Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615-1/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE
Il giudice designato, dott. Vittorio Carlomagno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1615-1/23 P.U., per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, relativo a
CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF , rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Miranda, con C.F._2
l'assistenza dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento OCC "A Tutela dell'Indebitato", in persona del referente avv. Carlo Miranda, visti il ricorso e la relazione dell'OCC allegata;
rilevato che sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Roma in relazione al luogo di residenza del ricorrente;
parte ricorrente risulta un “consumatore” ex art. 2 comma 1 lett. e) in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale o comunque in assenza di collegamenti di natura professionale con le società di cui è stato socio;
la domanda è corredata dell'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio, dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;
al ricorso è allegata relazione dell'OCC rispondente alle prescrizioni di contenuto previste dall'art. 68, comma 2 CCII e nella quale è dato atto sia dell'esecuzione degli interpelli previsti dal successivo comma 4, sia della ricorrenza in capo all'istante dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 69 comma 1 CCII, che afferma che le ipotesi di pagamento
questo giudice con decreto del 28.11.24 ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposto la pubblicazione della proposta e del piano e la comunicazione ai creditori;
l'OCC ha depositato relazione il 10.01.24 nella quale comunica che ha presentato osservazioni solo , area decentrata tassa automobilistica Parte_3
Lazio Nord e Lazio Sud, rilevando che al proprio credito si dovrebbe riconoscere il grado di privilegio generale su mobili – grado 20 ex artt. 2752, ultimo comma, c.c. e 2778 c.c. e s.m.i. e richiamando l'art. 67 comma CCII, che prevede “ È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione….”. il gestore in adesione a questa osservazione, poiché i beni mobili, su cui nasce il privilegio, non sono più nella proprietà degli istanti, facendo venire meno il principio della cd alternativa liquidatoria, si è limitato, condivisibilmente, alla attribuzione del grado di privilegio, riconoscendolo pertanto “privilegio generale su beni mobili” – grado 20, ma senza alcuna modifica né della percentuale né dei tempi di pagamento;
la medesima relazione ha confermato la fattibilità del piano di pagamento pubblicato;
dalla ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontrano, allo stato, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore, in ipotesi ostativi all'accesso alla procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII;
il ricorrente non risulta essere già' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, o avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e quindi che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII;
P.Q.M.
omologa il piano proposto da e Parte_1 Parte_2 ordina a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità; dispone la pubblicazione della presente sentenza a noma dell'art. 70 comma 1 e la sua comunicazione ai creditori;
dichiara chiusa la procedura. Roma. 12.01.25 Il Giudice
dott. Vittorio Carlomagno