Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2008, n. 8520
CASS
Sentenza 3 aprile 2008

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In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 61 della legge reg. Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, va interpretato nel senso che la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in locazione semplice è legittima ove effettuata nei confronti di chi "sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare", senza che sia configurabile alcuna eccezione nel caso in cui l'immobile acquisito in proprietà da parte dell'assegnatario sia stato locato a terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2008, n. 8520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8520
    Data del deposito : 3 aprile 2008

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