei due figli minori presso la madre in favore di una collocazione presso il padre, “attesa l'insussistenza di ragioni di urgenza a fondamento della richiesta del ricorrente e tenuto conto della attuale residenza di entrambi i coniugi nello stesso stabile e delle ragioni essenzialmente organizzative – e, dunque, agevolmente risolvibili con uno spirito di maggiore collaborazione - adottate dal medesimo ricorrente a sostegno della invocata modifica”. Inoltre, il Presidente ritenutane l'opportunità sollecitava i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità allo scopo di consolidare la capacità di dialogo e spirito di collaborazione nello svolgimento dei compiti di accudimento della prole e disponeva informazioni da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Sorrento allo scopo di conoscere il contesto familiare, abitativo, scolastico e sociale materno e paterno in cui i fili minori erano inseriti, i rapporti degli stessi con ciascun genitore e relativi ambiti familiari, rinviando all'udienza del
18.09.2023 per la trattazione della causa davanti al G.I..
All'udienza su citata, dato atto della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Sorrento depositata in data 13.09.2023, nella quale si evidenziava che era stato attivato un percorso di sostegno alla genitorialità tra le parti, e considerata la richiesta delle parti in tal senso, il G.I. assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 27.03.2024.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., considerata la richiesta di parte ricorrente di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 27.05.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione di status, invitando i Servizi Sociali del
Comune di Sorrento a relazionare entro la data del 20.05.2024 su andamento ed esiti dei percorsi di sostegno alla genitorialità seguiti dalle parti.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 30
4 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, disponendo trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. in data 08.07.2024, concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (10.07.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Pt_1 CP_1
12.04.1979) in Vico Equense il 25.05.2008;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
5 Stato Civile) (atto n. 41, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 24.09.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cuma a S. Lucia n. 28, presso lo studio degli
Avv. Pasquale Lambiase e Guido Lambiase, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Denza n. 21, presso lo studio degli Avv. Rosaria Cinque e Angela Cuomo, dalle quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.05.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente si è riportato ai suoi atti difensivi ed ha chiesto 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vico Equense con atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di Vico Equense;
(Atto n. 41 PII serie A anno 2008) tra i signori Parte_1
e 2) Modificare le condizioni di separazione relativamente all'affidamento CP_1 dei figli minori e stabilendo il loro domicilio prevalente presso il padre Per_1 Per_2 nella residenza di vico II Rota 8 in Sorrento piano I, pur mantenendo Parte_1
l'affido congiunto ad entrambi i genitori;
3) In conseguenza della suddetta modifica, determinare che la sig.ra verserà al sig. la somma di euro 500,00 mensili CP_1 Pt_1
o l'importo che il Tribunale riterrà congruo, quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non mutuabili sostenute da documentazione fiscale;
il difensore di parte resistente ha concluso chiedendo di rigettare le avverse richieste poiché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, e per l'effetto - confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 7011/2019 in merito all'affido condiviso dei figli con la collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita al Vico Rota II n. 8 di
Sorrento (NA). In accoglimento della domanda riconvenzionale, disporre che il costo della babysitter, utile ad entrambi i coniugi per le espresse ragioni lavorative, venga diviso al
50% tra entrambi i genitori;
Ancora, sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disporre un aumento del contributo al mantenimento, ora fissato in €
600,00 mensili, in ragione degli accordi di separazione omologati, a carico del sig. Pt_1 ed in favore dei figli e in considerazione di una partecipazione del sig. Per_1 Per_2 al pagamento del canone di locazione della casa adibita a casa familiare;
(condotta Pt_1 con un canone mensile di € 1000,00 oltre le spese ordinarie di condominio), il tutto per €
900,00 mensili;
- confermare, inoltre, poiché sempre non contestati, i provvedimenti già assunti in sede di separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n.
7011/2019 in ragione del regime di incontri padre figli, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche, mediche e che, comunque esulino il normale regime ordinario, sostenute nell'interesse della prole.
Il P.M., in data 08.07.2024, ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Vico CP_1
Equense in data 25.05.2008, dalla cui unione erano nati due figli, , in data Per_1
02.03.2011, e , in data 07.01.2015. Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 09.09.2019, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi
2 con decreto n. cronol. 7011/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data
10.07.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale in Sorrento al Vico II Rota n. 8 (al secondo piano), con diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Infine, il si impegnava a corrispondere la somma Pt_1 mensile pari ad euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il in ricorso allegava che la si era rivelata inidonea a garantire una Pt_1 CP_1 stabile consuetudine di vita ai figli ed era poco affidabile rispetto ai loro impegni ed orari, in quanto lavorando come manager in un albergo aveva orari di lavoro imprevedibili ed assorbenti;
allegava, altresì, che la madre non era attenta alle esigenze minime dei minori, alla loro alimentazione, al loro rendimento scolastico.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, modificando quanto statuito in sede di separazione relativamente all'affidamento dei figli minori e , stabilendo il loro domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso il padre (nella residenza di Sorrento al Vico II Rota n. 8 (primo piano), pur mantenendo l'affido congiunto ad entrambi in genitori. In conseguenza della suddetta modifica, il chiedeva di porre a carico della l'obbligo di corrispondergli la Pt_1 CP_1 somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 7011/2019 in merito all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita al Vico Rota II n. 8 di Sorrento. Ancora, la resistente chiedeva di disporre la divisione al 50% tra entrambi i genitori del costo della baby-sitter, oltre ad un aumento del contributo al mantenimento (in separazione fissato in euro
600,00 mensili) a carico del ed in favore dei figli e in Pt_1 Per_1 Per_2 considerazione di una partecipazione del al pagamento del canone di locazione Pt_1 della casa adibita a casa familiare e fermo restando il diritto di visita del padre come stabilito in sede di separazione.
La resistente contestava le allegazioni del ricorrente in ordine alla sua inidoneità genitoriale;
precisava di lavorare presso la struttura “Hotel Hilton Sorrento Palace” ma non quale manager, così come da parte avversa dedotto, bensì quale impiegata di primo livello con gli orari di lavoro imposti, da contratto, di otto ore lavorative giornaliere ed identici a quelli del sig. soggetti ad una turnazione giornaliera;
rilevava che la Pt_1
3 domanda di collocazione prevalente dei figli presso di sé effettuata dal Sig. non Pt_1 era dettata da esigenze di tutela della prole, ma solo dal fine di esimersi, così, dal versamento del contributo mensile di mantenimento per gli stessi, ad oggi posto nella somma di € 600,00.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 05.04.2023, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando allo stato le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza presidenziale del 07.06.2019, poi omologate dal Tribunale di Torre
Annunziata con decreto n. cronol. 7011/2019 in data 09.09.2019, e riservando al prosieguo istruttorio la verifica della ricorrenza dei presupposti per modificare la collocazione dei due figli minori presso la madre in favore di una collocazione presso il padre, “attesa l'insussistenza di ragioni di urgenza a fondamento della richiesta del ricorrente e tenuto conto della attuale residenza di entrambi i coniugi nello stesso stabile e delle ragioni essenzialmente organizzative – e, dunque, agevolmente risolvibili con uno spirito di maggiore collaborazione - adottate dal medesimo ricorrente a sostegno della invocata modifica”. Inoltre, il Presidente ritenutane l'opportunità sollecitava i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità allo scopo di consolidare la capacità di dialogo e spirito di collaborazione nello svolgimento dei compiti di accudimento della prole e disponeva informazioni da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Sorrento allo scopo di conoscere il contesto familiare, abitativo, scolastico e sociale materno e paterno in cui i fili minori erano inseriti, i rapporti degli stessi con ciascun genitore e relativi ambiti familiari, rinviando all'udienza del
18.09.2023 per la trattazione della causa davanti al G.I..
All'udienza su citata, dato atto della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Sorrento depositata in data 13.09.2023, nella quale si evidenziava che era stato attivato un percorso di sostegno alla genitorialità tra le parti, e considerata la richiesta delle parti in tal senso, il G.I. assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 27.03.2024.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., considerata la richiesta di parte ricorrente di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 27.05.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione di status, invitando i Servizi Sociali del
Comune di Sorrento a relazionare entro la data del 20.05.2024 su andamento ed esiti dei percorsi di sostegno alla genitorialità seguiti dalle parti.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 30
4 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, disponendo trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. in data 08.07.2024, concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (10.07.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Pt_1 CP_1
12.04.1979) in Vico Equense il 25.05.2008;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
5 Stato Civile) (atto n. 41, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 24.09.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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