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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4707/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA Parte_1
CLEMENTINA ROSSONI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Per i minori (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]) la curatrice speciale Avv. Raffaella Pozzoni, nominata con ordinanza del
24/04/2024)
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da conclusioni rassegnate all'udienza del 17/06/2025
Per la curatrice speciale dei minori: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 17/06/2025
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio in CP_2
CARAVAGGIO in data 23/06/2008 e dalla cui unione sono nati i figli (nato il Persona_1
20/01/2011) e (nata il [...]), domandando altresì l'affido Persona_2
esclusivo dei minori e, anche inaudita altera parte ex art. 473bis.15 c.p.c., l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento dei minori, con contestuale incarico al
Servizio Tutela Minori per il monitoraggio del nucleo familiare.
Con decreto del 25/07/2025 il Giudice relatore d. incaricava i Servizi Sociali Risorsa Sociale al fine di avviare un'attività di monitoraggio del nucleo familiare e verificare le condizioni psico-emotive dei due minori e fissando l'udienza del 05/12/2023 per la prima comparizione delle Per_1 Persona_2
parti.
All'udienza così fissata, il Giudice r. delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi e preso atto della mancata costituzione del resistente, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c., sentendo la sola parte ricorrente.
Con ordinanza l'art. 473bis.22 c.p.c., il Giudice, letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali
Risorsa Sociale Gera d'Adda pervenuta soltanto in data 6/12/2023, preso atto dell'accesa conflittualità tra i due genitori e del conseguente potenziale pregiudizio per i due minori, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo in via temporanea e urgente l'affido dei due figli minori e Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e determinando i tempi di
[...] permanenza con il padre, con conferma dell'incarico ai Servizi Sociali di mantenere la presa in carico del nucleo familiare anche ai fini dell'attuazione di ogni intervento di supporto e di sostegno per i due figli minori e per la coppia genitoriale. In punto economico, Il Giudice imponeva a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei minori, la somma complessiva di € 400 (€ 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more, in data 21/12/2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, adito su segnalazione della competente Procura minorile, preso atto della pendenza del presente procedimento, disponeva ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la trasmissione degli atti a questo Tribunale ordinario.
Conseguentemente, con ordinanza del 24/04/2024, il Giudice relatore d. provvedeva alla nomina in questa sede della curatrice speciale dei minori, in persona dell'Avv. Raffaella Pozzoni, già costituitasi nell'ambito del procedimento innanzi al TM.
Alla successiva udienza del 23/05/2024, svoltasi con modalità da remoto con l'applicativo Microsoft
Teams, compariva anche il resistente, già contumace, , il quale, su proposta del Giudice e CP_1
pagina 2 di 12 previo consenso dell'Avv. Pozzoni e dell'Avv. Rossoni, veniva interrogato liberamente e dichiarava di lavorare come guardia giurata a Reggio Emilia.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 29/05/2024, il Giudice relatore d., lette anche le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e preso atto della situazione di disagio per i due figli minori, nonché tenuto conto del recente trasferimento del padre in Emilia
Romagna per motivi lavorativi e della conseguente distanza del medesimo dalla vita dei figli, in parziale modifica dell'ordinanza resa in data 7/12/2023, disponeva l'affido in via esclusiva dei due figli alla madre ricorrente e innalzava a € 500 (€ 250 per ciascun figlio) il contributo per il mantenimento ordinario indiretto a carico del padre. Il Giudice, su richiesta della ricorrente, ordinava inoltre alla società di produrre in giudizio copia del contratto e delle buste paga relative al periodo Parte_2
da febbraio 2024 alla data del deposito (mensilità agosto 2024) riferite al dipendente e CP_1
rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sulla sola domanda sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1361/2024 RG sent pubblicata in data 14/06/2025 il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e rimetteva la causa sul ruolo innanzi al Giudice relatore per l'ulteriore trattazione delle domande accessorie relative alla prole.
Alla successiva udienza del 21/01/2025, preso atto della situazione di forte conflittualità tra madre e figlio, come descritta dai Servizi Sociali, la curatrice speciale Avv. Pozzoni chiedeva di disporre l'affido all'ente per con possibilità di implementare i supporti a favore dei minori e inserire il Per_1
minore in comunità, nonché con limitazione dei contatti tra padre e figli.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice relatore d. riteneva invece l'insussistenza dei presupposti per limitare la responsabilità genitoriale anche della madre affidataria, tenuto conto della sua costante adesione alle indicazioni dei Servizi Sociali e della sua dichiarata disponibilità all'avvio di ogni intervento di supporto utile per sé e per il figlio minore rinnovando la delega ai Servizi sociali Per_1 per il prosieguo dell'attività di monitoraggio e degli interventi a supporto del nucleo familiare, valutando in particolare la soluzione in punto di collocamento maggiormente rispondente alle esigenze di prevedendo altresì l'urgente inserimento del minore presso un centro diurno, almeno due Per_1 giorni a settimana, nonché l'avvio di un percorso di sostegno psicoterapeutico per il medesimo.
All'udienza del 17/06/2025, il Giudice, lette le relazioni di aggiornamento del Servizio Tutela e preso atto della presenza del resistente, pur senza difensore, sentiva ampiamente quest'ultimo e, infine, invitava la curatrice speciale e la procuratrice di parte ricorrente a rassegnare le rispettive conclusioni, rimettendo poi la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
pagina 3 di 12 Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ritenendo che la documentazione acquisita, le relazioni dei Servizi Sociali e le dichiarazioni rese dalle parti, siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei due minori e i quali sono stati già Per_1 Per_2
sentiti dagli operatori dei Servizi Sociali, sicchè l'ascolto dei minori in questa sede potrebbe concretizzarsi in un ulteriore coinvolgimento dei due figli nel conflitto genitoriale, così risultando per loro pregiudizievole (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, nulla deve disporsi con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, essendo stata pronunciata la suddetta sentenza parziale.
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei due figli minori, viste le conclusioni della curatrice speciale e dei Servizi Sociali (di cui all'ultima relazione pervenuta in data 12/06/2025), nonché tenuto conto del comportamento del padre resistente, il Collegio ritiene di confermare quanto disposto in via provvisoria dal Giudice relatore d. con ordinanza del 29/05/2024.
E invero, deve essere preliminarmente considerato che, per quanto concerne il regime di affido dei minori, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. Sez. VI, 4/11/2019, n. 28244).
Dunque, l'affidamento esclusivo con limitazioni, o super esclusivo, la cui caratteristica è quella di estromettere un genitore dall'esercizio della responsabilità, ferma restando la sua titolarità, è il rimedio pagina 4 di 12 a situazioni di disinteresse, carenza di competenze genitoriali ovvero ancora a situazioni in cui il rapporto tra i due genitori non si traduca in una “mera conflittualità”, ma nella loro “oggettiva inidoneità” a condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. 15819/2021).
Nel caso di specie, deve essere rilevato che, su istanza del Pubblico Ministero presso il Tribunale minorile, è stato promosso il procedimento n. 300/23 Reg. Affari Civili, presso il Tribunale per i minorenni di Brescia con richiesta di emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e monitoraggio da parte dei Servizi. Successivamente, il padre si è quindi allontanato dal nucleo familiare, trasferendosi in Emilia Romagna per motivi lavorativi, mentre la madre ricorrente ha dimostrato di saper gestire da sola – grazie anche al supporto della sua famiglia di origine –ogni esigenza morale e materiale di e di affrontando anche la relazione conflittuale con il Per_3 Per_2
figlio maggiore, ormai adolescente, il quale ha spesso necessità di esternare la sua rabbia e le sue frustrazioni, anche per via della lontananza del padre.
In tale contesto, i Servizi Sociali hanno mantenuto attivi gli interventi di supporto al nucleo familiare, avviando un percorso di sostegno per il padre – apparso scarsamente conscio della realtà dei figli e della necessità di dare continuità alla relazione con entrambi i minori, nonché poco propenso ad un reale confronto con la madre e con gli operatori ai fini dell'individuazione degli effettivi bisogni dei figli – oltre che prevedendo l'inserimento di in un centro diurno e la sua valutazione da parte Per_1
della NPIA di Verdello.
Nel corso del procedimento, è quindi emersa l'interruzione delle frequentazioni tra il padre e i due figli, nonché la sospensione dei colloqui tra il resistente e gli operatori dei Servizi Sociali, mentre, quanto alla madre, malgrado gli atteggiamenti provocatori e financo aggressivi posti in essere dal minore nei riguardi della ricorrente, quest'ultima ha mantenuto un atteggiamento collaborativo, aderendo alle proposte di intervento ad oggi attuate e rappresentando un punto di riferimento anche per – la Per_2
quale ha manifestato un forte senso di abbandono nei confronti del padre – tanto da dover avviare un percorso di sostegno psicologico.
In sede di udienza, il resistente, interrogato liberamente dal Giudice, ha quindi ammesso di non riuscire a versare il mantenimento per i due figli minori e di aver interrotto i rapporti con i Servizi Sociali, non avendo ricevuto risposta dagli operatori e ritenendosi “offeso” per i giudizi negativi asseritamente esternati da questi ultimi nei suoi riguardi (v. verbale di udienza del 17/06/2025).
Il Tribunale ritiene pertanto che, nell'attuale contesto e tenuto conto dell'interesse dei due figli minori,
l'assunzione delle responsabilità relative all'esercizio condiviso della genitorialità purtroppo, ad oggi, sia inaccessibile, non essendo il padre in grado di comunicare e cooperare in ragione delle riscontrate fragilità e dei comportamenti ad oggi tenuti nei rapporti con i due minori.
pagina 5 di 12 In tale ottica, appare opportuno confermare il regime di affido esclusivo dei minori in capo alla madre, alla quale va riconosciuto potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrivendo deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse della prole, con correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente – con il sostegno die Servizi – ogni altra decisione di straordinaria amministrazione inerente i due figli, sotto il profilo sanitario (quali interventi e cure mediche di rilevante entità), cambio di residenza e rilascio di documento valido per l'espatrio.
Il Tribunale auspica che il padre effettui un percorso di supporto alla genitorialità anche al fine di addivenire ad una più profonda comprensione delle effettive necessità dei due figli, cambiando la prospettiva di approccio verso la ricorrente e sviluppando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse di e di Per_1 Per_2
Deve essere quindi confermato il collocamento dei minori presso la madre e, quanto al diritto di visita, considerate le conclusioni dei Servizi Sociali, il Tribunale ritiene di confermare anche l'attuale incarico di monitoraggio e di sostegno volto a garantire la continuità dei supporti ai due minori e la vigilanza circa i rapporti con il padre, di modo che gli incontri tra padre e figli vengano, almeno in un primo tempo, concordati tra i due genitori, con il supporto dei Servizi Sociali.
Si provvede come in dispositivo.
3. Mantenimento dei figli minori
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da pagina 6 di 12 determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa € 1500 mensili, anche grazie agli straordinari effettuati, nonché di percepire integralmente l'assegno unico per i figli di € 420 circa.
Il resistente, invece, essendo rimasto contumace, non ha provveduto a depositare la documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., limitandosi a dichiarare, all'udienza del
17/06/2025, di essere attualmente assunto con un contratto a tempo determinato part time (in scadenza il 30/06/2025) presso la società con una paga di € 500 mensili, e Controparte_3
beneficiando di un alloggio a Cusano NO (MI) messo a disposizione dal datore di lavoro.
Il Collegio ritiene pertanto che, a fronte del collocamento prevalente dei minori presso la madre con ridotte frequentazioni con il padre – il quale pertanto non sopporta al momento alcun onere di mantenimento diretto della prole – sia congruo confermare il contributo al mantenimento indiretto dei minori a carico del padre nella somma € 250 per ogni figlio (€ 500 complessivi) - peraltro ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio - oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal predetto assegno – con la precisazione che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – secondo lo schema in dispositivo che riporta il nuovo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo.
L'assegno unico e universale per i minori deve essere riconosciuto come per legge alla madre affidataria.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Spese di lite
pagina 7 di 12 Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, la particolare condizione del nucleo familiare e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor sussistono Per_2
giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua metà in favore della parte ricorrente, da liquidarsi, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio della controversia (€ 851,00), introduttiva del giudizi (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00), nella misura finale già determinata di €
1.269,00 (pari ad 1/3 del compenso tabellare € 3809,00).
Debbono essere pure poste a carico del resistente le spese per l'intervento in giudizio della curatrice speciale dei minori, avv. Raffaella Pozzoni, in quanto la sua nomina si è resa necessaria a seguito della condotta non collaborativa assunta dal padre nei rapporti con la madre e con i Servizi Sociali delegati.
Dette spese di lite vengono liquidate, con separato decreto, nella misura equitativamente determinata – così come richiesto dalla curatrice speciale in sede di conclusioni (v. verbale di udienza del
17/06/2025) - di € 851 (tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità media e dei parametri minimi ex DM 55/2014 s.m. per tutte la sola fase di studio della causa), a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA in via esclusiva i due figli minori , nato il [...] e Persona_1
nata il [...], alla madre ricorrente Persona_2 Parte_1
alla quale riconosce il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche
(sottoscrivendo deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico. I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente ogni altra decisione di pagina 8 di 12 straordinaria amministrazione inerente i due figli, sotto il profilo sanitario (quali interventi e cure mediche di rilevante entità), cambio di residenza e rilascio di documento valido per l'espatrio. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse della prole, con correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
2. DISPONE il collocamento dei minori presso la madre e che il padre potrà incontrare i due figli, previ accordi diretti e congruamente intervenuti tra i due genitori e i Servizi Sociali, con comunicazione ai due figli soltanto una volta che detti incontri saranno confermati;
3. INCARICA i Servizi Sociali di mantenere la presa incarico del nucleo familiare e in particolare di: a) proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare, supportando i genitori nella comunicazione di informazioni sulla vita dei figli (in primis sull'organizzazione degli incontri padri e figli come sopra indicato) e nell'assunzione delle decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione;
proseguire la frequentazione da parte del minore del centro diurno, secondo la cadenza e i tempi maggiormente conformi Per_3 all'interesse del minore;
d) proseguire ogni percorso di supporto ritenuto necessario per i due minori, secondo le indicazioni della NPIA competente;
e) avviare un percorso di supporto alla genitorialità con il padre – eventualmente da remoto – al fine di sostenerlo nella gestione dei rapporti con i minori e con la madre ricorrente;
f) segnalare alla Procura
Minorile ogni situazione di pregiudizio per i minori;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, come rivalutata ex indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema pagina 9 di 12 e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 12 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 11 di 12 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e CONDANNA il resistente il resistente a rifondere la residua parte in favore della ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 in €
1.269,00, oltre iva e cpa come per legge;
7. CONDANNA il resistente a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite per l'intervento della curatrice speciale Avv. Raffaella Pozzoni, liquidate in complessivi € 851,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Risorsa Sociale
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente Relatore Est.
Raffaella Cimminiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4707/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA Parte_1
CLEMENTINA ROSSONI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Per i minori (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]) la curatrice speciale Avv. Raffaella Pozzoni, nominata con ordinanza del
24/04/2024)
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da conclusioni rassegnate all'udienza del 17/06/2025
Per la curatrice speciale dei minori: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 17/06/2025
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio in CP_2
CARAVAGGIO in data 23/06/2008 e dalla cui unione sono nati i figli (nato il Persona_1
20/01/2011) e (nata il [...]), domandando altresì l'affido Persona_2
esclusivo dei minori e, anche inaudita altera parte ex art. 473bis.15 c.p.c., l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento dei minori, con contestuale incarico al
Servizio Tutela Minori per il monitoraggio del nucleo familiare.
Con decreto del 25/07/2025 il Giudice relatore d. incaricava i Servizi Sociali Risorsa Sociale al fine di avviare un'attività di monitoraggio del nucleo familiare e verificare le condizioni psico-emotive dei due minori e fissando l'udienza del 05/12/2023 per la prima comparizione delle Per_1 Persona_2
parti.
All'udienza così fissata, il Giudice r. delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi e preso atto della mancata costituzione del resistente, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c., sentendo la sola parte ricorrente.
Con ordinanza l'art. 473bis.22 c.p.c., il Giudice, letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali
Risorsa Sociale Gera d'Adda pervenuta soltanto in data 6/12/2023, preso atto dell'accesa conflittualità tra i due genitori e del conseguente potenziale pregiudizio per i due minori, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo in via temporanea e urgente l'affido dei due figli minori e Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e determinando i tempi di
[...] permanenza con il padre, con conferma dell'incarico ai Servizi Sociali di mantenere la presa in carico del nucleo familiare anche ai fini dell'attuazione di ogni intervento di supporto e di sostegno per i due figli minori e per la coppia genitoriale. In punto economico, Il Giudice imponeva a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei minori, la somma complessiva di € 400 (€ 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more, in data 21/12/2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, adito su segnalazione della competente Procura minorile, preso atto della pendenza del presente procedimento, disponeva ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la trasmissione degli atti a questo Tribunale ordinario.
Conseguentemente, con ordinanza del 24/04/2024, il Giudice relatore d. provvedeva alla nomina in questa sede della curatrice speciale dei minori, in persona dell'Avv. Raffaella Pozzoni, già costituitasi nell'ambito del procedimento innanzi al TM.
Alla successiva udienza del 23/05/2024, svoltasi con modalità da remoto con l'applicativo Microsoft
Teams, compariva anche il resistente, già contumace, , il quale, su proposta del Giudice e CP_1
pagina 2 di 12 previo consenso dell'Avv. Pozzoni e dell'Avv. Rossoni, veniva interrogato liberamente e dichiarava di lavorare come guardia giurata a Reggio Emilia.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 29/05/2024, il Giudice relatore d., lette anche le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e preso atto della situazione di disagio per i due figli minori, nonché tenuto conto del recente trasferimento del padre in Emilia
Romagna per motivi lavorativi e della conseguente distanza del medesimo dalla vita dei figli, in parziale modifica dell'ordinanza resa in data 7/12/2023, disponeva l'affido in via esclusiva dei due figli alla madre ricorrente e innalzava a € 500 (€ 250 per ciascun figlio) il contributo per il mantenimento ordinario indiretto a carico del padre. Il Giudice, su richiesta della ricorrente, ordinava inoltre alla società di produrre in giudizio copia del contratto e delle buste paga relative al periodo Parte_2
da febbraio 2024 alla data del deposito (mensilità agosto 2024) riferite al dipendente e CP_1
rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sulla sola domanda sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1361/2024 RG sent pubblicata in data 14/06/2025 il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e rimetteva la causa sul ruolo innanzi al Giudice relatore per l'ulteriore trattazione delle domande accessorie relative alla prole.
Alla successiva udienza del 21/01/2025, preso atto della situazione di forte conflittualità tra madre e figlio, come descritta dai Servizi Sociali, la curatrice speciale Avv. Pozzoni chiedeva di disporre l'affido all'ente per con possibilità di implementare i supporti a favore dei minori e inserire il Per_1
minore in comunità, nonché con limitazione dei contatti tra padre e figli.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice relatore d. riteneva invece l'insussistenza dei presupposti per limitare la responsabilità genitoriale anche della madre affidataria, tenuto conto della sua costante adesione alle indicazioni dei Servizi Sociali e della sua dichiarata disponibilità all'avvio di ogni intervento di supporto utile per sé e per il figlio minore rinnovando la delega ai Servizi sociali Per_1 per il prosieguo dell'attività di monitoraggio e degli interventi a supporto del nucleo familiare, valutando in particolare la soluzione in punto di collocamento maggiormente rispondente alle esigenze di prevedendo altresì l'urgente inserimento del minore presso un centro diurno, almeno due Per_1 giorni a settimana, nonché l'avvio di un percorso di sostegno psicoterapeutico per il medesimo.
All'udienza del 17/06/2025, il Giudice, lette le relazioni di aggiornamento del Servizio Tutela e preso atto della presenza del resistente, pur senza difensore, sentiva ampiamente quest'ultimo e, infine, invitava la curatrice speciale e la procuratrice di parte ricorrente a rassegnare le rispettive conclusioni, rimettendo poi la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
pagina 3 di 12 Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ritenendo che la documentazione acquisita, le relazioni dei Servizi Sociali e le dichiarazioni rese dalle parti, siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei due minori e i quali sono stati già Per_1 Per_2
sentiti dagli operatori dei Servizi Sociali, sicchè l'ascolto dei minori in questa sede potrebbe concretizzarsi in un ulteriore coinvolgimento dei due figli nel conflitto genitoriale, così risultando per loro pregiudizievole (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, nulla deve disporsi con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, essendo stata pronunciata la suddetta sentenza parziale.
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei due figli minori, viste le conclusioni della curatrice speciale e dei Servizi Sociali (di cui all'ultima relazione pervenuta in data 12/06/2025), nonché tenuto conto del comportamento del padre resistente, il Collegio ritiene di confermare quanto disposto in via provvisoria dal Giudice relatore d. con ordinanza del 29/05/2024.
E invero, deve essere preliminarmente considerato che, per quanto concerne il regime di affido dei minori, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. Sez. VI, 4/11/2019, n. 28244).
Dunque, l'affidamento esclusivo con limitazioni, o super esclusivo, la cui caratteristica è quella di estromettere un genitore dall'esercizio della responsabilità, ferma restando la sua titolarità, è il rimedio pagina 4 di 12 a situazioni di disinteresse, carenza di competenze genitoriali ovvero ancora a situazioni in cui il rapporto tra i due genitori non si traduca in una “mera conflittualità”, ma nella loro “oggettiva inidoneità” a condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. 15819/2021).
Nel caso di specie, deve essere rilevato che, su istanza del Pubblico Ministero presso il Tribunale minorile, è stato promosso il procedimento n. 300/23 Reg. Affari Civili, presso il Tribunale per i minorenni di Brescia con richiesta di emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e monitoraggio da parte dei Servizi. Successivamente, il padre si è quindi allontanato dal nucleo familiare, trasferendosi in Emilia Romagna per motivi lavorativi, mentre la madre ricorrente ha dimostrato di saper gestire da sola – grazie anche al supporto della sua famiglia di origine –ogni esigenza morale e materiale di e di affrontando anche la relazione conflittuale con il Per_3 Per_2
figlio maggiore, ormai adolescente, il quale ha spesso necessità di esternare la sua rabbia e le sue frustrazioni, anche per via della lontananza del padre.
In tale contesto, i Servizi Sociali hanno mantenuto attivi gli interventi di supporto al nucleo familiare, avviando un percorso di sostegno per il padre – apparso scarsamente conscio della realtà dei figli e della necessità di dare continuità alla relazione con entrambi i minori, nonché poco propenso ad un reale confronto con la madre e con gli operatori ai fini dell'individuazione degli effettivi bisogni dei figli – oltre che prevedendo l'inserimento di in un centro diurno e la sua valutazione da parte Per_1
della NPIA di Verdello.
Nel corso del procedimento, è quindi emersa l'interruzione delle frequentazioni tra il padre e i due figli, nonché la sospensione dei colloqui tra il resistente e gli operatori dei Servizi Sociali, mentre, quanto alla madre, malgrado gli atteggiamenti provocatori e financo aggressivi posti in essere dal minore nei riguardi della ricorrente, quest'ultima ha mantenuto un atteggiamento collaborativo, aderendo alle proposte di intervento ad oggi attuate e rappresentando un punto di riferimento anche per – la Per_2
quale ha manifestato un forte senso di abbandono nei confronti del padre – tanto da dover avviare un percorso di sostegno psicologico.
In sede di udienza, il resistente, interrogato liberamente dal Giudice, ha quindi ammesso di non riuscire a versare il mantenimento per i due figli minori e di aver interrotto i rapporti con i Servizi Sociali, non avendo ricevuto risposta dagli operatori e ritenendosi “offeso” per i giudizi negativi asseritamente esternati da questi ultimi nei suoi riguardi (v. verbale di udienza del 17/06/2025).
Il Tribunale ritiene pertanto che, nell'attuale contesto e tenuto conto dell'interesse dei due figli minori,
l'assunzione delle responsabilità relative all'esercizio condiviso della genitorialità purtroppo, ad oggi, sia inaccessibile, non essendo il padre in grado di comunicare e cooperare in ragione delle riscontrate fragilità e dei comportamenti ad oggi tenuti nei rapporti con i due minori.
pagina 5 di 12 In tale ottica, appare opportuno confermare il regime di affido esclusivo dei minori in capo alla madre, alla quale va riconosciuto potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrivendo deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse della prole, con correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente – con il sostegno die Servizi – ogni altra decisione di straordinaria amministrazione inerente i due figli, sotto il profilo sanitario (quali interventi e cure mediche di rilevante entità), cambio di residenza e rilascio di documento valido per l'espatrio.
Il Tribunale auspica che il padre effettui un percorso di supporto alla genitorialità anche al fine di addivenire ad una più profonda comprensione delle effettive necessità dei due figli, cambiando la prospettiva di approccio verso la ricorrente e sviluppando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse di e di Per_1 Per_2
Deve essere quindi confermato il collocamento dei minori presso la madre e, quanto al diritto di visita, considerate le conclusioni dei Servizi Sociali, il Tribunale ritiene di confermare anche l'attuale incarico di monitoraggio e di sostegno volto a garantire la continuità dei supporti ai due minori e la vigilanza circa i rapporti con il padre, di modo che gli incontri tra padre e figli vengano, almeno in un primo tempo, concordati tra i due genitori, con il supporto dei Servizi Sociali.
Si provvede come in dispositivo.
3. Mantenimento dei figli minori
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da pagina 6 di 12 determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa € 1500 mensili, anche grazie agli straordinari effettuati, nonché di percepire integralmente l'assegno unico per i figli di € 420 circa.
Il resistente, invece, essendo rimasto contumace, non ha provveduto a depositare la documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., limitandosi a dichiarare, all'udienza del
17/06/2025, di essere attualmente assunto con un contratto a tempo determinato part time (in scadenza il 30/06/2025) presso la società con una paga di € 500 mensili, e Controparte_3
beneficiando di un alloggio a Cusano NO (MI) messo a disposizione dal datore di lavoro.
Il Collegio ritiene pertanto che, a fronte del collocamento prevalente dei minori presso la madre con ridotte frequentazioni con il padre – il quale pertanto non sopporta al momento alcun onere di mantenimento diretto della prole – sia congruo confermare il contributo al mantenimento indiretto dei minori a carico del padre nella somma € 250 per ogni figlio (€ 500 complessivi) - peraltro ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio - oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal predetto assegno – con la precisazione che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – secondo lo schema in dispositivo che riporta il nuovo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo.
L'assegno unico e universale per i minori deve essere riconosciuto come per legge alla madre affidataria.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Spese di lite
pagina 7 di 12 Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, la particolare condizione del nucleo familiare e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor sussistono Per_2
giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua metà in favore della parte ricorrente, da liquidarsi, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio della controversia (€ 851,00), introduttiva del giudizi (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00), nella misura finale già determinata di €
1.269,00 (pari ad 1/3 del compenso tabellare € 3809,00).
Debbono essere pure poste a carico del resistente le spese per l'intervento in giudizio della curatrice speciale dei minori, avv. Raffaella Pozzoni, in quanto la sua nomina si è resa necessaria a seguito della condotta non collaborativa assunta dal padre nei rapporti con la madre e con i Servizi Sociali delegati.
Dette spese di lite vengono liquidate, con separato decreto, nella misura equitativamente determinata – così come richiesto dalla curatrice speciale in sede di conclusioni (v. verbale di udienza del
17/06/2025) - di € 851 (tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità media e dei parametri minimi ex DM 55/2014 s.m. per tutte la sola fase di studio della causa), a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA in via esclusiva i due figli minori , nato il [...] e Persona_1
nata il [...], alla madre ricorrente Persona_2 Parte_1
alla quale riconosce il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche
(sottoscrivendo deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico. I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente ogni altra decisione di pagina 8 di 12 straordinaria amministrazione inerente i due figli, sotto il profilo sanitario (quali interventi e cure mediche di rilevante entità), cambio di residenza e rilascio di documento valido per l'espatrio. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse della prole, con correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
2. DISPONE il collocamento dei minori presso la madre e che il padre potrà incontrare i due figli, previ accordi diretti e congruamente intervenuti tra i due genitori e i Servizi Sociali, con comunicazione ai due figli soltanto una volta che detti incontri saranno confermati;
3. INCARICA i Servizi Sociali di mantenere la presa incarico del nucleo familiare e in particolare di: a) proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare, supportando i genitori nella comunicazione di informazioni sulla vita dei figli (in primis sull'organizzazione degli incontri padri e figli come sopra indicato) e nell'assunzione delle decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione;
proseguire la frequentazione da parte del minore del centro diurno, secondo la cadenza e i tempi maggiormente conformi Per_3 all'interesse del minore;
d) proseguire ogni percorso di supporto ritenuto necessario per i due minori, secondo le indicazioni della NPIA competente;
e) avviare un percorso di supporto alla genitorialità con il padre – eventualmente da remoto – al fine di sostenerlo nella gestione dei rapporti con i minori e con la madre ricorrente;
f) segnalare alla Procura
Minorile ogni situazione di pregiudizio per i minori;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, come rivalutata ex indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema pagina 9 di 12 e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 12 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 11 di 12 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e CONDANNA il resistente il resistente a rifondere la residua parte in favore della ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 in €
1.269,00, oltre iva e cpa come per legge;
7. CONDANNA il resistente a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite per l'intervento della curatrice speciale Avv. Raffaella Pozzoni, liquidate in complessivi € 851,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Risorsa Sociale
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente Relatore Est.
Raffaella Cimminiello
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