Sentenza breve 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 15/03/2021, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00344/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tessier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS- Mestre, via Cesco Baseggio n. 9;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento,
previa adozione di provvedimento cautelare:
- del parere -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-della -OMISSIS-;
- del decreto prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-del -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS- vista l'istanza in data -OMISSIS-, così come integrata dalla memoria prodotta in data -OMISSIS-, con la quale il ricorrente ha richiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale assumendone di averne la necessità al fine di poter disporre fuori dal servizio di un arma più facilmente occultabile e leggera rispetto a quella d'ordinanza di cui già dispone quale -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’-OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presta servizio presso la -OMISSIS-, attualmente ha raggiunto il -OMISSIS-, e dal -OMISSIS- lavora presso il -OMISSIS-.
Dal -OMISSIS- è titolare, come privato cittadino, della licenza del porto di pistola per difesa personale.
In relazione al dimostrato bisogno di girare armato – presupposto, ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, per il rilascio di tale titolo - il ricorrente ha sempre fatto riferimento ai rischi di aggressione connessi alla frequentazione, per la tipologia di servizio prestata, con soggetti legati alla criminalità e alle caratteristiche urbane della città di -OMISSIS-, che impongono lunghi spostamenti a piedi, per strade poco frequentate e, nelle ore buie, in molti tratti poco illuminate.
La licenza è sempre stata rinnovata fino al -OMISSIS-, anno in cui è stato opposto un diniego a seguito del parere negativo della -OMISSIS- motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente, in quanto appartenente alla -OMISSIS-, nell’istanza di rinnovo richiama situazioni ed incarichi connessi all’attività svolta per la quale è già prevista la detenzione dell’arma in dotazione.
Tale diniego è stato annullato in sede giurisdizionale con sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 agosto 2014, n. 1190. Successivamente alla sentenza la licenza è stata sempre rinnovata fino a quando il -OMISSIS-, con provvedimento -OMISSIS--OMISSIS-, ha opposto un nuovo diniego, sulla scorta del parere reso dalla -OMISSIS-, motivato con riferimento alla mancata sussistenza di situazioni particolari che abbiano aumentato l’esposizione al rischio del ricorrente rispetto a quella comune a tutti gli -OMISSIS-ed alla diminuzione dei servizi esterni svolti dallo stesso (il ricorrente in data -OMISSIS--OMISSIS- ha chiesto l’esonero dai servizi esterni serali e notturni avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 12 dell’Accordo nazionale quadro per il personale che abbia compiuto cinquant’anni di età, e nelle more della definizione dell’istanza i servizi esterni assegnati sono diminuiti dai 30 del -OMISSIS- ai 7 - alla data del -OMISSIS- - del -OMISSIS-), con conseguente diminuzione di esposizione al rischio.
Tali circostanze secondo l’Amministrazione costituiscono elementi sopravvenuti che giustificano il mancato rinnovo del porto di pistola, tenuto conto della generale revisione dei porti di pistola rilasciati agli appartenenti alle forze di polizia, da consentire solo a fronte di una sovraesposizione al rischio, e della disponibilità, per i rischi istituzionali, dell’arma corta in dotazione personale a disposizione dell’operatore in modo permanente anche fuori servizio.
Nel parere della -OMISSIS- si afferma altresì - in replica alle osservazioni procedimentali presentate dall’interessato circa la scarsa occultabilità dell’arma in dotazione, la RE 92 FS , poste a giustificazione dell’esigenza di avere a disposizione un’arma di dimensioni più contenute come la S&W 38 YG posseduta dal ricorrente - che il Dipartimento di pubblica sicurezza, sulla base del parere tecnico reso dagli stabilimenti della -OMISSIS-, ha chiarito che l’arma da ultimo menzionata posseduta dal ricorrente non può ritenersi conforme ai parametri indicati nel regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione, e che anche la RE 92 FS con gli opportuni accorgimenti è comunque occultabile. Nel predetto parere si afferma altresì che, ove vi sia la necessità di dotarsi di un’arma più maneggevole e occultabile, è possibile fare riferimento al modello di pistola UG SP 32 X , arma speciale di reparto fornita dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in connessione a rischi specifici.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento, unitamente al parere reso dalla -OMISSIS-, è impugnato con tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione, la violazione della circolare -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- nonché la violazione dell’art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Con questo motivo il ricorrente sostiene che, ai fini delle valutazioni demandate all’Amministrazione in relazione al suo dimostrato bisogno di possedere un’arma fuori dall’attività istituzionale, non rilevano il numero di servizi esterni svolti, dato che lo stato di pericolo non è direttamente correlato ai turni di servizio, quanto piuttosto ai compiti di pubblica sicurezza svolti per un numero consistente di anni, nel corso dei quali l’Amministrazione ha peraltro sempre ritenuto di rinnovare il porto d’armi.
Inoltre, lamenta il ricorrente, la circolare citata prevede che, in caso di precedenti autorizzazioni, non è sufficiente per motivare un diniego di rinnovo il mero riferimento alla mancanza delle condizioni che lo giustificano, in quanto è necessario indicare le ragioni specifiche della nuova valutazione contrastante con quelle precedenti che viceversa avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale.
Il ricorrente rileva inoltre che la licenza non è riferibile ad un’arma specifica, e che vi è pertanto la sua completa disponibilità, in caso di rinnovo del titolo, di munirsi di una UG SP 231 ritenuta dalla -OMISSIS- arma agevolmente occultabile e tecnicamente idonea ad essere utilizzata dalla -OMISSIS-.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza dell’istruttoria e la contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell’Amministrazione perché nel provvedimento impugnato mancano riferimenti puntuali ai rischi a cui è esposto fuori dall’orario di servizio ed è erronea l’affermazione secondo cui devono essere disattesi i pareri degli uffici che precedentemente si erano pronunciati positivamente, ovvero il commissariato di -OMISSIS-della -OMISSIS-, per il solo fatto che il -OMISSIS-, figura sovraordinata a questi uffici, si è espresso in senso contrario. Il ricorrente evidenzia che un provvedimento proveniente dal medesimo ufficio, ovvero la Divisione P.A.S.I., ha il medesimo valore sia che sia sottoscritto, come negli anni precedenti, dal Dirigente, sia che sia sottoscritto, come quest’anno, dal -OMISSIS-.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 42 del R.D. n. 773 del 1931, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la contraddittorietà, perché in tutti gli anni precedenti, anche dopo la sentenza del T.A.R., l’Amministrazione si è sempre determinata nel senso di riconoscere la sussistenza di rischi specifici e quindi del dimostrato bisogno .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per le censure di difetto di motivazione e di istruttoria declinate sotto diversi profili con i motivi proposti e che possono essere esaminate congiuntamente.
E’ necessario sottolineare la specificità del caso in esame, nel quale non vengono messi in discussione i principi richiamati dall’Amministrazione circa l’ampia discrezionalità, tecnica e amministrativa, di cui la stessa gode nel valutare la sussistenza del presupposto del dimostrato bisogno ai fini dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale. Va infatti rilevato che, nel caso degli appartenenti alla -OMISSIS-, il rilascio di tale autorizzazione richiede la dimostrazione, da parte dell’interessato, della sussistenza di un’esposizione al rischio diversa da quella comune a tutti gli operatori. Va rilevato inoltre che nella fase di rinnovo del titolo tale ampia discrezionalità resta piena e il potere di controllo sulla qualità e sulle condizioni che hanno dato luogo al suo rilascio non può ritenersi condizionato dalla precedente autorizzazione.
Ciò che invece rende peculiare la vicenda è l’esistenza di un pregresso contenzioso, vertente sui medesimi fatti, concluso con la sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 agosto 2014, n. 1190 – non appellata e passata in giudicato - alla quale l’Amministrazione ha spontaneamente ritenuto di dare esecuzione riconoscendo espressamente la sussistenza del dimostrato bisogno per il ricorrente di possedere un’arma per difesa personale, in relazione all’effettiva esposizione di questi ad un rischio specifico, ulteriore rispetto a quello che deriva dall’appartenenza alla -OMISSIS-, in applicazione della -OMISSIS-che detta i principi ai quali l’Amministrazione si deve attenere nel rilasciare il porto d’armi agli appartenenti alle -OMISSIS-.
Una tale valutazione è stata quindi costantemente rinnovata dall’Amministrazione dal -OMISSIS- fino ad oggi.
Vanno pertanto condivise le censure di difetto di istruttoria e di motivazione nonché di contraddittorietà con le precedenti determinazioni della medesima Amministrazione, perché il diniego consegue ad un mutamento di indirizzo che non risulta fondato su elementi che rappresentino delle sopravvenienze conseguenti all’emergere di diversi presupposti di fatto.
Infatti non appare idoneo a giustificare una diversa valutazione dei rischi a cui è esposto il ricorrente il solo riferimento alla minore numerosità dei servizi serali e notturni svolti nell’ultimo periodo rispetto al passato.
Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamarsi alla precedente pronuncia con cui al riguardo si è affermato come ciò che rileva non sia tanto l’articolazione dell’orario di lavoro, quanto la sussistenza in concreto del dimostrato bisogno che l’Amministrazione è tenuta a valutare facendo ricorso a criteri elastici e non rigidi e predeterminati nella verifica dell’effettiva condizione personale del richiedente in rapporto alla particolare situazione ambientale in cui opera. Si tratta di valutazioni che devono essere estese anche al passato, perché la necessità di possedere un’arma adeguatamente occultabile fuori dal servizio ed i rischi di esposizione nel corso degli anni possono aumentare anziché diminuire. In tal senso il difensore del ricorrente, in sede di trattazione orale, ha rimarcato che proprio tali valutazioni spesso inducono l’Amministrazione a rilasciare il porto d’armi agli appartenenti della -OMISSIS- nel momento in cui vengono posti in quiescenza.
Quanto all’elemento ostativo riferito all’inadeguatezza dell’arma posseduta dal ricorrente, si rivelano fondate anche sotto questo profilo le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte con il ricorso, perché il porto d’armi non viene rilasciato per una determinata tipologia di pistola e il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità - non considerata dall’Amministrazione benché rappresentata chiaramente nella memoria procedimentale prodotta a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza - di munirsi del modello indicato nel parere della -OMISSIS-.
In definitiva le censure proposte si rivelano fondate perché, come chiarito in giurisprudenza, è vero che incombe sul richiedente documentare il dimostrato bisogno al rilascio del titolo, tuttavia tale onere deve ritenersi di fatto invertito in occasione del rinnovo, perché, laddove le esigenze di difesa personale dell’istante siano già state reiteratamente riconosciute esistenti, qualora in realtà nulla di significativo sia cambiato rispetto alle circostanze di fatto poste a fondamento del rilascio e dei successivi rinnovi e non sopravvengano motivi ostativi all'uso dell'arma, l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra gli interessi coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 25 marzo 2015, n. 101; con specifico riguardo a controversie analoghe a quella in esame cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 2016, n. 453; T.A.R. Umbria, 29 luglio 2014, n. 68; id. 9 luglio 2012, n. 259; T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 novembre 2011, n. 1747). Nel caso di specie non sono state svolte tali valutazioni. Infatti il diniego è motivato con riferimento all’orientamento dell’Amministrazione volto a contenere il numero dei titoli di porto d’armi rilasciati ed alla circostanza che il ricorrente ha diminuito il numero di servizi esterni serali e notturni svolti, senza considerare gli elementi con i quali lo stesso ha giustificato, come nel passato, la richiesta di rinnovo del titolo.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 2.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.