Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1949, n. 785
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1949
Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la, spesa di lire 55.750.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico; nonche', in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 , nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonche' degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto ( decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949