TRIB
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CANTATORE ELEONORA;
e da
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
VALSECCHI CAROLINA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra , Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. cittadina italiana e C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , cittadino italiano,
[...] C.F._2 matrimonio contratto secondo il rito concordatario il 30.07.1988 in Peschiera Borromeo, trascritto nel registro dello stato civile di Peschiera Borromeo al n. 37 , parte II , Serie A anno 1988;
Ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione e annotazione della sentenza che sarà emessa sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore trascrizione e annotazione nei comuni di rispettiva residenza e/o nascita, competenti, nonché le ulteriori incombenze.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. dichiarando di essere economicamente indipendenti.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 1 di 2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ritenute le condizioni concordate tra le parti non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Peschiera Borromeo (MI) il 30.07.1988, iscritto nei registri di Parte_2
Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo al n. 37, Parte II, Serie A, anno 1988;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 19/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CANTATORE ELEONORA;
e da
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
VALSECCHI CAROLINA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra , Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. cittadina italiana e C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , cittadino italiano,
[...] C.F._2 matrimonio contratto secondo il rito concordatario il 30.07.1988 in Peschiera Borromeo, trascritto nel registro dello stato civile di Peschiera Borromeo al n. 37 , parte II , Serie A anno 1988;
Ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione e annotazione della sentenza che sarà emessa sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore trascrizione e annotazione nei comuni di rispettiva residenza e/o nascita, competenti, nonché le ulteriori incombenze.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. dichiarando di essere economicamente indipendenti.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 1 di 2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ritenute le condizioni concordate tra le parti non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Peschiera Borromeo (MI) il 30.07.1988, iscritto nei registri di Parte_2
Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo al n. 37, Parte II, Serie A, anno 1988;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 19/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 2 di 2