Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Umbria, sentenza 24 marzo 2026, n. 124https://www.eius.it/articoli/ · 7 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/07/2025, n. 6260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6260 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06260/2025REG.PROV.COLL.
N. 02290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2290 del 2025, proposto dal sig. CO NO, sia in proprio sia in qualità di erede del sig. EL NO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BR TI, RI TA VE ed Errebi S.r.l., quest’ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Camogli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, n. 11/2025, pubblicata in data 9 gennaio 2025, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Errebi S.r.l. e dei sig.ri BR TI e TA VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Consigliere EL Tecchia e uditi per le parti gli Avvocati Alessio Barbieri e Prof. Daniele Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l’appello in epigrafe con cui l’odierno ricorrente – premesso di essere intervenuto nel giudizio di primo grado in qualità di interventore ad opponendum , nonché di essere anche divenuto erede (il giorno prima della pubblicazione della sentenza appellata) di un ulteriore soggetto che aveva spiegato anch’egli un atto di intervento ad opponendum nel giudizio di primo grado (segnatamente il padre EL NO) – appella la sentenza di prime cure con cui il T.A.R. Liguria ha accolto il ricorso dei signori BR TI e RI TA VE e della società Errebi s.r.l., e ha per l’effetto annullato l’ordinanza del Comune di Camogli n. 73 del 7 luglio 2023, che disponeva la rimozione di sei paletti dissuasori posti sul marciapiede antistante gli immobili contraddistinti dai civici nn. 100-102-104-106 di via Piero Schiaffino.
2. L’intera vicenda processuale trae origine, in particolare, dai seguenti fatti:
(i) in data 16 luglio 2022, i signori TI e VE – entrambi proprietari di un immobile sito nel comune di Camogli (Via P. Schiaffino n. 100) adibito ad albergo sotto l’insegna “Albergo TA” (attualmente gestito dalla società Errebi S.r.l.) –trasmettevano un’istanza al Comune di Camogli per ottenere il nulla osta alla realizzazione (sul marciapiede antistante la struttura ricettiva) di una rampa di accesso per disabili e l’installazione di cinque paletti dissuasori della sosta; ad avviso degli istanti la posa di detti dispositivi si sarebbe resa necessaria perché il suddetto marciapiede - di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico - veniva illegittimamente utilizzato da soggetti terzi per la sosta di veicoli e motocicli, tanto da danneggiare il cordolo ed arrecare disagio alla clientela dell’albergo “Aurora”, ubicato al n. 100 di via Schiaffino e gestito dalla società Errebi s.r.l. della famiglia TI;
(ii) con atto del 25 luglio 2022, il Comune di Camogli rilasciava il nulla osta alla realizzazione delle opere “ dal punto di vista edilizio e paesaggistico ” e precisava, al contempo, che “ il presente nulla osta è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi e condizionato alle necessarie autorizzazioni sulla natura delle opere da eseguirsi ”;
(iii) nel mese di settembre 2022 veniva eseguito l’intervento programmato;
(iv) in data 29 marzo 2023, il Sig. CO NO inviava al Comune di Camogli - in rappresentanza del padre EL NO - un esposto con cui segnalava un utilizzo improprio del marciapiede di Via P. Schiaffino, posto che tale tratto di marciapiede risultava indebitamente utilizzato (nel punto in cui erano stati installati i paletti dissuasori) come parcheggio privato a servizio della struttura ricettiva Albergo TA; in particolare, l’esposto segnalava che i gestori dell’albergo avevano rimosso i paletti dissuasori per ivi consentire l’indebita sosta delle autovetture dei clienti dell’hotel, ciò proprio davanti al garage di proprietà del sig. EL NO (sito al civico 104 di Via Schiaffino), così impedendo a quest’ultimo l’accesso al suo garage (accesso in tesi già reso difficoltoso dalla presenza dei paletti dissuasori);
(v) successivamente, con nota del 3 maggio 2023, il Comune di Camogli avviava il procedimento volto alla verifica delle condizioni di legge per il mantenimento dei dissuasori della sosta costituiti dai paletti di cui sopra;
(vi) all’esito del procedimento e della relativa interlocuzione, con ordinanza n. 73 del 7 luglio 2023, il Comune di Camogli ingiungeva ai signori BR TI e RI TA VE (nonché alla società Errebi s.r.l. proprietaria dell’albergo) la rimozione dei paletti dissuasori della sosta, in quanto i summenzionati soggetti avrebbero rimosso tali paletti (installati in assenza della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada ex art. 180, comma 6, d.P.R. 495/1992) a seconda delle necessità, così realizzando un parcheggio privato a servizio esclusivo dell’Albergo TA sul marciapiede destinato al pubblico transito pedonale (con conseguente intralcio al transito pedonale e conseguentemente alla circolazione veicolare).
3. Con il ricorso di primo grado notificato e depositato in data 18 agosto 2023, i signori TI e VE (unitamente alla loro società Errebi S.r.l.) sono insorti avverso la succitata ordinanza comunale n. 73 del 7 luglio 2023 dinanzi al T.A.R. Liguria e ne hanno chiesto l’annullamento per sei distinti motivi di impugnazione.
4. Il Comune di Camogli non si costituiva nel giudizio di primo grado.
Con atto notificato e depositato il 14 settembre 2023, hanno invece spiegato atto di intervento ad opponendum i signori CO NO, AR AN, CA RI, AN RI IA, RI GR MO, TI BE, IC BO, JA SU e NC VE, tutti residenti e/o proprietari di appartamenti nell’edificio di via Piero Schiaffino n. 102, di fronte al quale sono stati installati i paletti dissuasori.
Con successivo atto notificato e depositato il 22 marzo 2024, è intervenuto ad opponendum anche il sig. EL NO, il quale – premesso di essere proprietario di un locale adibito ad autorimessa sito in via Piero Schiaffino n. 104 – ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica nei suoi confronti (ciò in quanto egli sarebbe un soggetto controinteressato titolare di una posizione giuridica autonoma) e in ogni caso anche l’infondatezza del gravame.
Con la sentenza in epigrafe, il giudice di prime cure:
(i) ha in primo luogo respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal sig. EL NO, in quanto quest’ultimo non riveste la posizione processuale di controinteressato;
(ii) ha in secondo luogo accolto il ricorso in ragione del secondo e del terzo motivo di impugnazione, ritenendoli entrambi fondati e assorbenti. A quest’ultimo riguardo, gli snodi essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:
- “ I motivi II) e III) del ricorso, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati ed assorbenti. I dissuasori di sosta, dispositivi impiegati per costituire un impedimento materiale alla fermata ed allo stazionamento abusivo di veicoli, devono essere posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 180 del d.p.r. n. 495/1992 (in argomento cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 20 febbraio 2021, n. 127). Il titolo in parola risulta necessario anche nell’ipotesi, nella specie ricorrente, di marciapiede di proprietà privata costeggiante una strada pubblica ed assoggettato a servitù di pubblico passaggio pedonale, sul quale sono vietate la fermata e la sosta dei veicoli ex art. 158 del d.lgs. n. 285/1992 (Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2340) ”;
- “ Nel caso in esame, il proprietario della strada è lo stesso Comune che ha emesso il nulla osta edilizio e paesaggistico all’installazione dei paletti. Pertanto, l’ordine di restitutio in integrum costituisce anche atto implicito di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 180 del d.p.r. n. 495/1992 (in tema di provvedimento implicito cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 19 aprile 2019, n. 2543). Orbene, come stigmatizzato dai ricorrenti, l’ordinanza impugnata non è stata preceduta da un’adeguata istruttoria e, inoltre, si appalesa contraddittoria e sviata rispetto alla finalità stabilita dal legislatore con la norma attributiva del potere, vale a dire l’inibizione della sosta veicolare in aree inadatte e la migliore circolazione degli utenti della strada ”;
- “ Invero, l’Amministrazione non ha compiuto alcuna valutazione in merito ai parametri fissati dall’art. 180, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 495/1992, vale a dire l’altezza e lo spaziamento dei dissuasori (che devono esercitare un’azione di reale impedimento al transito), la relativa visibilità e l’assenza di pericolo per i pedoni, nonché la sicurezza per la circolazione stradale (in argomento v. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21 gennaio 2021, n. 190) ”;
- “ In effetti, l’unico motivo posto dall’ente locale a fondamento dell’implicita ripulsa dell’autorizzazione e del conseguente ordine di riduzione in pristino risiede nella circostanza che la famiglia TI abbia fatto un uso distorto dei paletti, togliendoli temporaneamente per posteggiare sul marciapiede le autovetture degli ospiti dell’albergo (v. docc. 1-15-16 intervenienti). Sennonché il contestato parcheggio abusivo legittima certamente l’irrogazione della sanzione pecuniaria e la rimozione dei veicoli per violazione dell’art. 158 del d.lgs. n. 285/1992, ma non giustifica il diniego di posa dei dispositivi dissuasori, la cui funzione è proprio quella di impedire lo stallo irregolare. In altri termini, la misura ripristinatoria, lungi dal tutelare il pubblico transito pedonale, finirebbe paradossalmente per dare la stura alla frequente presenza di mezzi in divieto di sosta ”.
5. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il sig. CO NO – premesso di rivestire la qualifica di erede del sig. EL NO (interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado e deceduto in data 8 gennaio 2025, ossia un giorno prima della pubblicazione della sentenza appellata) – impugna la sentenza di prime cure sia in proprio sia in qualità di erede del sig. EL NO.
6. I piani logici delle censure dell’odierno appello sono due.
6.1. Su di un primo versante, l’odierno appellante sostiene che il sig. EL NO avrebbe rivestito la posizione di controinteressato nel giudizio di primo grado (peraltro l’unico controinteressato in tesi configurabile nel caso di specie), sicché il dato oggettivo dell’omessa notifica del ricorso al sig. EL NO avrebbe dovuto condurre il primo giudice a dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a.
L’appellante contesta, quindi, il capo di sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e che ha dunque negato la sua qualità di controinteressato sul presupposto dell’assenza del requisito formale ( id est il requisito dell’agevole individuabilità del controinteressato).
Più in particolare, l’appellante censura il capo di sentenza secondo cui: (a) “ il provvedimento gravato contiene soltanto un generico riferimento ad un esposto presentato da un cittadino residente nella zona del quale non viene riportato nemmeno il nome ”; (b) il sig. EL NO non sarebbe neppure l’autore dell’esposto (essendo l’esposto trasmesso dal figlio CO NO) fermo restando che per costante giurisprudenza l’invio di un esposto non sarebbe comunque sufficiente a radicare una posizione di reale controinteresse alla conservazione del provvedimento impugnato.
L’appellante obietta, a tal proposito, che:
(i) l’ordinanza del Comune di Camogli non fa un “ generico riferimento ad un esposto presentato da un cittadino residente nella zona ”, bensì precisa che tale esposto proviene dal titolare del passo carrabile sul marciapiede in questione di Via P. Schiaffino;
(ii) sebbene l’esposto sia firmato dal sig. CO NO, cionondimeno quest’ultimo lo ha sottoscritto in qualità di figlio e procuratore del padre (sig. EL NO) in veste di proprietario del garage sito in via P. Schiaffino n. 104;
(iii) sarebbe “ del tutto evidente che il controinteressato EL NO fosse agevolmente individuabile dalla lettura del provvedimento che i Sig.ri TI hanno impugnato in primo grado. Infatti il Sig. EL NO è (era) l’unico soggetto titolare di passo carrabile (e di servitù di passo) sul marciapiede in questione dove sono stati installati i paletti oggetto della presente controversia ”;
(iv) in ogni caso “ si precisa che EL NO, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non deve essere considerato controinteressato esclusivamente per aver presentato l’esposto che ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato, ma perché la presenza dei paletti installati ostacola le manovre di accesso al garage, accesso che viene totalmente impedito quando i gestori dell’albergo rimuovono alcuni paletti e fanno posteggiare un veicolo davanti al box. Tutti i suddetti elementi erano, e sono, ben noti ai soggetti che hanno proposto il ricorso di primo grado.” (cfr. pagg. 8 e 9 dell’atto di appello).
6.2. Su di un secondo versante, l’odierno appellante sostiene che anche ove si volesse confermare l’ammissibilità del ricorso di primo grado (nonostante la sua omessa notifica ad almeno un controinteressato), cionondimeno l’appellante sarebbe comunque legittimato a contestare il merito della sentenza appellata, atteso che:
(i) “ la sentenza impugnata riconosce il ruolo di controinteressato sostanziale al Sig. EL NO a cui oggi è succeduto il figlio CO NO (interveniente anch’esso in primo grado) ”;
(ii) “ Infine ed in ulteriore subordine si richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale “la legittimazione all’appello spetta anche a chi, intervenuto in primo grado, sia portatore di una posizione sostanziale differenziata pur in assenza dei presupposti per qualificare tale parte come controinteressato (cfr. anche art. 102, comma 2, c.p.a.).” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2024, n. 5331 ed ancora Sez. IV, 8 gennaio 2023, n. 4 e id. Sez. VI, 31maggio 2008 n. 2624).” (cfr. pag. 9 dell’atto di appello).
Posta tale premessa, con tre distinti motivi l’odierno appellante censura nel merito le argomentazioni profuse dal primo giudice per annullare l’ordinanza comunale impugnata.
7. Si sono costituiti nel giudizio di appello gli originari ricorrenti (segnatamente i signori TI e VE e la società Errebi S.r.l.) per resistere al gravame e per eccepire in particolare:
(i) innanzitutto l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione dell’appellante, atteso che quest’ultimo ha rivestito in primo grado la posizione di mero interventore ad opponendum , interventore privo di una posizione giuridica autonoma (di tipo principale o litisconsortile) che lo qualifichi come effettivo controinteressato o come titolare di una posizione giuridica autonoma, ciò che ne esclude la legittimazione all’impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 102, co. 2, c.p.a.;
(ii) in secondo luogo l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse alla decisione, atteso che “ il Comune di Camogli, con p.e.c. in data 20 marzo 2025 ha comunicato all’appellante e agli esponenti che, in asserito adempimento della sentenza appellata, avrebbe svolto un sopralluogo in data 25 marzo 2025, “al fine di verificare se i due paletti installati dai Signori VE e TI rendano effettivamente difficoltose le manovre di ingresso nella rimessa del Signor NO”. In particolare, il predetto sopralluogo, era teso a verificare (ancorché in assenza di istanza del Signor NO, ma successivamente alla proposizione dell’appello di cui in epigrafe) anche le modalità di ingresso nel garage del Signor NO e gli – asseriti ed inesistenti – intralci alle manovre di ingresso nel medesimo da parte dei paletti di cui trattasi. Sorprendentemente, il Signor NO, con p.e.c. in data 21 marzo 2025, comunicava che non avrebbe presenziato a detto sopralluogo comunicando – de facto – il proprio disinteresse a detto accertamento, manifestando invece la volontà di proseguire la via giudiziaria (inammissibilmente perseguita). Orbene, atteso che il Signor NO fonda il proprio – inesistente – interesse sul preteso, asserito ed inesistente intralcio che i paletti installati dagli esponenti arrecherebbero all’ingresso nel box di proprietà, il disinteresse manifestato all’accertamento specifico e di dettaglio che il Comune di Camogli aveva disposto in ragione dell’appellata sentenza, rivela che, invero, l’azione del medesimo è del tutto emulativa e, come tale, evidentemente inammissibile ” (cfr. pag. 12 della memoria degli appellati);
(iii) in terzo luogo l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse anche perché “ in esito alla pronuncia della sentenza gravata, l’Amministrazione si è rideterminata adottando l’ordinanza n. 14/2025 ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada, accertando così l’assenza di qualsiasi pericolo e/o intralcio al pubblico transito da parte dei paletti de quibus”, sicché “l’adozione dell’ordinanza n. 14/2025 da parte del Comune di Camogli, comporta l’evidente superamento del provvedimento gravato in primo grado che ordinava agli esponenti la rimozione dei paletti de quibus ” (cfr. pag. 13 della memoria degli appellati);
(iv) in quarto luogo l’infondatezza nel merito dell’appello.
8. Il Comune di Camogli non si è costituito in resistenza nel giudizio di appello (così come nel giudizio di primo grado).
9. All’udienza pubblica del 1° luglio 2025, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
10. In limine litis , vanno innanzitutto scrutinate le eccezioni in rito sollevate dagli appellati.
Infatti, come noto, l’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), fermo restando che l’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito.
11. Tanto chiarito, va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello basata sull’asserito difetto di legittimazione attiva dell’originario interventore ad opponendum (non rivestendo quest’ultimo la posizione di controinteressato formale).
L’art. 102, comma 2, c.p.a. prevede, infatti, che “ l’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma ”.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la nozione di “ posizione giuridica autonoma ” (che legittima la proposizione dell’appello) non deve necessariamente coincidere con la veste formale di controinteressato.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale “ la legittimazione all’appello spetta anche a chi, intervenuto in primo grado, sia portatore di una posizione sostanziale differenziata pur in assenza dei presupposti per qualificare tale parte come controinteressato (cfr. anche art. 102, comma 2, c.p.a.) ” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato n. 5331 del 2024 e nello stesso senso Consiglio di Stato n. 5852 del 2013, Consiglio di Stato n. 40 del 2013, Consiglio di Stato n. 2624 del 2008, Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 15 del 1997, Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 2 del 1996).
Più in particolare, è stato chiarito che “ la legittimazione all’appello va individuata in base al criterio della soccombenza, ossia in capo alle parti che subiscono un effetto giuridico sfavorevole dalla sentenza di primo grado. Pertanto, nel caso di una pronuncia d’accoglimento del ricorso di primo grado e di annullamento dell’atto impugnato, detta legittimazione spetta non solo alla amministrazione emanante, ma anche a chi è portatore di una posizione sostanziale differenziata, diretta a sostenere l’atto annullato, anche in assenza dei presupposti per qualificare tale parte come controinteressato (Cons. Stato, V, n. 1764/2000; n. 456/1997; IV, n. 1826/2004)” (Consiglio di Stato n. 2624 del 2008).
In sintesi, quindi, la legittimazione all’appello non richiede necessariamente la titolarità di una posizione di controinteressato formale , ben potendo tale legittimazione configurarsi pur a fronte di un quid minoris rappresentato dalla titolarità di una diversa posizione sostanziale differenziata.
Tale posizione differenziata è certamente riscontrabile nel caso di specie, atteso che:
(a) il provvedimento impugnato è stato espressamente adottato per far fronte, inter alia , ad esigenze di “ circolazione veicolare ”;
(b) l’odierno appellante è titolare di un passo carrabile sito sulla via in questione, ciò che determina un collegamento diretto ed immediato tra l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione e l’interesse privato vantato dall’appellante.
12. Va parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, lì dove basata sul fatto che l’odierno appellante non avrebbe partecipato (a valle della sentenza appellata) al sopralluogo effettuato dal Comune in data 20 marzo 2025 per verificare l’eventuale interferenza tra i paletti dissuasori e il passo carrabile dell’odierno appellante.
Il semplice fatto che l’appellante non abbia partecipato a tale sopralluogo non basta certamente a privarlo dell’interesse alla coltivazione del presente appello, tenuto conto che egli ha chiaramente esplicitato – con la comunicazione di mancata partecipazione al sopralluogo – la propria perdurante volontà di proseguire la via giudiziaria.
L’appello deve ritenersi, quindi, ancora sostenuto da un interesse a ricorrere, tenuto conto che:
a) da un lato la mancata partecipazione ad un sopralluogo extra-giudiziale non costituisce un contegno da cui si possa evincere l’ inequivoca volontà di rinunziare all’azione giudiziaria;
b) dall’altro lato l’espressa riserva di voler continuare l’azione giudiziaria esclude in radice che il suddetto contegno possa essere interpretato nel senso voluto dalle parti appellate.
13. Va ugualmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello basata sul fatto che “ in esito alla pronuncia della sentenza gravata, l’Amministrazione si è rideterminata adottando l’ordinanza n. 14/2025 ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada, accertando così l’assenza di qualsiasi pericolo e/o intralcio al pubblico transito da parte dei paletti de quibus ”.
La summenzionata ordinanza n. 14/2025 adottata a valle della sentenza di annullamento del giudice di prime cure chiarisce espressamente, infatti, che essa è meramente esecutiva di tale sentenza, posto che “ ai sensi e agli effetti dell’art.112 del Decreto legislativo, 02/07/2010 n.104, i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti in giudizio ”.
Va da sé che l’eventuale accoglimento del presente appello determinerebbe – in ossequio al principio dell’effetto espansivo esterno del giudicato (cfr. art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.) – non soltanto la riforma della sentenza di prime cure ma anche la caducazione di tutti gli atti amministrativi adottati in sua esecuzione (ivi inclusa la summenzionata ordinanza comunale n. 14 del 2025).
Ed infatti, l’art. 336 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel prevedere il cd. “ effetto espansivo esterno ”, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di merito, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione (cfr. ex multis Cass., Sez. Un., n. 5186 del 1991; Cass. n. 13635 del 2001; n. 3706 del 2018; n. 7088 del 2022).
Le considerazioni che precedono militano dunque nel senso di ritenere che l’appellante vanta ancora un interesse alla proposizione del presente appello, a nulla rilevando - in senso contrario - l’intervenuta adozione dell’ordinanza sindacale n. 14 del 2025.
14. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello va dichiarato ammissibile.
15. Venendo, poi, al merito dell’appello, esso è invece infondato.
16. Per quel che concerne il primo motivo (con cui l’appellante si duole del fatto che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, in tesi coincidente con l’odierno appellante), tale motivo va disatteso.
Se da un lato è vero, infatti, che l’odierno appellante vanta una posizione giuridica autonoma che lo legittima ad impugnare la sentenza di prime cure (cfr. par. n. 11 che precede), dall’altro lato è anche vero, tuttavia, che tale posizione giuridica autonoma non assurge al rango di controinteressato formale .
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, nel processo amministrativo, per “ controinteressato ” s’intende colui il quale, essendo espressamente contemplato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dell’atto, abbia ottenuto per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dello stesso e che perciò abbia un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2022, n. 3324; Consiglio di Stato, sez. III, 26/04/2021, n. 3359; Cons. Stato, sez. VI, 23/10/2020, n. 6449; Cons. Stato, sez. V, 19 dicembre 2012, n. 6554).
Il riconoscimento della qualifica di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario) è, dunque, subordinato alla sussistenza di due elementi: uno di carattere formale , rappresentato, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., dalla espressa menzione del soggetto nel provvedimento impugnato; ed uno di carattere sostanziale, integrato dalla titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. VI, 03/02/2022, n. 771; sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5257).
Per giurisprudenza pacifica ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3911/2019), infatti, si è soliti ritenere che « nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa » (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/01/2023, n. 622; Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2022 n. 11721; Consiglio di Stato, sez. III, 10/02/2022, n. 988; Consiglio di Stato, sez. VI, 03/02/2022, n. 771; Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6044; Consiglio di Stato, sez. V, 15 giugno 2022, n. 4891; Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4736; Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5038; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4933).
Nel caso di specie, difetta certamente l’elemento formale .
In base agli atti di causa non v’è alcuna prova, invero, del fatto che gli originari ricorrenti potessero agevolmente individuare il sig. EL NO quale autore dell’esposto del 29 marzo 2023 (e quindi come possibile controinteressato), posto che:
a) l’atto impugnato non riporta alcuna menzione espressa del sig. EL NO;
b) la circostanza che l’atto impugnato facesse riferimento all’esposto di un soggetto “ titolare di passo carrabile ”, non basta da sola a dimostrare che i ricorrenti potessero facilmente risalire al sig. EL NO, stante l’assenza di qualsiasi prova che su quella via esistesse un unico passo carrabile;
c) non c’è neppure alcuna prova del fatto che gli originari ricorrenti fossero tempestivamente venuti in possesso dell’esposto da cui è originato il provvedimento de quo .
Tanto basta ad escludere, pertanto, che il sig. EL NO rivestisse la posizione processuale di controinteressato formale, sicché la sentenza di prime cure è corretta nella parte in cui non ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, con la conseguenza che il primo motivo di appello è infondato.
17. Per quel che concerne il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, il Collegio reputa opportuno trattarli contestualmente, considerata la stretta connessione che esiste tra le relative doglianze.
In estrema sintesi, l’iter censorio è sostanzialmente il seguente:
a) il giudice di prime cure ha annullato il provvedimento impugnato (in tesi un provvedimento finalizzato soltanto a rimuovere alcuni paletti dissuasori installati su un marciapiede pubblico) per un originario difetto di motivazione (e cioè perché esso, pur volendo tutelare il transito pedonale e veicolare, avrebbe contraddittoriamente rimosso l’unico strumento idoneo ad inibire la sosta selvaggia); in tal modo, però, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il provvedimento impugnato è sorretto da un’altra autonoma motivazione (da sola bastevole a giustificare l’ordine di rimozione dei paletti) e cioè il fatto che i paletti dissuasori sono stati installati in assenza dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada ex art. 180 d.P.R. n. 495/1992 (sotto il profilo della sicurezza stradale);
b) quest’ultima motivazione posta a sostegno dell’ordine di rimozione dei paletti ( id est l’assenza dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada ex art. 180 d.P.R. n. 495/1992) sarebbe stata in tesi obliterata dal giudice di prime cure; più in particolare, il primo giudice – pur partendo dal condivisibile assunto secondo cui i dissuasori di sosta richiedono sempre la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada ex art. 180 d.P.R. n. 495/1992 (anche ove gli stessi insistano su un marciapiede privato gravato da una servitù di uso pubblico pedonale) – ha cionondimeno omesso di scrutinare la questione (dedotta con gli atti di primo grado) che nel caso di specie i paletti sono stati installati in assenza della prescritta autorizzazione;
c) viene poi censurata la statuizione del primo giudice secondo cui l’ordine di rimozione dei paletti avrebbe dovuto intendersi come un diniego implicito di autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495/1992, atteso che: (i) gli appellati non avevano mai richiesto tale autorizzazione (e, anzi, nel ricorso di primo grado avevano espressamente affermato che la stessa non fosse necessaria); (ii) in ogni caso l’eventuale illegittimità del diniego di autorizzazione non equivale affatto al rilascio del titolo abilitativo, di talché l’ordine di rimozione rimarrebbe comunque valido ed efficace;
d) l’assenza di autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495/1992 giustifica la rimozione dei paletti senza che sia necessaria alcuna ulteriore istruttoria, con la conseguenza che il fatto (menzionato nell’ordine di rimozione impugnato) dell’utilizzo “privatistico” del marciapiede, costituisce soltanto una ragione autonoma ed ulteriore di rimozione dei paletti dissuasori; ragione che l’appellante ribadisce essere pienamente legittima (in contrasto con quanto statuito dal primo giudice), in quanto la creazione di un parcheggio privato a servizio dell’albergo - oltre a contrastare con l’uso pubblico del marciapiede - crea un intralcio alla circolazione veicolare e ai pedoni (soprattutto se si considera che la via in questione è stretta e caratterizzata dal doppio senso di marcia regolato da semaforo, e tenuto conto anche che i paletti in questione sono posizionati al confine di una carreggiata di ridotte dimensioni);
e) “ al punto 5 della sentenza, il giudice di prime cure si diffonde sulla questione della proprietà del marciapiede ed in particolare se sia di proprietà esclusiva dei Sig.ri TI o se invece sia di proprietà condominiale. Si tratta di elemento del tutto irrilevante per valutare la legittimità dell’ordinanza comunale ex adverso impugnata e tale questione era stata solamente accennata nell’intervento del 14 settembre 2023 che invece era incentrato (come quello successivo del 22 marzo 2024 del Sig. EL NO) sulla legittimità dell’ordinanza in quanto l’area su cui sono installati i paletti è parte integrante della strada poiché essa costituisce il marciapiede destinato al pubblico transito pedonale di Via Schiaffino (tale aspetto era stato anche chiarito a pag. 2 delle note di replica dell’11 aprile 2024)”;
f) l’appellante contesta, inoltre, la statuizione del giudice di prime cure (costituente mero obiter dictum ) secondo cui il sig. EL NO non si sarebbe mai lamentato del posizionamento dei paletti che intralciano l’accesso al suo box, atteso che quest’ultimo aveva segnalato il problema al Comune prima dell’adozione del provvedimento impugnato; afferma inoltre l’appellante che la possibilità di una verifica del posizionamento dei paletti (onde appurare se essi ostacolino o meno l’accesso al box) presuppone a monte il rilascio dell’autorizzazione sopra richiamata, autorizzazione che nel caso di specie non è mai stata data.
18. L’iter censorio è complessivamente infondato.
19. Per comprendere meglio l’infondatezza del gravame, occorre ricostruire l’esatto sviluppo provvedimentale della vicenda de qua .
Orbene, in data 25 luglio 2022, gli odierni appellati ottenevano dal Comune di Camogli un nulla osta “ edilizio e paesaggistico ” all’installazione di paletti dissuasori e rampe per portatori di handicap nell’area sita in via Schiaffino n. 100; con tale nulla osta il Comune precisava che detto titolo abilitativo “ è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e condizionato alle necessarie autorizzazioni sulla natura delle opere da eseguirsi ”.
Successivamente all’adozione di tale nulla osta, benché il Comune proprietario del tratto stradale non avesse ancora rilasciato l’ulteriore autorizzazione prescritta dall’art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 (il quale dispone, al sesto comma, che “ i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada ”), gli odierni appellati procedevano comunque all’installazione dei paletti dissuasori.
Su successivo esposto del sig. EL NO trasmesso al Comune in data 29 marzo 2023, il Comune – dopo aver rilevato che “ l’installazione di tali dissuasori di sosta da parte dei Signori HE NO e NT AR TA non è stata subordinata all’emanazione di apposita ordinanza dell’ente proprietario della strada, secondo quanto disposto e previsto dall’art. 180 comma 6 del Regolamento di attuazione al C/1gs 285/91 e successive modifiche (Codice della Strada) ” e dopo aver preso atto della “ sosta di autovetture appartenenti al gestore dell’albergo sul marciapiede in questione ”, nonché del fatto che “ le modalità della sosta lasciano presumere la rimozione dei paletti, in caso di bisogno, da parte del soggetto che ha provveduto alla loro installazione o di terzi da questi autorizzati, ai fini dell’utilizzo dell’area per interessi privati, in contrasto con il pubblico transito pedonale, cui il marciapiede è, sin dalla sua edificazione, preposto ” – ha ordinato la rimozione dei paletti dissuasori.
Tale ordine di rimozione è stato adottato previa constatazione (alla luce di quanto emerso dall’interlocuzione procedimentale con i soggetti interessati) delle “ condizioni di legittimità dei predetti dissuasori di sosta ” e delle “ problematiche già riscontrate alla viabilità veicolare e il transito pedonale della predetta via Schiaffino ”.
20. La ricostruzione del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato fa emergere, quindi, che:
(a) gli odierni appellati avevano installato i paletti dissuasori prima ancora che si perfezionasse l’intero iter autorizzatorio all’uopo prescritto (e cioè dopo aver ottenuto il nulla osta edilizio/paesaggistico, ma tuttavia prima di conseguire l’autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 per i profili di sicurezza stradale);
(b) a fronte di tale situazione fattuale, il Comune è intervenuto con un provvedimento che – sebbene sfociante nell’ordine di rimozione dei paletti già installati – si è anzitutto espresso in senso negativo sulle esigenze di sicurezza stradale; la compulsione a rimuovere i paletti è logicamente basata, pertanto, sull’indicazione delle ragioni di sicurezza stradale per le quali il Comune – in qualità di ente proprietario della strada – non può assentire l’installazione dei paletti.
L’intero provvedimento impugnato è motivazionalmente incentrato, infatti, sulle “ condizioni di legittimità dei predetti dissuasori di sosta ” e sulle “ problematiche già riscontrate alla viabilità veicolare e il transito pedonale della predetta via Schiaffino ”.
L’effettivo contenuto del provvedimento impugnato è quindi duplice , atteso che esso reca:
- da un lato un implicito diniego di autorizzazione all’installazione dei paletti dissuasori ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992;
- dall’altro lato l’ordine di rimozione di tali paletti, ordine di rimozione che costituisce un precipitato logico e necessitato del diniego di autorizzazione.
È sì vero, pertanto, che l’ordine di rimozione dei paletti poggia sull’assenza dell’autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992, ma contrariamente a quanto esposto dall’appellante tale autorizzazione manca non già perché il Comune (proprietario della strada) non si sia mai pronunciato sui relativi presupposti di rilascio, bensì perché il Comune – come condivisibilmente rilevato dal primo giudice – ha negato l’autorizzazione con lo stesso provvedimento che ha disposto la rimozione dei paletti.
Ciò perché – lo si ripete – il provvedimento impugnato contiene una sostanziale delibazione proprio di quelle esigenze di sicurezza stradale che presiedono al rilascio (o meno) dell’autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992.
21. Appare corretto, pertanto, il richiamo del primo giudice alla fattispecie del provvedimento implicito , posto che nel caso di specie il Comune – rilevata l’assenza dell’autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 e constatata la materiale installazione dei paletti (avvenuta prima ancora che tale autorizzazione fosse richiesta) – non poteva che pronunziarsi sulla rimozione (o meno) dei paletti, la quale presupponeva a sua volta una preliminare delibazione delle esigenze di sicurezza stradale, esigenze che l’Amministrazione ha indubbiamente scrutinato (sebbene con un sostrato motivazionale contraddittorio e incoerente).
Soccorre in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di provvedimenti impliciti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1034; Id., sez. IV, 24 aprile 2018, n. 2456; Id., sez. V, 31 marzo 2017, n. 1499; Id., sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2112), secondo cui l’astratta ammissibilità del provvedimento implicito non può essere negata qualora l’amministrazione, pur non adottando formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato: quando, cioè, emerga senza equivoco un collegamento biunivoco tra l’atto adottato o la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà.
Nel caso di specie, la fattispecie provvedimentale si contraddistingue per il fatto che il Comune – dopo aver rilevato l’assenza di autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 e la presenza di esigenze di sicurezza stradale che deporrebbero in senso contrario all’installazione dei paletti dissuasori – ha disposto la rimozione dei paletti.
È evidente, pertanto, che il diniego di autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 è in questo caso immanente e consustanziale all’ordine di rimozione dei paletti.
In sintesi, quindi, nel caso di specie il Comune di Camogli ha ordinato la rimozione dei paletti non già perché manca l’autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992, bensì perché tale autorizzazione è stata implicitamente negata con lo stesso ordine di rimozione dei paletti.
Né rileva il fatto che gli odierni appellati non avessero mai espressamente richiesto detta autorizzazione, atteso che quest’ultima costituisce una conditio sine qua non dell’installazione dei paletti dissuasori, sicché una volta che gli appellati hanno chiesto al Comune di installare questi ultimi, il Comune è necessariamente tenuto ad effettuare la delibazione autorizzatoria ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 (tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 38, co. 10, d.lgs. n. 285 del 1992, le disposizioni del codice della strada sulla segnaletica stradale - ivi inclusa quella dell’art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992 sull’autorizzazione all’installazione dei paletti dissuasori - si applicano non soltanto alle strade di uso pubblico, ma anche alle strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico come quella di cui ora si controverte).
22. Tanto chiarito, il Collegio ritiene di poter confermare i vizi di difetto di istruttoria e motivazione che secondo il primo giudice affliggono il provvedimento impugnato, proprio lì dove esso ha divisato le esigenze di sicurezza stradale che presiedono al rilascio dell’autorizzazione ex art. 180 d.P.R. n. 495 del 1992.
Per un verso, infatti, il Comune ha omesso di effettuare qualsiasi accertamento istruttorio dei parametri indicati ai commi 4 e 5 dell’art. 180 del d.P.R. n. 495/1992 (il comma 4 dispone, infatti, che “ … i dissuasori devono esercitare un’azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l’altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro ”, mentre il comma 5 dispone che i dissuasori “… devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini ”).
È mancato, quindi, qualsiasi approfondimento istruttorio circa altezza, spaziamento e visibilità dei paletti, nonché circa l’assenza di pericolo per i pedoni.
Per altro verso, la valutazione negativa delle esigenze di sicurezza stradale si è focalizzata soltanto sul fatto che la famiglia TI ha effettuato un uso distorto dei paletti, togliendoli temporaneamente per posteggiare sul marciapiede le autovetture degli ospiti dell’albergo (ciò provocando intralcio alla circolazione viaria e al transito pedonale).
Si tratta, tuttavia, di una valutazione da un lato contraddittoria (atteso che la rimozione dei paletti dissuasori – lungi dal favorire il posteggio abusivo di autovetture sul tratto di marciapiede antistante l’albergo – finirebbe addirittura per incrementarlo) e dall’altro lato incoerente con l’ordine di rimozione adottato (atteso che la conseguenza di quanto rilevato dall’Amministrazione non dovrebbe essere l’eliminazione dei paletti, bensì semmai l’irrogazione della sanzione pecuniaria e la rimozione dei veicoli per violazione dell’art. 158 del d.lgs. n. 285/1992).
23. È altresì evidente che la sentenza appellata – in quanto reca l’annullamento di un provvedimento bidimensionale (il quale contiene sia un diniego implicito di autorizzazione all’installazione dei paletti, sia un ordine di rimozione di questi ultimi) – non può comportare il diretto conseguimento del bene della vita ( id est automatico mantenimento dei paletti) bensì soltanto l’obbligo del Comune di rideterminarsi ai sensi dell’art. 180 del d.P.R. n. 495/1992 (con ogni conseguente statuizione sulla sorte materiale dei paletti).
Rideterminazione che, peraltro, a quanto consta, risulta esserci già stata con l’ordinanza comunale n. 14 del 28 marzo 2025, mediante la quale il Comune di Camogli – all’esito dei necessari approfondimenti istruttori circa la ricorrenza dei parametri ex art. 180 commi 4 e 5 del d.P.R. n. 495/1992 – ha rilasciato la prescritta autorizzazione.
24. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello è infondato.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore degli appellati e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), in ragione di 1/3 di tale importo per ciascuno dei tre appellati costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di CA, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
EL Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Tecchia | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO