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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 409 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 409 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa Controparte_2
al matrimonio celebrato in data 30.03.2019, a Mondaino (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 25.01.2016 e
11.03.2020, i figli e Persona_1 Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori e sono affidati in via condivisa a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La casa coniugale sita in Mondaino (RN), in Via Secondaria Ponente, 15, distinta al NCEU di detto
Comune al F. 6, mappale 82, sub 4 categoria A/3, classe 2, vani 6, R.C. 242,32, di proprietà esclusiva della signora è assegnata alla medesima con tutti gli arredi, peraltro, genitore Parte_1
collocatario dei figli minori.
Il signor provvederà autonomamente a procurarsi altra Controparte_2
dimora, portando con sé i propri documenti ed effetti personali.
4. I figli minori e sono collocati anagraficamente nella Persona_1 Persona_2
residenza famigliare, nella quale essi resteranno assieme alla madre signora Parte_1
5. Il padre, signor potrà vedere i figli minori e tenerli con sé, Controparte_2
ogni volta lo vorrà, almeno una volta a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre, con preavviso alla madre perlomeno di 24 ore.
In ogni caso i signori potranno accordarsi per una maggiore frequentazione Parte_3
infrasettimanale del padre qualora i suoi impegni lavorativi glielo consentano. La frequentazione del padre con i figli, comunque, dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze dei minori (quali gli impegni di studio, sportivi e le attività ludiche). Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per un intero fine settimana (dal mattino del sabato e/o dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della domenica sera quando accompagnerà e a casa dalla madre) a Persona_1 Persona_2
week-end alternati con la madre. a) durante le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni le trascorreranno secondo il principio dell'alternanza per cinque giorni consecutivi, salvo diverso accordo fra le parti. In ogni caso la vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché il giorno di ed il primo dell'anno saranno Persona_3
trascorsi alternativamente da e con uno dei genitori Persona_1 Persona_2
così come il giorno di Pasqua e il Lunedì dell' Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno. In ogni caso i genitori dovranno tenere sempre conto delle esigenze dei figli che potrebbero desiderare di festeggiare le ridette festività con l'altro genitore ragion per cui, nonostante le suddette regole generali, i genitori si impegnano, fermo restando l'obbligo reciproco ad agevolare le predette pattuizioni, e modificarne le modalità privilegiando il rispetto della volontà dei minori.
b) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente di sospensione delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre e la madre avranno diritto di trascorrere, con i figli 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
6. Il signor corrisponderà alla signora Controparte_2 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli minori e di l'importo Persona_1 Persona_2
mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio). L'assegno di mantenimento così come determinato, verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l Parte_1
seguente IBAN: [...], codice BIC: entro il giorno 5 di C.F._5
ogni mese. Il signor inoltre, corrisponderà nella misura del Controparte_2
50% le spese straordinarie, così come precisate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Pesaro allegato al presente ricorso e da intendersi qui integralmente trascritto. L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla signora quale genitore collocatario dei minori la Parte_1
quale, inoltre, nella propria denuncia dei redditi li avrà totalmente a carico al 100%.
7. I separandi essendo autonomi economicamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento.
8. I separandi si asterranno almeno per un anno dal manifestare ai figli e Persona_1 [...]
ulteriori loro eventuali legami sentimentali. Persona_2
9. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi. I signori esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali Pt_1 CP_1
per i figli e Persona_1 Persona_2
10. Le spese della presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di una metà cadauna.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 2019 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 409 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa Controparte_2
al matrimonio celebrato in data 30.03.2019, a Mondaino (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 25.01.2016 e
11.03.2020, i figli e Persona_1 Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori e sono affidati in via condivisa a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La casa coniugale sita in Mondaino (RN), in Via Secondaria Ponente, 15, distinta al NCEU di detto
Comune al F. 6, mappale 82, sub 4 categoria A/3, classe 2, vani 6, R.C. 242,32, di proprietà esclusiva della signora è assegnata alla medesima con tutti gli arredi, peraltro, genitore Parte_1
collocatario dei figli minori.
Il signor provvederà autonomamente a procurarsi altra Controparte_2
dimora, portando con sé i propri documenti ed effetti personali.
4. I figli minori e sono collocati anagraficamente nella Persona_1 Persona_2
residenza famigliare, nella quale essi resteranno assieme alla madre signora Parte_1
5. Il padre, signor potrà vedere i figli minori e tenerli con sé, Controparte_2
ogni volta lo vorrà, almeno una volta a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre, con preavviso alla madre perlomeno di 24 ore.
In ogni caso i signori potranno accordarsi per una maggiore frequentazione Parte_3
infrasettimanale del padre qualora i suoi impegni lavorativi glielo consentano. La frequentazione del padre con i figli, comunque, dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze dei minori (quali gli impegni di studio, sportivi e le attività ludiche). Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per un intero fine settimana (dal mattino del sabato e/o dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della domenica sera quando accompagnerà e a casa dalla madre) a Persona_1 Persona_2
week-end alternati con la madre. a) durante le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni le trascorreranno secondo il principio dell'alternanza per cinque giorni consecutivi, salvo diverso accordo fra le parti. In ogni caso la vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché il giorno di ed il primo dell'anno saranno Persona_3
trascorsi alternativamente da e con uno dei genitori Persona_1 Persona_2
così come il giorno di Pasqua e il Lunedì dell' Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno. In ogni caso i genitori dovranno tenere sempre conto delle esigenze dei figli che potrebbero desiderare di festeggiare le ridette festività con l'altro genitore ragion per cui, nonostante le suddette regole generali, i genitori si impegnano, fermo restando l'obbligo reciproco ad agevolare le predette pattuizioni, e modificarne le modalità privilegiando il rispetto della volontà dei minori.
b) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente di sospensione delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre e la madre avranno diritto di trascorrere, con i figli 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
6. Il signor corrisponderà alla signora Controparte_2 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli minori e di l'importo Persona_1 Persona_2
mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio). L'assegno di mantenimento così come determinato, verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l Parte_1
seguente IBAN: [...], codice BIC: entro il giorno 5 di C.F._5
ogni mese. Il signor inoltre, corrisponderà nella misura del Controparte_2
50% le spese straordinarie, così come precisate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Pesaro allegato al presente ricorso e da intendersi qui integralmente trascritto. L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla signora quale genitore collocatario dei minori la Parte_1
quale, inoltre, nella propria denuncia dei redditi li avrà totalmente a carico al 100%.
7. I separandi essendo autonomi economicamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento.
8. I separandi si asterranno almeno per un anno dal manifestare ai figli e Persona_1 [...]
ulteriori loro eventuali legami sentimentali. Persona_2
9. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi. I signori esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali Pt_1 CP_1
per i figli e Persona_1 Persona_2
10. Le spese della presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di una metà cadauna.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 2019 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi