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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1377/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, contratto di assicurazione – pagamento indennizzo TRA
e , elettivamente domiciliati Parte_1 CP_1 in Salerno alla Via Eugenio Caterina n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Merrone, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORI E in persona del Legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, presso lo studio dell'avvocato Massimo Antici che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA NONCHE'
in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari n. 4, presso lo studio dell'avvocato Mario Panebianco che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6.2.2022, , in Parte_1 qualità di proprietaria dell'imbarcazione GO Aprea 50, denominata Pas De Deux, motorizzata Yanmar, numero di serie IT- FAS50009E414, e , CP_1 in qualità di rappresentante in Italia dalla prima, evocavano in giudizio la
[...]
al fine di sentirla condannare, al pagamento di euro Controparte_2
35.050,00 per i danni subiti al proprio natante, in occasione di un sinistro avvenuto all'interno del cantiere nautico, di proprietà della convenuta, sito in Torre Annunziata alla Via Solferino n. 9, il giorno 25.1.2021 alle ore 11,30 circa. A tal fine, hanno dedotto che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, a causa di un'erronea operazione di toccaggio, da parte degli addetti al cantiere, l'imbarcazione GO F.LL Aprea 50, denominata Pas De Deux, con 2 motori YANMAR, seriale n. IT-FAS50009E414, cadeva al suolo subendo danni ingenti alla “carena”, quantificati in euro 35.050,00. Il 2.3.2021, gli attori, a mezzo pec, inviavano domanda di risarcimento del danno e costituzione in mora alla invitandola a comunicare il Controparte_2 nominativo e i dati della eventuale compagnia assicurativa garante tale tipologia di sinistro (cfr. documentazione in atti). La convenuta, quindi, trasmetteva agli istanti il nominativo della compagnia assicuratrice, i quali, con ulteriore pec del 14.3.2021, procedevano a notificare la domanda di risarcimento del danno e di costituzione in mora alla Bene
Controparte_3
Veniva, così, aperto, dalla suddetta compagnia assicuratrice, procedimento per sinistro con n. 2021/BA0038901/Rif.ES del 25-01/2021 (Ag. 10010/0004/Polizza n. 10001040000787), con affidamento alla società STARGEST dell'attività di accertamento e quantificazione del danno subito dagli attori. Ebbene, l'ing. incaricato dalla compagnia assicurativa, Persona_1 procedeva ad effettuare perizia sull'imbarcazione - GO F.LL Aprea 50, n. seriale IT-FAS50009E414. A tale operazione peritale, però, non seguiva alcuna proposta risarcitoria nei confronti degli attori. Per questa ragione, Parte_1
e , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre
[...] CP_1
Annunziata, la al fine di sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti alla propria imbarcazione, per i motivi di cui è causa. La costituitasi regolarmente in giudizio, confermava la Controparte_2 verificazione del sinistro, e quindi, la caduta dell'imbarcazione, provocata dai dipendenti della propria società. Per queste ragioni, chiamava in causa la
[...]
al fine di tenerla indenne dal risarcimento dei danni dovuti Controparte_3 agli attori, in caso di accoglimento della domanda degli stessi, in forza della polizza assicurativa per l'attività d'impresa n. 10001040000787 BUSINESS (stipulata in data 29-10-2020). Ammessa la chiamata in causa del terzo (udienza del 105.2022), si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la la Controparte_3 quale eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda degli attori, per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, nonché, nel merito, chiedeva di essere estromessa dal presente giudizio, ritenendo non operativa la polizza invocata dalla , per i motivi dedotti in Controparte_2 atti, invitando, quindi, questo giudice al rigetto della domanda degli attori poiché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella prima memoria la
[...]
contestava quanto asserito dalla Controparte_2 CP_3 Controparte_3 sottolineando come il contratto assicurativo per la responsabilità civile, intercorrente tra le parti, si riferiva all'attività di Rimessaggio a secco per imbarcazioni da diporto, non assumendo rilievo, ai fini della copertura assicurativa, la sede dedotta nel testo della polizza. Negli stessi termini, la ribadiva quanto già dichiarato e Controparte_3 reiterava le proprie richieste. All'udienza del 11.4.2024 il giudicante, letta la relazione del c.t.u. redatta dall'ing.
esente da vizi e meritevole di pieno consenso, formulava proposta Persona_2 conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale aderivano gli attori e la
[...]
(documentazione depositata il 3.10.2024 e il 4.10.2024) ma non la CP_2
Controparte_4
All'udienza del 20.2.2025 la causa era riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improponibilità dell'atto di citazione, proposta dalla per il mancato esperimento Controparte_3 della negoziazione assistita obbligatoria, ex art. 3, d.l. 132/2014. Il giudicante, invero, all'udienza del 27.10.2022, dopo aver rilevato che la presente controversia rientra tra quelle assoggettate alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3, d.l. 132/2014, trattandosi di un'azione relativa a una condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00, assegnava alle parti il termine di giorni quindici, decorrenti dal 2.11.2022, per intraprendere la procedura di negoziazione assistita. Gli attori, con pec del 6.11.2022, notificavano regolarmente alla e alla Controparte_2 Controparte_3
l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita (cfr. documentazione allegata), cui le parti non davano, tuttavia, seguito. Pertanto, la condizione di procedibilità risulta assolta.
3. Nel merito, la convenuta non ha contestato l'esistenza dei fatti per cui è causa, né, tantomeno, il nesso di causalità tra gli stessi e i danni riportati al GO Aprea 50, denominato Pas De Deux, motorizzato Yanmar, numero di serie IT- FAS50009E414, di proprietà degli istanti. La Suprema Corte, con ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, si è pronunciata rispetto al principio di non contestazione, già previsto dall'art. 115 c.p.c., stabilendo che: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. Pertanto, devono intendersi provati i fatti costituitivi del sinistro, così come confermati dalla relazione tecnica redatta dal CTU, depositata il Persona_2
6.4.2024. Dalla stessa è emerso come: “E' stato possibile individuare compiutamente il natante come “Sorrento 50” prodotto nel Maggio 2014 dai cantieri . CP_5 Quanto riportato in atti è coerente con le testimonianze fotografiche. I danni lamentati constano in un cedimento puntuale del fasciame più esterno del sottochiglia e la dinamica è compatibile con un errato taccaggio dell'imbarcazione in fase di posa. Il danno complessivo ammonta, a parere dello scrivente, a 11.450,00
€ + IVA stante quanto è stato possibile ricostruire dalle produzioni di parte e dal confronto con i CTP” (pag. 17 della relazione peritale). Per queste ragioni la domanda attorea proposta dagli attori nei confronti della è fondata e merita accoglimento. Controparte_2
4. Tanto premesso sull'an della pretesa, relativamente al quantum dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio - redatta dall'ingegnere depositata il Persona_2
6.4.2024, - il consulente, dopo aver descritto lo stato dell'imbarcazione ha affermato che “Il danno complessivo ammonta, a parere dello scrivente, a euro 11.450,00 + IVA stante quanto è stato possibile ricostruire dalle produzioni di parte e dal confronto con i CTP” (pag. 17 della c.t.u.). Tale importo, quindi, costituisce l'ammontare del pregiudizio all'imbarcazione di proprietà di . Parte_1
Al danneggiato viene quindi attribuita a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 14.579,00 (euro 11.950,00+IVA al 22%).
4.1. Oltre a tale importo, all'attore va attribuita anche la somma di euro 269,97 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca della costituzione in mora e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto sopra, la convenuta va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 14.848,97 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. La ha chiamato in garanzia la società Controparte_2 [...] al fine di essere tenuta indenne nel presente giudizio dal Controparte_3 risarcimento dei danni dovuti agli attori. La compagnia assicuratrice pur non avendo contestato né di aver sottoscritto con l'attrice la polizza assicurativa, né il pagamento dei relativi premi, ha, invece, negato la sussistenza dei presupposti per l'operatività della polizza. In particolare, la in virtù della polizza n. Controparte_3
10001040000787, ha eccepito la omessa copertura assicurativa dei fatti causativi dell'evento dal momento che a pagina 3 della polizza assicurativa, nel riquadro riferito alla sede assicurata, è stato indicato il Comune di Castellammare di Stabia, via Rispoli n. 42, in luogo della sede in cui si è verificato il sinistro, ovvero Torre Annunziata, via Solferino n.
9. La compagnia assicurativa ha specificato, altresì, che a pagina 1 del contratto, prodotto nel presente giudizio dalla è indicata come Controparte_2
'allegata' la scheda di polizza, e a pagina 4, nel riquadro responsabilità civile, è specificata tra le condizioni speciali operanti la dicitura “NESSUNA”.
5.1. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, si ricorda che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore" (Cass. n. 1558/2018, cfr. anche Cass. n. 15630/2018; n. 30656/2017; n. 6548/2013). L'assicurato ha, dunque, l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto;
una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
5.2. Nel caso di specie, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti (copia della polizza, contratto di assicurazione e relazione del c.t.u.), può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione e si valuta, altresì, dimostrato che tale evento rientri tra i rischi compresi nella polizza assicurativa diretta, appunto, a coprire i danni a terzi derivanti dalla specifica attività esercitata della società assicurata. Difatti, dal contenuto del contratto di assicurazione (pagina 28) emerge che, le condizioni speciali, operanti esclusivamente se attivata la garanzia, mediante esplicito richiamo nella scheda di Polizza, vengono applicate al rapporto assicurativo limitatamente “all'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza”. A tal proposito, va precisato che, a pagina tre della polizza, non è stata richiamata alcuna tra le già menzionate condizione speciali. Pertanto, deve concludersi che non vi siano condizioni di tal genere operanti nel rapporto assicurativo intercorso tra la convenuta e la Controparte_3
Sulla base di tali premesse, devono, quindi, considerarsi attive nel rapporto assicurativo in oggetto, le sole condizioni particolari (sempre operanti), previste a pagina 26, lettera c, del contratto di assicurazione. Tali condizioni sono incluse nel Capitolo 3, del contratto di assicurazione, dedicato alla RESPONSABILITA' CIVILE (Responsabilità civile verso terzi, art 3.1), e per il quale è prevista una disciplina specifica. In particolare è previsto che: “La Società si obbliga a tenere indenne l' , se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Parte_2
Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza”. Nella fattispecie, quindi, la copertura assicurativa è ancorata all'attività svolta dall'impresa assicurata e dedotta esplicitamente nella polizza (cfr. testo appendice ove si legge espressamente “Si precisa che l'attività svolta dalla ditta contraente/assicurata è quella di rimessaggio a secco per imbarcazioni da diporto”) e, conseguentemente, alla sede ove tale attività viene esercitata, essendo il luogo di svolgimento dell'attività presupposto di operatività delle condizioni assicurative medesime. Difatti, avendo la concluso il contratto di Controparte_2 assicurazione, come già sottolineato, specificamente per “l'attività di rimessaggio a secco per imbarcazioni da diporto” (appendice generica n.1), ed essendo la predetta attività pacificamente svolta esclusivamente presso la sede di Torre Annunziata alla Via Solferino n. 9, il giudicante ritiene la più volte richiamata polizza perfettamente operante nel caso di specie, quantunque nella stessa sia indicata, accanto alla denominazione della ditta assicurata, la sua sede sociale in Castellammare di Stabia alla via A. Rispoli n. 42. Del resto, una conclusione differente sarebbe del tutto irragionevole dal momento che laddove rilevasse ai fini assicurativi l'indicazione della sede sociale, in luogo di quella di svolgimento effettivo dell'attività, il rapporto contrattuale de quo, sorto proprio al fine di garantire la ditta assicurata dai rischi connessi alla propria attività di rimessaggio delle imbarcazioni (evidentemente nel corso della custodia e delle lavorazioni delle stesse), non avrebbe alcuna ragion d'essere. Per le motivazioni chiarite, l'evento causativo del sinistro in oggetto deve intendersi rientrante nelle condizioni assicurative dedotte nel contratto intercorrente tra le parti, con la conseguente piena operatività della copertura assicurativa. Non è, altresì, previsto in contratto alcuno scoperto del 10% ovvero franchigia. Pertanto, la domanda proposta dalla di essere Controparte_2 manlevata dal risarcimento del danno e da tutte le altre spese derivanti dal presente giudizio, nei confronti della deve considerarsi Controparte_3 fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Ne deriva che la va condannata a manlevare la Controparte_3 [...] di tutto quanto la stessa sarà tenuta a versare in favore di Controparte_2
e in esecuzione della presente Parte_1 CP_1 pronuncia.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, conformemente alla nota spese in atti, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Stefania Merrone ex art. 93 c.p.c.
6.1. Anche nei rapporti tra la convenuta e la terza Controparte_2 chiamata in causa le spese di lite seguono il regime Controparte_3 della soccombenza della seconda e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della compagnia assicurativa, le cui ragioni esplicitate non si condividono per le motivazioni in precedenza esposte, con conseguente decisione nei medesimi termini di cui alla proposta, le stesse si liquidano secondo i parametri tra i medi e i massimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.800,00; fase decisionale, euro 2.552,00).
6.2. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_2 persona del procuratore speciale p.t., al pagamento in favore di
[...]
e della complessiva somma di euro Parte_1 CP_1
14.848,97 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B. condanna la in persona del procuratore speciale Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro
[...] CP_1
5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Stefania Merrone dichiaratasi antistataria;
C. accoglie la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_2 confronti della e, per l'effetto, condanna la Controparte_3 [...]
in persona del procuratore speciale p.t., a manlevare la Controparte_3 di tutto quanto sarà tenuta a pagare in esecuzione Controparte_2 della presente pronuncia;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della Controparte_2
[...]
E. condanna la in persona del procuratore speciale Controparte_3
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_2 che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 6.048,00, per
[...] compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 12 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
e , elettivamente domiciliati Parte_1 CP_1 in Salerno alla Via Eugenio Caterina n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Merrone, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORI E in persona del Legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, presso lo studio dell'avvocato Massimo Antici che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA NONCHE'
in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari n. 4, presso lo studio dell'avvocato Mario Panebianco che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6.2.2022, , in Parte_1 qualità di proprietaria dell'imbarcazione GO Aprea 50, denominata Pas De Deux, motorizzata Yanmar, numero di serie IT- FAS50009E414, e , CP_1 in qualità di rappresentante in Italia dalla prima, evocavano in giudizio la
[...]
al fine di sentirla condannare, al pagamento di euro Controparte_2
35.050,00 per i danni subiti al proprio natante, in occasione di un sinistro avvenuto all'interno del cantiere nautico, di proprietà della convenuta, sito in Torre Annunziata alla Via Solferino n. 9, il giorno 25.1.2021 alle ore 11,30 circa. A tal fine, hanno dedotto che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, a causa di un'erronea operazione di toccaggio, da parte degli addetti al cantiere, l'imbarcazione GO F.LL Aprea 50, denominata Pas De Deux, con 2 motori YANMAR, seriale n. IT-FAS50009E414, cadeva al suolo subendo danni ingenti alla “carena”, quantificati in euro 35.050,00. Il 2.3.2021, gli attori, a mezzo pec, inviavano domanda di risarcimento del danno e costituzione in mora alla invitandola a comunicare il Controparte_2 nominativo e i dati della eventuale compagnia assicurativa garante tale tipologia di sinistro (cfr. documentazione in atti). La convenuta, quindi, trasmetteva agli istanti il nominativo della compagnia assicuratrice, i quali, con ulteriore pec del 14.3.2021, procedevano a notificare la domanda di risarcimento del danno e di costituzione in mora alla Bene
Controparte_3
Veniva, così, aperto, dalla suddetta compagnia assicuratrice, procedimento per sinistro con n. 2021/BA0038901/Rif.ES del 25-01/2021 (Ag. 10010/0004/Polizza n. 10001040000787), con affidamento alla società STARGEST dell'attività di accertamento e quantificazione del danno subito dagli attori. Ebbene, l'ing. incaricato dalla compagnia assicurativa, Persona_1 procedeva ad effettuare perizia sull'imbarcazione - GO F.LL Aprea 50, n. seriale IT-FAS50009E414. A tale operazione peritale, però, non seguiva alcuna proposta risarcitoria nei confronti degli attori. Per questa ragione, Parte_1
e , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre
[...] CP_1
Annunziata, la al fine di sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti alla propria imbarcazione, per i motivi di cui è causa. La costituitasi regolarmente in giudizio, confermava la Controparte_2 verificazione del sinistro, e quindi, la caduta dell'imbarcazione, provocata dai dipendenti della propria società. Per queste ragioni, chiamava in causa la
[...]
al fine di tenerla indenne dal risarcimento dei danni dovuti Controparte_3 agli attori, in caso di accoglimento della domanda degli stessi, in forza della polizza assicurativa per l'attività d'impresa n. 10001040000787 BUSINESS (stipulata in data 29-10-2020). Ammessa la chiamata in causa del terzo (udienza del 105.2022), si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la la Controparte_3 quale eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda degli attori, per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, nonché, nel merito, chiedeva di essere estromessa dal presente giudizio, ritenendo non operativa la polizza invocata dalla , per i motivi dedotti in Controparte_2 atti, invitando, quindi, questo giudice al rigetto della domanda degli attori poiché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella prima memoria la
[...]
contestava quanto asserito dalla Controparte_2 CP_3 Controparte_3 sottolineando come il contratto assicurativo per la responsabilità civile, intercorrente tra le parti, si riferiva all'attività di Rimessaggio a secco per imbarcazioni da diporto, non assumendo rilievo, ai fini della copertura assicurativa, la sede dedotta nel testo della polizza. Negli stessi termini, la ribadiva quanto già dichiarato e Controparte_3 reiterava le proprie richieste. All'udienza del 11.4.2024 il giudicante, letta la relazione del c.t.u. redatta dall'ing.
esente da vizi e meritevole di pieno consenso, formulava proposta Persona_2 conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale aderivano gli attori e la
[...]
(documentazione depositata il 3.10.2024 e il 4.10.2024) ma non la CP_2
Controparte_4
All'udienza del 20.2.2025 la causa era riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improponibilità dell'atto di citazione, proposta dalla per il mancato esperimento Controparte_3 della negoziazione assistita obbligatoria, ex art. 3, d.l. 132/2014. Il giudicante, invero, all'udienza del 27.10.2022, dopo aver rilevato che la presente controversia rientra tra quelle assoggettate alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3, d.l. 132/2014, trattandosi di un'azione relativa a una condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00, assegnava alle parti il termine di giorni quindici, decorrenti dal 2.11.2022, per intraprendere la procedura di negoziazione assistita. Gli attori, con pec del 6.11.2022, notificavano regolarmente alla e alla Controparte_2 Controparte_3
l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita (cfr. documentazione allegata), cui le parti non davano, tuttavia, seguito. Pertanto, la condizione di procedibilità risulta assolta.
3. Nel merito, la convenuta non ha contestato l'esistenza dei fatti per cui è causa, né, tantomeno, il nesso di causalità tra gli stessi e i danni riportati al GO Aprea 50, denominato Pas De Deux, motorizzato Yanmar, numero di serie IT- FAS50009E414, di proprietà degli istanti. La Suprema Corte, con ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, si è pronunciata rispetto al principio di non contestazione, già previsto dall'art. 115 c.p.c., stabilendo che: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. Pertanto, devono intendersi provati i fatti costituitivi del sinistro, così come confermati dalla relazione tecnica redatta dal CTU, depositata il Persona_2
6.4.2024. Dalla stessa è emerso come: “E' stato possibile individuare compiutamente il natante come “Sorrento 50” prodotto nel Maggio 2014 dai cantieri . CP_5 Quanto riportato in atti è coerente con le testimonianze fotografiche. I danni lamentati constano in un cedimento puntuale del fasciame più esterno del sottochiglia e la dinamica è compatibile con un errato taccaggio dell'imbarcazione in fase di posa. Il danno complessivo ammonta, a parere dello scrivente, a 11.450,00
€ + IVA stante quanto è stato possibile ricostruire dalle produzioni di parte e dal confronto con i CTP” (pag. 17 della relazione peritale). Per queste ragioni la domanda attorea proposta dagli attori nei confronti della è fondata e merita accoglimento. Controparte_2
4. Tanto premesso sull'an della pretesa, relativamente al quantum dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio - redatta dall'ingegnere depositata il Persona_2
6.4.2024, - il consulente, dopo aver descritto lo stato dell'imbarcazione ha affermato che “Il danno complessivo ammonta, a parere dello scrivente, a euro 11.450,00 + IVA stante quanto è stato possibile ricostruire dalle produzioni di parte e dal confronto con i CTP” (pag. 17 della c.t.u.). Tale importo, quindi, costituisce l'ammontare del pregiudizio all'imbarcazione di proprietà di . Parte_1
Al danneggiato viene quindi attribuita a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 14.579,00 (euro 11.950,00+IVA al 22%).
4.1. Oltre a tale importo, all'attore va attribuita anche la somma di euro 269,97 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca della costituzione in mora e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto sopra, la convenuta va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 14.848,97 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. La ha chiamato in garanzia la società Controparte_2 [...] al fine di essere tenuta indenne nel presente giudizio dal Controparte_3 risarcimento dei danni dovuti agli attori. La compagnia assicuratrice pur non avendo contestato né di aver sottoscritto con l'attrice la polizza assicurativa, né il pagamento dei relativi premi, ha, invece, negato la sussistenza dei presupposti per l'operatività della polizza. In particolare, la in virtù della polizza n. Controparte_3
10001040000787, ha eccepito la omessa copertura assicurativa dei fatti causativi dell'evento dal momento che a pagina 3 della polizza assicurativa, nel riquadro riferito alla sede assicurata, è stato indicato il Comune di Castellammare di Stabia, via Rispoli n. 42, in luogo della sede in cui si è verificato il sinistro, ovvero Torre Annunziata, via Solferino n.
9. La compagnia assicurativa ha specificato, altresì, che a pagina 1 del contratto, prodotto nel presente giudizio dalla è indicata come Controparte_2
'allegata' la scheda di polizza, e a pagina 4, nel riquadro responsabilità civile, è specificata tra le condizioni speciali operanti la dicitura “NESSUNA”.
5.1. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, si ricorda che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore" (Cass. n. 1558/2018, cfr. anche Cass. n. 15630/2018; n. 30656/2017; n. 6548/2013). L'assicurato ha, dunque, l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto;
una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
5.2. Nel caso di specie, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti (copia della polizza, contratto di assicurazione e relazione del c.t.u.), può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione e si valuta, altresì, dimostrato che tale evento rientri tra i rischi compresi nella polizza assicurativa diretta, appunto, a coprire i danni a terzi derivanti dalla specifica attività esercitata della società assicurata. Difatti, dal contenuto del contratto di assicurazione (pagina 28) emerge che, le condizioni speciali, operanti esclusivamente se attivata la garanzia, mediante esplicito richiamo nella scheda di Polizza, vengono applicate al rapporto assicurativo limitatamente “all'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza”. A tal proposito, va precisato che, a pagina tre della polizza, non è stata richiamata alcuna tra le già menzionate condizione speciali. Pertanto, deve concludersi che non vi siano condizioni di tal genere operanti nel rapporto assicurativo intercorso tra la convenuta e la Controparte_3
Sulla base di tali premesse, devono, quindi, considerarsi attive nel rapporto assicurativo in oggetto, le sole condizioni particolari (sempre operanti), previste a pagina 26, lettera c, del contratto di assicurazione. Tali condizioni sono incluse nel Capitolo 3, del contratto di assicurazione, dedicato alla RESPONSABILITA' CIVILE (Responsabilità civile verso terzi, art 3.1), e per il quale è prevista una disciplina specifica. In particolare è previsto che: “La Società si obbliga a tenere indenne l' , se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Parte_2
Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza”. Nella fattispecie, quindi, la copertura assicurativa è ancorata all'attività svolta dall'impresa assicurata e dedotta esplicitamente nella polizza (cfr. testo appendice ove si legge espressamente “Si precisa che l'attività svolta dalla ditta contraente/assicurata è quella di rimessaggio a secco per imbarcazioni da diporto”) e, conseguentemente, alla sede ove tale attività viene esercitata, essendo il luogo di svolgimento dell'attività presupposto di operatività delle condizioni assicurative medesime. Difatti, avendo la concluso il contratto di Controparte_2 assicurazione, come già sottolineato, specificamente per “l'attività di rimessaggio a secco per imbarcazioni da diporto” (appendice generica n.1), ed essendo la predetta attività pacificamente svolta esclusivamente presso la sede di Torre Annunziata alla Via Solferino n. 9, il giudicante ritiene la più volte richiamata polizza perfettamente operante nel caso di specie, quantunque nella stessa sia indicata, accanto alla denominazione della ditta assicurata, la sua sede sociale in Castellammare di Stabia alla via A. Rispoli n. 42. Del resto, una conclusione differente sarebbe del tutto irragionevole dal momento che laddove rilevasse ai fini assicurativi l'indicazione della sede sociale, in luogo di quella di svolgimento effettivo dell'attività, il rapporto contrattuale de quo, sorto proprio al fine di garantire la ditta assicurata dai rischi connessi alla propria attività di rimessaggio delle imbarcazioni (evidentemente nel corso della custodia e delle lavorazioni delle stesse), non avrebbe alcuna ragion d'essere. Per le motivazioni chiarite, l'evento causativo del sinistro in oggetto deve intendersi rientrante nelle condizioni assicurative dedotte nel contratto intercorrente tra le parti, con la conseguente piena operatività della copertura assicurativa. Non è, altresì, previsto in contratto alcuno scoperto del 10% ovvero franchigia. Pertanto, la domanda proposta dalla di essere Controparte_2 manlevata dal risarcimento del danno e da tutte le altre spese derivanti dal presente giudizio, nei confronti della deve considerarsi Controparte_3 fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Ne deriva che la va condannata a manlevare la Controparte_3 [...] di tutto quanto la stessa sarà tenuta a versare in favore di Controparte_2
e in esecuzione della presente Parte_1 CP_1 pronuncia.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, conformemente alla nota spese in atti, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Stefania Merrone ex art. 93 c.p.c.
6.1. Anche nei rapporti tra la convenuta e la terza Controparte_2 chiamata in causa le spese di lite seguono il regime Controparte_3 della soccombenza della seconda e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della compagnia assicurativa, le cui ragioni esplicitate non si condividono per le motivazioni in precedenza esposte, con conseguente decisione nei medesimi termini di cui alla proposta, le stesse si liquidano secondo i parametri tra i medi e i massimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.800,00; fase decisionale, euro 2.552,00).
6.2. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_2 persona del procuratore speciale p.t., al pagamento in favore di
[...]
e della complessiva somma di euro Parte_1 CP_1
14.848,97 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B. condanna la in persona del procuratore speciale Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro
[...] CP_1
5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Stefania Merrone dichiaratasi antistataria;
C. accoglie la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_2 confronti della e, per l'effetto, condanna la Controparte_3 [...]
in persona del procuratore speciale p.t., a manlevare la Controparte_3 di tutto quanto sarà tenuta a pagare in esecuzione Controparte_2 della presente pronuncia;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della Controparte_2
[...]
E. condanna la in persona del procuratore speciale Controparte_3
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_2 che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 6.048,00, per
[...] compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 12 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo