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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5832/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03557401001
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2810/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 01/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128340877000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Roma, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_2, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Difensore_1, impugnavano la sentenza avente n. 2810/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma sezione 40^, depositata in data 1^ marzo 2023, in relazione al ricorso proposto avverso la cartella di pagamento avente n. 09720210128340877000 per imposta Imu anno 2013. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente ha evidenziato la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 1, comma
197, Legge 197/2022, degli articoli 34 e 35 del D. Lgs. 546/1992 e degli articoli 24, 97 e 101 della Costituzione,
Nelle more della fissazione del giudizio in appello, la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo in data 22 giugno 2023, a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti oltre a versare le somme dovute. chiede l'estinzione del giudizio, in considerazione della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art.1 della L.197/2022.
In sede di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il Comune di Roma hanno chiesto la conferma e del proprio operato ovvero il rigetto dell'appello presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio osserva che in data 22 giugno 2023 la parte ricorrente in appello. ha depositato domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022. La norma suddetta ha introdotto, com'è noto, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, misura che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Le controversie tributarie definibili sono sospese, fino al 10 luglio 2023, ove il contribuente ne faccia specifica richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della disciplina agevolativa. In questa circostanza, entro la data suddetta, il contribuente deve depositare la domanda di definizione e la prova del relativo versamento;
solo a quel punto, il processo viene dichiarato estinto e le relative spese restano a carico della parte che le abbia anticipate. In particolare deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo, in data 29 settembre 2023, a presentare domanda di Definizione Agevolata delle Controversie Pendenti oltre a versare l'importo dovuto. La situazione rappresentata dal contribuente rientra nell'ipotesi normativamente prevista e, pertanto, ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, conformemente alla richiesta unitamente alla compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
IL PRESIDENTE Est.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5832/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03557401001
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2810/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 01/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128340877000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Roma, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_2, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Difensore_1, impugnavano la sentenza avente n. 2810/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma sezione 40^, depositata in data 1^ marzo 2023, in relazione al ricorso proposto avverso la cartella di pagamento avente n. 09720210128340877000 per imposta Imu anno 2013. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente ha evidenziato la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 1, comma
197, Legge 197/2022, degli articoli 34 e 35 del D. Lgs. 546/1992 e degli articoli 24, 97 e 101 della Costituzione,
Nelle more della fissazione del giudizio in appello, la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo in data 22 giugno 2023, a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti oltre a versare le somme dovute. chiede l'estinzione del giudizio, in considerazione della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art.1 della L.197/2022.
In sede di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il Comune di Roma hanno chiesto la conferma e del proprio operato ovvero il rigetto dell'appello presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio osserva che in data 22 giugno 2023 la parte ricorrente in appello. ha depositato domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022. La norma suddetta ha introdotto, com'è noto, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, misura che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Le controversie tributarie definibili sono sospese, fino al 10 luglio 2023, ove il contribuente ne faccia specifica richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della disciplina agevolativa. In questa circostanza, entro la data suddetta, il contribuente deve depositare la domanda di definizione e la prova del relativo versamento;
solo a quel punto, il processo viene dichiarato estinto e le relative spese restano a carico della parte che le abbia anticipate. In particolare deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo, in data 29 settembre 2023, a presentare domanda di Definizione Agevolata delle Controversie Pendenti oltre a versare l'importo dovuto. La situazione rappresentata dal contribuente rientra nell'ipotesi normativamente prevista e, pertanto, ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, conformemente alla richiesta unitamente alla compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
IL PRESIDENTE Est.