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Sentenza 11 marzo 2026
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01735/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 00539 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01735/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2025, proposto da
IO RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito
Territoriale Provinciale di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 90/2024 pubbl. il 15/02/2024 R.G. Lavoro n. 1290/2022, Tribunale di Treviso, passata in giudicato, notificata il 19/7/2024. N. 01735/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato.
1.1. Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 90/2024), il Tribunale di Treviso ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di €
1.500,00, in relazione alla durata del servizio.
2. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della sentenza indicata, al fine di conseguire l'assegnazione della carta elettronica con l'accredito della somma stabilita dalla suddetta sentenza, quale contributo alla formazione professionale.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997. N. 01735/2025 REG.RIC.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata all'Amministrazione in data
19.7.2024.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, ai suddetti incombenti provvederà un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nella persona del Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro Direttore generale ovvero ad altro dirigente dello stesso Ministero, che vi dovrà dare esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli andrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
6. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. N. 01735/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Bardino, Presidente F/F, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO ON, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01735/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/03/2026
N. 00539 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01735/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2025, proposto da
IO RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito
Territoriale Provinciale di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 90/2024 pubbl. il 15/02/2024 R.G. Lavoro n. 1290/2022, Tribunale di Treviso, passata in giudicato, notificata il 19/7/2024. N. 01735/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato.
1.1. Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 90/2024), il Tribunale di Treviso ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di €
1.500,00, in relazione alla durata del servizio.
2. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della sentenza indicata, al fine di conseguire l'assegnazione della carta elettronica con l'accredito della somma stabilita dalla suddetta sentenza, quale contributo alla formazione professionale.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997. N. 01735/2025 REG.RIC.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata all'Amministrazione in data
19.7.2024.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, ai suddetti incombenti provvederà un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nella persona del Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro Direttore generale ovvero ad altro dirigente dello stesso Ministero, che vi dovrà dare esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli andrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
6. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. N. 01735/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Bardino, Presidente F/F, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO ON, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01735/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO