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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5660/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Nicosia, Parte_1
come da mandato in atti
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' CP_1
avv. Sara Di Bisceglie, come da mandato in atti
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.7.23 la proponeva appello avverso Pt_1
alla sentenza n. 1121/23 depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 31.1.23, con la quale era stata rigettata la propria domanda di attribuzione della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/24 a fronte del ritardo di un volo aereo sulla tratta
Dublino – Bergamo;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, afferente un contratto concluso mediante formulari, che il giudice di prime cure avesse disatteso la propria istanza, ritenendo il ritardo dettato da eccezionali ed imprevedibili condizioni metereologiche, sebbene l'appellata, limitatasi a depositare in giudizio un documento non ufficiale, redatto dal proprio personale e dal tenore generico, non avesse soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata;
ascriveva il mancato rispetto dell'orario di partenza del volo ad una serie di ritardi via via accumulati dallo stesso aereomobile che aveva viaggiato su diverse tratte il 5.6.22; rimarcava, ancora che il vettore non avesse fornito alcun riscontro in ordine all'adozione di misure atte ad evitare la modifica dei piani di volo della tratta su cui ella aveva viaggiato e sulle precedenti;
instava, pertanto, per la riforma della statuizione impugnata mediante attribuzione della compensazione richiesta e condanna della compagnia aerea alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
costituendosi con comparsa depositata in data 17.11.23, evidenziava che CP_1
il mancato rispetto dell'orario di partenza del volo dell'attrice fosse conseguito al ritardo del volo antecedente operato dallo stesso aereomobile, cagionato da un situazione metereologica caratterizzata da temporali e fulmini presso lo scalo di
Bergamo; prospettava l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 339 comma 3 c.p.c. in ragione del valore della controversia;
assumeva l'incompetenza dell'Ufficio adito ex art. 261/04, indicando che il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato presso gli uffici del luogo di arrivo o di partenza del volo su cui l'appellante aveva viaggiato;
segnalava che, ai sensi della convenzione di Montreal, risultasse, altresì, competente il luogo in cui il vettore aveva sede;
rimarcava che il foro del consumatore non fosse applicabile ai contratti di trasporto;
ribadiva l'incidenza, oltre che del ritardo occorso sul volo precedente operato dallo stesso velivolo, delle condizioni avverse nella zona ove era situato l' aeroporto di partenza;
ascriveva valore di prova legale al documento prodotto al fine di comprovare l'assetto meteorologico alla data del 5.6.22 ; invocava la declaratoria di inammissibilità del gravame ed, in via gradata, ne chiedeva il rigetto. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17.7.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'inammissibilità dell'appello, giovi osservare come a norma dell'art. 339 c.p.c. le sentenze pronunciate secondo equità possano essere appellate per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Ai sensi del disposto di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., il Giudice di Pace pronuncia sempre secondo equità nei giudizi di valore inferiore ad € 1.100,00, salva la deroga per i rapporti negoziali conclusi mediante formulari;
tale norma prevede un' ipotesi di cd. equità necessaria ( cfr. Cass. civ. sent. n. 769/21) in virtù della quale risulta irrilevante l'adozione di riferimenti giuridici nell'articolazione dell'iter motivazionale, dovendosi in tal caso presumersi la corrispondenza della norma giuridica applicata alla sottesa regola di equità ( cfr. Cass. civ. sent. n. 4890/07, 26528/06 e 4079/05).
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, parte appellante non ha agito in via contrattuale ponendo a base della pretesa il contratto di trasporto il cui biglietto è stato acquistato dall'appellante online - forma di contrattazione che, evidentemente, concretizza l'adesione del cliente alle condizioni generali prestabilite dal solo vettore, siccome ostativa ad agni possibilità di trattativa e, rispetto alla quale, la deroga al criterio dell'equità va ancorata alla necessità di evitare soluzioni difformi a fronte di una regolamentazione convenzionale analoga ( cfr. Cass. civ. sent. n. 1024/12); la Pt_1
ha, invece, chiesto l'attribuzione dell'indennizzo previsto dal reg. 261/04, rispetto al quale la vicenda contrattuale intercorsa tra le parti ha natura di mero presupposto, sicchè la pronuncia in esame non può ritenersi emessa, rispetto alla cennata previsione, secondo diritto;
pertanto, la medesima risulta passibile di appello per le sole specifiche censure innanzi delineate, al cui novero non possono ricondursi le contestazioni in ordine all'adempimento dell'onere probatorio circa la prova liberatoria contemplata dal prefato regolamento che la ha formulato nell'atto Pt_1
introduttivo.
Per mero tuziorismo, risultando il prefato profilo assorbente, giovi osservare come, comunque, l'ufficio adito risultasse incompetente per territorio rispetto alla domanda formulata dalla;
ed invero, come puntualizzato dalla corte nomofilattica “la Pt_1
domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento 261/04 sia soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Reg. 1215/12; poichè la suddetta domanda scaturisce da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta alla competenza del giudice del luogo "in cui i servii sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto", ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), secondo trattino, Reg. 1215/12.Tale norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte giust. UE sez. IV, 9.7.2009, in causa C-204/08, Rado).”
( cfr. in merito Cass. civ. sent. n. 24632/20, con la quale , altresì, è stato rilevato che l'applicabilità del foro del consumatore sia esclusa ai sensi dell'art. 17 comma 3 reg.
1215/12 e che la convenzione di Monteral sia applicabile nella sola ipotesi di domanda di ristoro dei danni da inadempimento contrattuale).
Il gravame, in ossequio ai cennati rilievi, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, parametrate alla consistenza dell'attività svolta, alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate ed al valore del procedimento, seguono la soccombenza dell'appellata.
P.T.M. il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) visto l'art. 339 comma 3 c.p.c., dichiara l'appello principale inammissibile;
2) condanna l' appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che liquida in € 470,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa;
3) Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l.
228/12, dà atto della sussistenza a carico dell' appellata dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorchè il presente giudizio è stato incardinato.
Lecce, 24.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5660/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Nicosia, Parte_1
come da mandato in atti
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' CP_1
avv. Sara Di Bisceglie, come da mandato in atti
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.7.23 la proponeva appello avverso Pt_1
alla sentenza n. 1121/23 depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 31.1.23, con la quale era stata rigettata la propria domanda di attribuzione della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/24 a fronte del ritardo di un volo aereo sulla tratta
Dublino – Bergamo;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, afferente un contratto concluso mediante formulari, che il giudice di prime cure avesse disatteso la propria istanza, ritenendo il ritardo dettato da eccezionali ed imprevedibili condizioni metereologiche, sebbene l'appellata, limitatasi a depositare in giudizio un documento non ufficiale, redatto dal proprio personale e dal tenore generico, non avesse soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata;
ascriveva il mancato rispetto dell'orario di partenza del volo ad una serie di ritardi via via accumulati dallo stesso aereomobile che aveva viaggiato su diverse tratte il 5.6.22; rimarcava, ancora che il vettore non avesse fornito alcun riscontro in ordine all'adozione di misure atte ad evitare la modifica dei piani di volo della tratta su cui ella aveva viaggiato e sulle precedenti;
instava, pertanto, per la riforma della statuizione impugnata mediante attribuzione della compensazione richiesta e condanna della compagnia aerea alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
costituendosi con comparsa depositata in data 17.11.23, evidenziava che CP_1
il mancato rispetto dell'orario di partenza del volo dell'attrice fosse conseguito al ritardo del volo antecedente operato dallo stesso aereomobile, cagionato da un situazione metereologica caratterizzata da temporali e fulmini presso lo scalo di
Bergamo; prospettava l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 339 comma 3 c.p.c. in ragione del valore della controversia;
assumeva l'incompetenza dell'Ufficio adito ex art. 261/04, indicando che il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato presso gli uffici del luogo di arrivo o di partenza del volo su cui l'appellante aveva viaggiato;
segnalava che, ai sensi della convenzione di Montreal, risultasse, altresì, competente il luogo in cui il vettore aveva sede;
rimarcava che il foro del consumatore non fosse applicabile ai contratti di trasporto;
ribadiva l'incidenza, oltre che del ritardo occorso sul volo precedente operato dallo stesso velivolo, delle condizioni avverse nella zona ove era situato l' aeroporto di partenza;
ascriveva valore di prova legale al documento prodotto al fine di comprovare l'assetto meteorologico alla data del 5.6.22 ; invocava la declaratoria di inammissibilità del gravame ed, in via gradata, ne chiedeva il rigetto. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17.7.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'inammissibilità dell'appello, giovi osservare come a norma dell'art. 339 c.p.c. le sentenze pronunciate secondo equità possano essere appellate per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Ai sensi del disposto di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., il Giudice di Pace pronuncia sempre secondo equità nei giudizi di valore inferiore ad € 1.100,00, salva la deroga per i rapporti negoziali conclusi mediante formulari;
tale norma prevede un' ipotesi di cd. equità necessaria ( cfr. Cass. civ. sent. n. 769/21) in virtù della quale risulta irrilevante l'adozione di riferimenti giuridici nell'articolazione dell'iter motivazionale, dovendosi in tal caso presumersi la corrispondenza della norma giuridica applicata alla sottesa regola di equità ( cfr. Cass. civ. sent. n. 4890/07, 26528/06 e 4079/05).
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, parte appellante non ha agito in via contrattuale ponendo a base della pretesa il contratto di trasporto il cui biglietto è stato acquistato dall'appellante online - forma di contrattazione che, evidentemente, concretizza l'adesione del cliente alle condizioni generali prestabilite dal solo vettore, siccome ostativa ad agni possibilità di trattativa e, rispetto alla quale, la deroga al criterio dell'equità va ancorata alla necessità di evitare soluzioni difformi a fronte di una regolamentazione convenzionale analoga ( cfr. Cass. civ. sent. n. 1024/12); la Pt_1
ha, invece, chiesto l'attribuzione dell'indennizzo previsto dal reg. 261/04, rispetto al quale la vicenda contrattuale intercorsa tra le parti ha natura di mero presupposto, sicchè la pronuncia in esame non può ritenersi emessa, rispetto alla cennata previsione, secondo diritto;
pertanto, la medesima risulta passibile di appello per le sole specifiche censure innanzi delineate, al cui novero non possono ricondursi le contestazioni in ordine all'adempimento dell'onere probatorio circa la prova liberatoria contemplata dal prefato regolamento che la ha formulato nell'atto Pt_1
introduttivo.
Per mero tuziorismo, risultando il prefato profilo assorbente, giovi osservare come, comunque, l'ufficio adito risultasse incompetente per territorio rispetto alla domanda formulata dalla;
ed invero, come puntualizzato dalla corte nomofilattica “la Pt_1
domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento 261/04 sia soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Reg. 1215/12; poichè la suddetta domanda scaturisce da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta alla competenza del giudice del luogo "in cui i servii sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto", ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), secondo trattino, Reg. 1215/12.Tale norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte giust. UE sez. IV, 9.7.2009, in causa C-204/08, Rado).”
( cfr. in merito Cass. civ. sent. n. 24632/20, con la quale , altresì, è stato rilevato che l'applicabilità del foro del consumatore sia esclusa ai sensi dell'art. 17 comma 3 reg.
1215/12 e che la convenzione di Monteral sia applicabile nella sola ipotesi di domanda di ristoro dei danni da inadempimento contrattuale).
Il gravame, in ossequio ai cennati rilievi, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, parametrate alla consistenza dell'attività svolta, alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate ed al valore del procedimento, seguono la soccombenza dell'appellata.
P.T.M. il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) visto l'art. 339 comma 3 c.p.c., dichiara l'appello principale inammissibile;
2) condanna l' appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che liquida in € 470,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa;
3) Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l.
228/12, dà atto della sussistenza a carico dell' appellata dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorchè il presente giudizio è stato incardinato.
Lecce, 24.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo