Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 61 della legge reg. Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, va interpretato nel senso che la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in locazione semplice è legittima ove effettuata nei confronti di chi "sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare", senza che sia configurabile alcuna eccezione nel caso in cui l'immobile acquisito in proprietà da parte dell'assegnatario sia stato locato a terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2008, n. 8520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8520 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato MEREU PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MALATTIA BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PIETRO ANTONINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 533/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 15/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2008 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito, per la resistente, l'Avvocato COGLITORE EMANUELE, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI OL, assegnataria di un alloggio di residenza popolare in Meduno, con ricorso depositato in data 9/6/2000, proponeva opposizione avverso il provvedimento dell'A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone) di revoca dell'assegnazione di detto alloggio per aver la stessa ereditato un'immobile in Pordenone (già concesso in locazione a terzi dal suo dante causa).
L'adito Tribunale di Pordenone, costituitasi in giudizio l'Ater, con sentenza n. 933/2002, rigettava l'opposizione per quanto disposto dalla L.R. Friuli n. 75 del 1982, art. 61.
A seguito dell'appello della CI, che deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nel non considerare che la revoca dell'assegnazione era illegittima perché disposta sulla base di un immobile ereditato non usufruibile in quanto locato a terzi, costituitasi l'Ater, la Corte d'Appello di Trieste, con la decisione in esame n. 840/2003, depositata in data 5/11/2003, confermava quanto statuito in primo grado, rigettando il gravame;
affermava in particolare la Corte territoriale che "non ha alcuna rilevanza che l'alloggio sia occupato da un inquilino;
la norma parla di proprietà e non di disponibilità...nè importa che l'alloggio è stato venduto in quanto la CI rimane in possesso di una somma equivalente al valore dell'immobile ereditato".
Ricorre per cassazione la CI con due motivi;
resiste con controricorso l'Ater.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della L.R. n. 75 del 1982, Friuli-Venezia Giulia, art. 61, lett. A) e relativo difetto di motivazione, non avendo i giudici di secondo grado dato rilievo alla decisiva circostanza che l'immobile acquistato dalla CI in quanto locato a terzi non rientrava nella disponibilità della stessa.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce ancora violazione della L.R. n. 75 del 1982, Friuli-Venezia Giulia, art. 61, lett. A) e relativo difetto di motivazione, in relazione all'ulteriore profilo della ritenuta adeguatezza del suddetto immobile alle esigenze abitative dell'odierna ricorrente.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambi i sopraesposti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi aventi ad oggetto l'applicazione di detto art. 61 in ordine alla revoca per cui è processo.
Premesso che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato in ordine al decisivo punto della fondatezza della revoca dell'alloggio popolare in precedenza assegnato alla CI, in quanto divenuta proprietaria di un immobile, da un lato, non dando rilievo alla circostanza della locazione di tale immobile a terzi e, dall'altro, ritenendo lo stesso idoneo alle esigenze lavorative ed abitative della CI, non meritevole di accoglimento è il primo motivo mentre inammissibile è il secondo.
Infatti, in primo luogo, l'interpretazione della Corte territoriale della L.R. n. 75 del 1982, art. 61 risulta corretta nell'accertare la ratio di tale disposizione normativa che, alla lett. A), prevede, che legittima è la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione semplice nei confronti di chi "sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare": è evidente che il legislatore ha del tutto escluso, in ordine all'applicabilità della revoca in questione, l'eccezione del caso dell'immobile in proprietà locato a terzi, non solo sulla base del dato testuale di detta norma (ove si fa riferimento solo alla mera titolarità del diritto di proprietà su di un immobile, senza cenno alcuno ad una eventuale cessione in locazione), ma anche in virtù della individuazione del fine proposto dal legislatore nell'escludere dall'assegnazione di alloggi popolari persone fisiche comunque in grado da un punto di vista patrimoniale di far fronte alle proprie esigenze abitative. In secondo luogo è da osservarsi che la ritenuta "adeguatezza" del nuovo alloggio alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario, così come affermato nella sentenza in esame, è questio facti non ulteriormente esaminabile nella presente sede di legittimità (stante come detto nel caso di specie la sufficienza della motivazione). Le spese seguono alla soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese della presente fase che liquida in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008