Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 171. Effetti della revocazione 1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o societa' previste dall' articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.
Note all'art. 171:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966 :
"Art. 1. Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo."
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.
Note all'art. 171:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966 :
"Art. 1. Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo."
Commentari • 24
- 1. Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.https://www.studiocataldi.it/ · 1
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. . TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria (1) (4). 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7440Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10522/2023 R.G. proposto da: PRETE AVV. ROBERTO, difeso da sé medesimo – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato - controricorrente– avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 440/2023, depositata il 27 febbraio 2023; PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Civile Sent. Sez. 2 Num. 7440 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 udita la relazione svolta dal consigliere SC TE nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore …Leggi di più...
- art. 1284 c.c.·
- art. 165 d.p.r. 115/2002·
- decreto ingiuntivo·
- art. 1282 c.c.·
- art. 181 d.p.r. 115/2002·
- art. 177 comma 3 d.p.r. 115/2002·
- art. 82 d.p.r. 115/2002·
- art. 173 d.p.r. 115/2002·
- art. 633 c.p.c.·
- art. 179 d.p.r. 115/2002·
- patrocinio a spese dello stato·
- art. 170 d.p.r. 115/2002·
- art. 168 comma 2 d.p.r. 115/2002·
- art. 370 c.p.c.·
- art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002