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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 282/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 282/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Alessia Campopiano, presso il cui studio in Siena, Via dei Pellegrini n. 15, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termini ex art. 127-ter c.p.c. del 17.3.2025, per e l'Avv. Alessia Campopiano ha concluso Parte_1 Parte_2
chiedendo di: “OMOLOGARE la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. I Sig.ri e vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. La Sig. rimarrà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_1
Poggibonsi (SI) Via Senese n. 129/B. 2 / 4
3. manterrà la residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in CP_1
Poggibonsi (SI) via Senese n. 129/B.
4. Essendo precisa volontà delle parti che il figlio possa continuare a godere di un gratificante e costruttivo rapporto con entrambe le figure genitoriali, e con le rispettive famiglie di origine, i genitori si impegnano a non ostacolare le relazioni parentali del figlio anche con
l'altro nucleo familiare.
5. Stante la maggiore età di , i coniugi sono concordi nel fatto che lo stesso decida in CP_1
base alle sue esigenze ed ai suoi impegni le modalità di visita con il padre. Ciò vale anche per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e pasquali.
6. Considerando che , in seguito alla certificazione della Asl Regione Toscana della CP_1
diagnosi di malattia celiaca, riceve direttamente nella tessera sanitaria ogni mese euro 110,00= per l'acquisto di prodotti senza glutine, per il resto necessario al suo mantenimento, stante il fatto che avrà residenza stabile con la madre, il padre provvederà al versamento di euro 100,00 mensili. Saranno ripartite al 50% tutte le spese straordinarie riguardanti (si indicano a CP_1
titolo esemplificativo: spese sanitarie non rientranti nel SSN, apparecchi dentistici, attività sportive ….ecc….);
7. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione coniugale, le parti concordano che tutto quanto si trovi ancora nell'appartamento al momento della sottoscrizione del presente atto, rimarrà di proprietà esclusiva della Sig.ra senza che nulla abbia più Parte_1
diritto a pretendere il Sig. in merito agli stessi;
Pt_2
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi altra pendenza economica tra le medesime esistente.”
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e sponevano che avevano contratto matrimonio a Chiusdino Parte_1 Parte_2
(SI) il 19.4.1998, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Chiusdino, all'anno 1998, atto n. 3, Parte II, Serie A, e che dal matrimonio era nato in [...] il
6.2.2005 il figlio;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e CP_1
concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra. 3 / 4
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Parte_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra; spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025 Il Giudice relatore
Dott. Michele Moggi
4 / 4
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 282/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Alessia Campopiano, presso il cui studio in Siena, Via dei Pellegrini n. 15, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termini ex art. 127-ter c.p.c. del 17.3.2025, per e l'Avv. Alessia Campopiano ha concluso Parte_1 Parte_2
chiedendo di: “OMOLOGARE la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. I Sig.ri e vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. La Sig. rimarrà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_1
Poggibonsi (SI) Via Senese n. 129/B. 2 / 4
3. manterrà la residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in CP_1
Poggibonsi (SI) via Senese n. 129/B.
4. Essendo precisa volontà delle parti che il figlio possa continuare a godere di un gratificante e costruttivo rapporto con entrambe le figure genitoriali, e con le rispettive famiglie di origine, i genitori si impegnano a non ostacolare le relazioni parentali del figlio anche con
l'altro nucleo familiare.
5. Stante la maggiore età di , i coniugi sono concordi nel fatto che lo stesso decida in CP_1
base alle sue esigenze ed ai suoi impegni le modalità di visita con il padre. Ciò vale anche per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e pasquali.
6. Considerando che , in seguito alla certificazione della Asl Regione Toscana della CP_1
diagnosi di malattia celiaca, riceve direttamente nella tessera sanitaria ogni mese euro 110,00= per l'acquisto di prodotti senza glutine, per il resto necessario al suo mantenimento, stante il fatto che avrà residenza stabile con la madre, il padre provvederà al versamento di euro 100,00 mensili. Saranno ripartite al 50% tutte le spese straordinarie riguardanti (si indicano a CP_1
titolo esemplificativo: spese sanitarie non rientranti nel SSN, apparecchi dentistici, attività sportive ….ecc….);
7. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione coniugale, le parti concordano che tutto quanto si trovi ancora nell'appartamento al momento della sottoscrizione del presente atto, rimarrà di proprietà esclusiva della Sig.ra senza che nulla abbia più Parte_1
diritto a pretendere il Sig. in merito agli stessi;
Pt_2
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi altra pendenza economica tra le medesime esistente.”
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e sponevano che avevano contratto matrimonio a Chiusdino Parte_1 Parte_2
(SI) il 19.4.1998, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Chiusdino, all'anno 1998, atto n. 3, Parte II, Serie A, e che dal matrimonio era nato in [...] il
6.2.2005 il figlio;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e CP_1
concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra. 3 / 4
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Parte_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra; spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025 Il Giudice relatore
Dott. Michele Moggi
4 / 4
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao