TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5981/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONDINI SIMONE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Giovanni
Lupatoto (VR), Piazza Umberto Primo n.109 RICORRENTE contro
), con il patrocinio dell'avv. DAU GIULIA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vestone (BS), Via F. Glisenti n. 3,
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 7.05.2025 le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di divorzio.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 1 di 3 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , formulando ulteriori domande. CP_1
Costituitasi in giudizio, parte convenuta non si è opposta alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed ha a sua volta formulato ulteriori domande, contestate dal ricorrente.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 7 maggio 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di scioglimento del matrimonio ed hanno precisato le conclusioni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione è stata omologata in data 25/01/2022 e dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito alle altre domande delle parti, che hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il 04/01/2018 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di VERONA al n. 1, Parte I, anno 2018;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune
pagina 2 di 3 di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5981/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONDINI SIMONE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Giovanni
Lupatoto (VR), Piazza Umberto Primo n.109 RICORRENTE contro
), con il patrocinio dell'avv. DAU GIULIA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vestone (BS), Via F. Glisenti n. 3,
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 7.05.2025 le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di divorzio.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 1 di 3 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , formulando ulteriori domande. CP_1
Costituitasi in giudizio, parte convenuta non si è opposta alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed ha a sua volta formulato ulteriori domande, contestate dal ricorrente.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 7 maggio 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di scioglimento del matrimonio ed hanno precisato le conclusioni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione è stata omologata in data 25/01/2022 e dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito alle altre domande delle parti, che hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il 04/01/2018 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di VERONA al n. 1, Parte I, anno 2018;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune
pagina 2 di 3 di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 3 di 3