Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 24347
CASS
Sentenza 10 settembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con numero di registro generale 2593/2021, pubblicata il 10 settembre 2024. Le parti in causa erano un ricorrente e un controricorrente, entrambi rappresentati da avvocati. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello di Bari, che aveva condannato il controricorrente al pagamento di compensi giudiziali, sostenendo che il giudice di merito non avesse esaminato adeguatamente le memorie e le conclusionali presentate. Inoltre, il ricorrente lamentava la violazione di un accordo sulle modalità di liquidazione dei compensi.

Il giudice ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto di omologa della conciliazione avesse valore definitivo e che l'attività del difensore dovesse essere remunerata anche per la fase decisoria, nonostante la mancanza di contestazioni. La Corte ha argomentato che, in assenza di contestazioni, il compenso per la fase decisoria è dovuto, in quanto l'attività del difensore non si esaurisce nella fase istruttoria. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari per una nuova pronuncia.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 24347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24347
    Data del deposito : 10 settembre 2024

    Testo completo