Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 26309/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott. Cristina Correale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26309/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. e residente in [...] C.F._1
Nuova San Rocco n° 95, elett.te dom.ta ai fini della presente procedura in Napoli Corso Malta n° 169 presso lo Studio Legale dell'Avv. Francesco Lomasto C.F. , dal quale è CodiceFiscale_2 rapp.to, ass.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del rapp.to e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 19.11.23 parte ricorrente depositava un ricorso con il quale, premesso che a) in data
04/07/2020 presentava domanda per il rilascio del permesso di soggiorno lavorativo, ai sensi del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n° 286 (cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione) e dell'art. 103 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n° 34, per la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Parte_2
sua collaboratrice domestica;
b)le è stato notificato in data 20/10/2023 il Provvedimento del
[...] Prefetto di Napoli Sezione Unica dell'Immigrazione n° P-NA/L/N/2020/109233 di rigetto della domanda di emersione, chiedeva “Dichiarare la nullità del Provvedimento del Prefetto di Napoli Sezione Unica dell'Immigrazione n° P-NA/L/N/2020/109233 di rigetto della Domanda di emersione del 20/10/2023 impugnato” con condanna alle spese della convenuta PA. Con decreto del 16.1.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 9.4.2024, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Con ordinanza del 9.4.24 il giudice disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto ai pagina 1 di 3
[...]
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la materia al giudice CP_1 amministrativo ai sensi dell'art. 6 TUI, non rientrando la materia dell'emersione lavorativa tra i casi attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed in particolare alle sezioni specializzate immigrazione e protezione internazionale. Nel merito rappresentava che la PA ha già convocato per l'11 giugno 2024 in Prefettura le parti interessate con nota prefettizia prot. 157998 datata 30.4.24, per la verifica dei documenti necessari alla favorevole definizione dell'istanza in oggetto. Parte ricorrente nelle note per la trattazione dell'udienza medesima del 24.9.24 in primis ribadiva la giurisdizione del giudice ordinario, asserendo che la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, nel merito dichiarava di prendere “atto del deposito giudiziale della “nota prefettizia prot. 157998 per la verifica dei documenti necessari alla favorevole definizione dell'istanza in oggetto” comunicata alla ricorrente solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio.”, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Veniva quindi fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni il 7.5.25, sostituita con il deposito di note scritte e concessione dei termini per il deposito di note. Parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso mentre parte resistente si riportava agli atti già depositati ed alle conclusioni ivi rassegnate. In primis, è bene chiarire il quadro normativo di riferimento. Con il decreto legge 34/2020, all'art. 103, il Legislatore ha previsto la procedura di regolarizzazione in favore dei cittadini stranieri “irregolari” sul territorio italiano. Questa disposizione, inserita in un contesto più ampio di regolarizzazione e di protezione di beni fondamentali, aveva, come le altre, la finalità di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria da Covid-19. L'art. 103 DL 34/2020, rubricato “emersione di rapporti di lavoro”, ha previsto due canali di
“regolarizzazione” della posizione dello straniero. Al comma 1, fattispecie che qui interessa, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro – operanti negli specifici settori di lavoro quali agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare - di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri che siano già stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero che abbiano soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020. Tale circostanza avrebbe dovuto emergere da una dichiarazione di presenza ovvero da attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici (certificati medici, multe, etc.). Al comma 2, l'art. 103 DL 34/2020 ha previsto un diverso canale di
“regolarizzazione” che è svincolato dall'emersione dal lavoro irregolare. A mente di tale disposizione, infatti, «per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16».
Per quanto concerne la questione di giurisdizione, sottoposta alle parti con ordinanza del
12.4.24 ed eccepita dalla PA, avendo la controversia ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per emersione da lavoro irregolare, trova applicazione l'art. 6 comma 10 d.lgs. 286/1998, a mente del quale è ammesso ricorso al tribunale amministrativo pagina 2 di 3 competente (da ultimo, vds Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4766). Tanto premesso, il giudice adito rileva ai sensi dell'art. 37 cpc che, visto l'oggetto della causa, in cui parte ricorrente si limita a chiedere l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Napoli Sezione Unica dell'Immigrazione n° P-NA/L/N/2020/109233 di rigetto della Domanda di emersione del 20/10/2023 impugnato, rientrante senza ombra di dubbio, alla luce della normativa su citata, nella giurisdizione del giudice amministrativo, vi è carenza di giurisdizione nel caso in esame per essere la stessa devoluta al giudice amministrativo. La peculiarità e novità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice amministrativo territorialmente competente.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 26.5.25
Il giudice dott.ssa Cristina Correale
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