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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16690/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16690/2024 avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CIBRARIO N 62 10144 TORINO presso il difensore
PARTE INTIMANTE/RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE INTIMATA/CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art 426 c.p.c..
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
ha intimato sfratto per morosità a Parte_1 CP_1 dall'autorimessa privata concessa in locazione ad uso diverso dall'abitazione sito in Torino, strada
Altessano n. 96/C.
Parte locatrice ha esposto nell'atto introduttivo che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento della somma di 1540,00 euro (€ 1400 per canoni e € 140 per anticipo spese) alla data di predisposizione dell'intimazione di sfratto;
aveva quindi intimato a parte conduttrice sfratto per morosità contestualmente citandola in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino competente per la convalida.
A seguito dell'udienza di convalida, il giudice preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile e del parziale pagamento dei canoni ha disposto il mutamento del rito ed ha fissato udienza ex art. 420 c.p.c., concedendo termine per l'eventuale integrazione degli atti e dei documenti.
Parte locatrice ha notificato l'ordinanza ex art 667 c.p.c. a controparte che, a seguito di mutamento del rito, non si è costituita ed era dichiarata contumace.
Parte locatrice ha, invece, depositato memoria integrativa con la quale ha insistito per la domanda di pagamento dei canoni e spese rimasti insoluti nella misura di € 880,00 dando atto che l'immobile era stato rilasciato a giugno 2024.
All'odierna udienza la causa, ritenuta documentale, è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
II
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di locazione risulta documentalmente provata e costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass.
Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Il contratto prevedeva il pagamento di un canone pari ad euro 200 mensili oltre ad un acconto spese di euro 20 (doc 1). La morosità sino al rilascio, avvenuto il 4.6.2024, è stata precisata in € 880 per i quattro mesi di mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024.
pagina 2 di 4 Sulla base della Giurisprudenza di legittimità constante sul punto, è consentito al locatore domandare il pagamento dei canoni non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità: “In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria.” (Cass..,
Sez. 3, Sent. n. 18686/2007).
La riconsegna dell'immobile (al termine del rapporto) non costituisce l'unica obbligazione posta a carico del conduttore, giacché, tra gli obblighi a carico del conduttore, vi è quello principale di dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).
Risulta, pertanto, provata la morosità indicata dalla parte locatrice e precisata all'udienza di discussione.
Parte conduttrice non ha, infatti, fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto, ma si è limitata a rilasciare l'immobile ed a pagare una parte del debito in seguito al ricevimento dell'intimazione dello sfratto.
Deve pertanto, essere condannata al pagamento dei canoni e degli oneri accessori nella misura richiesta da parte locatrice, ossia al pagamento di 880,00 euro, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze al saldo.
III
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in relazione all'effettivo valore di causa e tenuto conto della natura documentale del giudizio:
✓ fase di studio della convalida: 530,00 euro;
✓ fase introduttiva della convalida: 494,00 euro;
✓ fase istruttoria e/o di trattazione: 142,00 euro;
✓ fase decisionale relativa al mutamento del rito: 200,00 euro (valore sino a 1100€).
✓ Fase mediazione 63,00 (attivazione);
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: pagina 3 di 4 1 dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 880,00 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in 1429,00 euro per compensi e 215,18 euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta.
Così deciso in Torino, 28.2.2025.
Il Giudice
Andrea De Magistris
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16690/2024 avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CIBRARIO N 62 10144 TORINO presso il difensore
PARTE INTIMANTE/RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE INTIMATA/CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art 426 c.p.c..
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
ha intimato sfratto per morosità a Parte_1 CP_1 dall'autorimessa privata concessa in locazione ad uso diverso dall'abitazione sito in Torino, strada
Altessano n. 96/C.
Parte locatrice ha esposto nell'atto introduttivo che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento della somma di 1540,00 euro (€ 1400 per canoni e € 140 per anticipo spese) alla data di predisposizione dell'intimazione di sfratto;
aveva quindi intimato a parte conduttrice sfratto per morosità contestualmente citandola in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino competente per la convalida.
A seguito dell'udienza di convalida, il giudice preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile e del parziale pagamento dei canoni ha disposto il mutamento del rito ed ha fissato udienza ex art. 420 c.p.c., concedendo termine per l'eventuale integrazione degli atti e dei documenti.
Parte locatrice ha notificato l'ordinanza ex art 667 c.p.c. a controparte che, a seguito di mutamento del rito, non si è costituita ed era dichiarata contumace.
Parte locatrice ha, invece, depositato memoria integrativa con la quale ha insistito per la domanda di pagamento dei canoni e spese rimasti insoluti nella misura di € 880,00 dando atto che l'immobile era stato rilasciato a giugno 2024.
All'odierna udienza la causa, ritenuta documentale, è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
II
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di locazione risulta documentalmente provata e costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass.
Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Il contratto prevedeva il pagamento di un canone pari ad euro 200 mensili oltre ad un acconto spese di euro 20 (doc 1). La morosità sino al rilascio, avvenuto il 4.6.2024, è stata precisata in € 880 per i quattro mesi di mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024.
pagina 2 di 4 Sulla base della Giurisprudenza di legittimità constante sul punto, è consentito al locatore domandare il pagamento dei canoni non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità: “In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria.” (Cass..,
Sez. 3, Sent. n. 18686/2007).
La riconsegna dell'immobile (al termine del rapporto) non costituisce l'unica obbligazione posta a carico del conduttore, giacché, tra gli obblighi a carico del conduttore, vi è quello principale di dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).
Risulta, pertanto, provata la morosità indicata dalla parte locatrice e precisata all'udienza di discussione.
Parte conduttrice non ha, infatti, fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto, ma si è limitata a rilasciare l'immobile ed a pagare una parte del debito in seguito al ricevimento dell'intimazione dello sfratto.
Deve pertanto, essere condannata al pagamento dei canoni e degli oneri accessori nella misura richiesta da parte locatrice, ossia al pagamento di 880,00 euro, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze al saldo.
III
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in relazione all'effettivo valore di causa e tenuto conto della natura documentale del giudizio:
✓ fase di studio della convalida: 530,00 euro;
✓ fase introduttiva della convalida: 494,00 euro;
✓ fase istruttoria e/o di trattazione: 142,00 euro;
✓ fase decisionale relativa al mutamento del rito: 200,00 euro (valore sino a 1100€).
✓ Fase mediazione 63,00 (attivazione);
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: pagina 3 di 4 1 dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 880,00 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in 1429,00 euro per compensi e 215,18 euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta.
Così deciso in Torino, 28.2.2025.
Il Giudice
Andrea De Magistris
pagina 4 di 4