Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'esito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.13141 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. LELLA L Parte_1 ricorrente avv. F TOFFOLETTO, R DE LUCA TARNAJO, E , Controparte_1 CP_2
G MALTA resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la società intimata chiedendo: di accertare il diritto a che la voce AFAC – euro mensili 20,00 per il liv.I ccnl di cui all'art. 109 CCNL Vigilanza privata, venisse ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della busta paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il TFR;
la condanna della stessa società a corrispondere tale indennità sin dall'assunzione o comunque da luglio
2016 a giugno 2021 nel salario unico di cui all'art. 106 CCNL di conseguenza nella retribuzione normale di cui all'art. 105 cit. CCNL con incidenza su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro ed il cui importo sarà quantificato in separato giudizio da avviare nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio la società intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza anche nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mette conto richiamare i rilievi svolti dalla Sezione nella sentenza n. 2796/2024 su una fattispecie analoga a quella di che trattasi che di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc: “Con ricorso del 14.1.2022 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “ 1. Previo riconoscimento della voce stipendiale AFAC (acconti futuri aumenti contrattuali) di cui all'art.109 e/o 142 del
2. Per l'effetto condannare parte resistente a corrispondere al ricorrente tale indennità includendola sin dall'assunzione nel salario unico di cui all'art. 106 del CCNL e di conseguenza nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del medesimo contratto con incidenza su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la “retribuzione normale di lavoro” e il cui importo sarà quantificato in separato giudizio di cui si fa espressa riserva di instaurazione;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ” Si costituiva la parte convenuta domandando il rigetto delle avverse pretese. All'esito dell' odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa . Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso in esame, è pacifico, i n quanto non contestato, che l'odierna resistente abbia effettivamente erogato le somme mensili di € 20,00 ( ex art. 109 CCNL). Tanto si evince anche dalle buste paga in atti, seppur concernenti l'annualità 2019. È altresì pacifico che l'odierno ricorrente abbia percepito l'importo di € 450,00 a titolo di una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale nelle mensilità di febbraio
2013, 2014 e 2015. Tutto ciò premesso, preme richiamare la disciplina applicabile al caso in esame. Ai sensi dell'art.109, rubricato “Copertura Economica”, del CCNL di Settore (in atti), le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi. Inoltre, ai sensi del successivo art. 144, rubricato “Procedure per il rinnovo del CCNL ”, durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel e se successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109. Come evidenziato sul punto dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli del 08.11.2023, riversata in atti dall'odierna resistente) su fattispecie analoga a quella che ci occupa, le cui motivazioni si richiamano e condividono,“tale elemento retributivo, dunque, altro non è che un'indennità (già determinata nel quantum) corrisposta a titolo di vacanza contrattuale. Ed, infatti, seppure la copertura economica di cui all'art. 109 è stata introdotta al fine di limitare il pregiudizio in capo ai lavoratori in ragione del perdurare delle trattative di rinnovo sindacale, ciò non significa, in alcun modo, che tale elemento retributivo debba incidere
2 sugli istituti retributivi indiretti. In proposito le parti sociali si sono, correttamente, limitate a qualificare l'importo da corrispondere ai lavoratori successivamente al 1° marzo 2016 quale “copertura economica” e non già quale aumento retributivo “tabellare” tout court. L'art. 144 CCNL ricalca testualmente il testo dell'accordo interconfederale del 1993 nonché l'art. 145 del precedente CCNL del 2006 che aveva introdotto l'istituto della c.d. indennità di vacanza contrattuale e richiama, espressamente, la c.d. vacanza contrattuale prevedendo, testualmente, che “ In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”. Dal tenore delle norme emerge, quindi, con chiarezza che le parti sociali hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale così ricalcando, pedissequamente, quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 1993 che aveva, appunto, introdotto l'istituto del la vacanza contrattuale. Rispetto a tale accordo sono cambiate unicamente le modalità per la determinazione del quantum dovuto, non certo la natura e la ratio dell'istituto. Trattandosi di indennità la stessa non può, pertanto, che essere posta nella “parte bassa” della busta paga e della stessa non si deve tenere conto ai fini della determinazione delle voci retributive indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio
(straordinario, festività, mensilità supplementari, TFR). In proposito sono richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le considerazioni espresse, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, dal Tribunale di
Venezia con sentenza n. 40 del 25 gennaio 2019, il quale, del tutto condivisibilmente, ha evidenziato come “A prescindere da ogni considerazione sulla natura indennitaria o retributiva dell'emolumento previsto dall'art.109 CCNL, nella valutazione della pretesa attorea assume valore dirimente il carattere “provvisorio” dell'“Acconto sui futuri aumenti contrattuali”. Il carattere “provvisorio” è sancito non solo dal cit. art.109 CCNL, ove espressamente si prevede che l'importo venga erogato “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali”, ma altresì dall'art.144
CCNL 2013 – 2015, in cui si esplicita che “in assenza di accordo sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale”. Se così è, se in sostanza tale elemento è una sorta di “anticipazione” provvisoria e contingente prevista al fine di tutelare i lavoratori in caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali, ma suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale, ogni valutazione sulla correttezza nell'applicazione degli aumenti retributivi dovrà e potrà essere effettuata solo alla luce di quanto disporrà il rinnovato CCNL. In tal senso si è già espressa la S.C. con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale (v. Cass. n. 14595/2014), che ha sottolineato che, trattandosi di mera anticipazione, “non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale”. Né, d'altra parte, sono condivisibili le argomentazioni attoree in merito all'asserita diversità tra indennità di vacanza contrattuale e AFAC, diversità che giustificherebbe la prospettata incidenza sulle voci variabili della retribuzione. In realtà le parti sociali, anche con riguardo all'AFAC, hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, esattamente come previsto dall'Accordo Interconfederale del 1993, che aveva,
3 appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale. Rispetto a tale accordo sono cambiate le modalità per la determinazione del quantum dovuto, ma non è stata modificata né la natura, né la finalità dell'istituto”.Fermo restando quanto sopra, ad ulteriore testuale conferma del fatto che la voce c.d. AFAC di cui all'art. 109 CCNL non incida sul compenso per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR si consideri che le norme contrattuali che disciplinano tali istituti non prevedono che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL sia da inserire nella base di calcolo della retribuzione utile alla loro determinazione. Le norme contrattuali in tema di TFR, straordinari e mensilità aggiuntive sono assolutamente chiare e specifiche nel prevedere quali siano gli elementi retributivi da considerare ai fini della loro determinazione e nell'elencazione di tali elementi non v'è traccia alcuna della copertura economica di cui all'art. 109 CCNL. L'art.116 in tema di lavoro straordinario prevede: “Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali...” L'art. 117 in tema di mensilità supplementari stabilisce che “Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108 . Ogni anno, entro il 15
Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. L'art. 141 CCNL in tema di TFR così prevede: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale indennità di contingenza eventuali terzi elementi di cui all'art. 110 eventuali scatti di anzianità tredicesima e quattordicesima eventuali superminimi ed assegni "ad personam"quota integrativa territoriale (QU.I.T.) Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”. Dalla lettura delle suddette norme emerge con chiarezza che, per ciascun istituto, siano stati indicati, espressamente ed analiticamente, gli elementi retributivi da prendere in considerazione ai fini della loro determinazione;
in tutti i casi, però, mai è indicata la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL. Di talchè tale elemento non deve incidere ai fini della determinazione degli istituti retributivi indiretti (straordinario, TFR e mensilità supplementari).Il CCNL di settore è, infatti, estremamente chiaro nello stabilire, per ogni istituto retributivo indiretto, quali siano gli elementi che concorrono alla sua determinazione;
ne deriva, attesa anche la pacifica inesistenza di un principio di c.d. omnicomprensività della retribuzione che non possono rientrare nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti elementi (quale la citata copertura economica di cui all'art. 109 CCNL) che non siano espressamente indicati nelle norme contrattuali “. Discende da quanto finora dedotto che la pretesa attorea è infondata e pertanto il ricorso proposto va rigettato integralmente.
2. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
4 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
3. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti attesa l'opinabilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 12.5.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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