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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 602/2024 R.G.A.C. pendente tra
, nato il [...] ad [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AURELIO Rosita ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio 18
RICORRENTE
, in persona del Prefetto-legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con il patrocinio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
domiciliata, ope legis, presso i relativi uffici siti in domicilia, via Insorti CP_1
d'Ungheria n. 74
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
1. ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto prot. n. Cat. A11/Imm. Parte_1
All.Comm. n. 26/2024 del 28.3.2024, notificato in pari data, con cui la Controparte_1
aveva disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 20
[...]
del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, eccependo:
pagina 1 di 9 - che la , prima di adottare il provvedimento, non avesse svolto adeguata istruttoria CP_1
in merito alla sua condizione personale, atteso che aveva tenuto conto solo dei pochi precedenti penali di cui era gravato, ma non anche del suo radicamento, con moglie e bambini, in Italia e dell'attività lavorativa ivi da lui svolta;
- la violazione dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998 che impone, come chiarito dalla Corte Giustizia
EU nella pronuncia C 949/2017, che lo straniero non può essere espulso in ragione della mera sussistenza di precedenti penali, dovendo invece rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;
- la violazione dell'art. 8 CEDU che permetterebbe l'ingerenza delle autorità nelle modalità di esercizio della vita privata e familiare dell'individuo soltanto quando questa sia prevista dalla legge e giustificata da ragioni di ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 per carenza motivazionale del decreto impugnato.
Il ricorrente, secondo queste motivazioni, ha chiesto: in via cautelare, di sospendere il provvedimento e di concedergli, nelle more del giudizio, l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano;
in via principale, di dichiarare nullo/annullare il decreto e ogni altro provvedimento collegato o connesso.
1.2 Si è costituita la che, nel chiedere il rigetto totale del ricorso, ha Controparte_1
sostenuto la fondatezza del decreto di allontanamento, rappresentando che era stato emesso per via dell'accertata pericolosità del ricorrente, il quale aveva riportato numerosi precedenti penali/segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e per assenza, in capo a costui, delle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30/2007.
Ha esposto che, con il coinvolgimento della Questura di Campobasso e anche tramite diverse interlocuzioni svolte con il ricorrente, era stata svolta scrupolosa attività istruttoria, dalla quale, tuttavia, non erano emerse condizioni preclusive all'allontanamento; ha evidenziato la completezza e congruità della motivazione riportata nel provvedimento, in cui si era dato atto del “mancato svolgimento di una regolare attività lavorativa, dalla mancata ricerca di un impiego con gli strumenti previsti dal diritto nazionale, dalla mancata frequenza di corsi di studio e di attività orientate al perseguimento di fini ritenuti meritevoli per l'ordinamento”.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
pagina 2 di 9 2. Si premette che il presente procedimento è disciplinato dall'art. 20, comma 1 e seguenti del
D.Lgs. 30/2007, trattandosi di allontanamento disposto dal Prefetto di Campobasso per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
L'art. 20 D.Lgs. 30/2007 sancisce che:
“1. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Omissis
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità
e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva
e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.”
Sono da richiamare, inoltre, le previsioni della Direttiva 2004/38/CE laddove impone che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettino il pagina 3 di 9 principio di proporzionalità e siano adottati esclusivamente in relazione al comportamenti personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, escludendo che la sola esistenza di condanne penali giustifichi automaticamente l'adozione di tali provvedimenti (art. 27) e, ancora, laddove prescrivono che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tenga conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine (art. 28).
Invero tali indicazioni comunitarie sono state recepite dall'art. 20, commi 4 e 5, prima trascritti, che ne riprendono il tessuto prescrittivo.
Come è noto, la Corte di Giustizia Europea ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei
Paesi membri devono sempre rispettare quando essi assumono provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (sentenza del 4 dicembre 1974, Va. Du., C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999, Ca., C-348/96) e non per ragioni di prevenzione generale
(sentenza 26 febbraio 1975, Bo., C-67/74);
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004, e Ol., Controparte_2
C-482/01 e C-493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977, , C-30/77); la direttiva non consente Per_1
l'allontanamento automatico (Causa C-408/03 Commissione/Belgio (punti 68- 72);
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali) (sentenza 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Ol., C-482/01).
Sotto quest'ultimo profilo, va osservato come il provvedimento di allontanamento deve attentamente valutare - e pertanto richiamare, sia pure succintamente, in motivazione -
l'incidenza dell'allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell'interessato (e dei familiari che avrebbero diritto di restare nello Stato membro ospitante); la gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel paese di origine pagina 4 di 9 dell'interessato; l'intensità dei legami (parenti, visite, conoscenze linguistiche) - o mancanza di legami - con lo Stato membro d'origine e con lo Stato membro ospitante;
la durata del soggiorno nello Stato membro ospitante l'età e stato di salute. In particolare, occorre accertare il rispetto di uno dei tre principi fissati nel tempo dalla Corte di Giustizia Europea
(quello di attualità e gravità del pericolo) che le autorità dei Paesi membri devono sempre rispettare quando assumono provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario.
Peraltro, giova ricordare che la giurisprudenza è orientata nel senso che “il giudizio di pericolosità sociale su cui si fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non postula necessariamente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, essendo sufficienti anche una serie di indizi e di fatti purché da essi possa ragionevolmente desumersi
l'inclinazione a delinquere” e che “la pericolosità sociale di un soggetto (nella specie, uno straniero) ben può essere dedotta da una sola condanna, quando i fatti che ne sono all'origine dimostrano l'inclinazione alla violenza del soggetto e quando accanto alla condanna sussistono altri elementi (…) che facciano ritenere che il comportamento delittuoso non sia meramente episodico” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 4852/2003 e Cons. St., sez. IV, n.
7979/2004).
Se è vero che occorre dunque rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto degli altri parametri di cui al comma V, essendo necessario, in ogni caso, valutare la condotta in concreto sanzionata e che possa essere indicatore di una concreta pericolosità sociale, è vero anche che, proprio al di là della rubrica dei reati contestati al ricorrente, emergono circostanze tali da confermare il giudizio di pericolosità espresso nel decreto prefettizio.
Quanto al rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 20 D.Lgs. 30/2007, osserva il
Tribunale che, sulla scorta del contenuto del provvedimento impugnato e della mancata contestazione delle difese della , risulta accertato che il ricorrente è stato CP_1
condannato dalla Corte d'Appello Di Roma - sez. 1° penale per i delitti di lesioni personali
(582 c.p.) e rapina (628 c.p.) e ha scontato la relativa pena nel Carcere di Campobasso fino al 28.03.2024; è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di ricettazione (648 c.p.), falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (495 c.p.), nonché possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (707 c.p.), reati in relazione ai quali risulta esser stato acquisito nulla osta all'allontanamento.
pagina 5 di 9 Pertanto, risulta agli atti che il soggiorno del ricorrente in Italia, paese in cui ha fatto ingresso da ultimo a marzo 2021 (cfr. foglio notizie) è stato contrassegnato nel corso del tempo dalla commissione di reati e da comportamenti di rilevanza penale, circostanza questa che segnala non solo una scarsa consapevolezza delle regole basilari che regolano la convivenza (in qualsiasi paese o Stato), ma pure il rifiuto, ovvero la scarsa considerazione di una corretta integrazione nel nuovo tessuto sociale e culturale.
Il dal canto suo, nulla ha provato quanto ad un suo eventuale inserimento in Italia, ma Pt_1
ha solo genericamente dedotto, sia in questa sede che dinanzi alla Questura di Campobasso, di risiedere in Italia con moglie e figli e di lavorare “al mercato” (cfr. foglio notizie). Fatti questi che, poiché non sono stati minimamente dimostrati, non possono dare adito ad un presunto diritto del ricorrente alla conservazione in Italia dei suoi legami familiari o della condizione socio-lavorativa raggiunta.
Anzi, milita in senso contrario ciò che si legge dal decreto del Prefetto di Campobasso, che attesta che il “non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto Pt_1
concretamente a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da marzo 2008, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con
i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti e che i fatti a lui addebitati siano espressivi di mancata integrazione sociale e culturale nel Territorio Nazionale;
non ha dimostrato nel corso del soggiorno alcuna propensione ad un inserimento che consentisse una reale attenuazione dei legami con il paese d'origine, e non risultando che prenda parte ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per l'ordinamento o che si dedichi ad attività socialmente apprezzabili, ferma l'assenza di impedimenti legati a motivi di salute.” (v. pag. 1 decreto Prefetto).
In altre parole, la condotta antigiuridica del ricorrente, perpetuatasi durante il soggiorno sul territorio nazionale, la sussistenza dei precedenti penali e di polizia, unita alla mancanza della prova di una concreta e continuativa fonte lecita di reddito, è sintomatica della sua incapacità di inserirsi (o di reinserirsi, dopo l'espiazione della pena scontata) nel contesto civile e sociale, e concorre a dimostrare come questi rappresenti una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza.
Con riferimento poi al necessario bilanciamento ed al rispetto del principio di proporzionalità, devono essere condivise le argomentazioni svolte dalla , dal momento che gli illeciti CP_1
deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma non risultano aver avuto effetto deterrente sul ricorrente, dacché la sua successiva condanna per delitti contro il pagina 6 di 9 patrimonio e contro la persona, e poiché il come menzionato nel decreto, dal suo Pt_1
ingresso in Italia, non ha dimostrato di essersi in alcun modo integrato sul territorio nazionale e di aver regolarmente percepito redditi provenienti da lavoro o da altre fonti lecite o aver aderito a qualche percorso di integrazione socio-lavorativa.
Tutti i menzionati elementi, analizzati nel loro complesso, sono altamente sintomatici della reale probabilità che il ricorrente commetta, anche in futuro, ulteriori comportamenti delittuosi o che, comunque, non si decida a prendere parte, in maniera lecita, alla società.
Su tali premesse ritiene il Tribunale che, correttamente, il provvedimento della CP_1
abbia ritenuto la presenza del ricorrente incompatibile con motivi afferenti la
[...] sicurezza pubblica, avendo lo stesso tenuto comportamenti che “possono costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica” (cfr. pag. 1 decreto Prefetto), con la conseguenza che il ricorso va respinto.
3. Quanto agli altri profili formali dedotti circa la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e dell'obbligo di motivazione, va rilevato che il procedimento di allontanamento
è specificamente disciplinato dalle disposizioni richiamate negli atti impugnati (in particolare, si veda l'art. 20 D.Lgs. 30/2007), sicché, come stabilito in fattispecie analoga relativa al provvedimento di espulsione dalla Suprema Corte, la tutela del diritto di difesa è garantita con diverse modalità legate proprio alla peculiarità del procedimento (Cass. pen. 44403/2005, per la quale “non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine, previsto dalla L. n. 241 del 1991, art 7, comma 1, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del giusto procedimento amministrativo, costituendo un criterio generale di orientamento cui la Pubblica Amministrazione si deve comunque adeguare, non può considerarsi un principio assistito in assoluto da garanzia di difesa (vedi a tal proposito sentenze nn. 57/1995 e 210/1995 della Corte Costituzionale in materia di applicazione della
L. n. 241 del 1999, art. 7). Pertanto in presenza di procedimenti particolari - come quelli diretti alla espulsione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, che sono regolati da norme che 2 assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della procedura - si deve escludere che sussista
l'obbligo da parte dell'Autorità Amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1999, art.
7. Infatti nella
pagina 7 di 9 materia in esame l'onere di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento deve ritenersi escluso, in quanto l'attività interna svolta dall'Autorità Amministrativa ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento prefettizio, che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento di natura giurisdizionale, ove
l'interessato potrà svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa.”).
Ciò premesso, deve precisarsi che il provvedimento impugnato non è inficiato da carenza di motivazione e si reputa sia stato preceduto da sufficiente attività istruttoria.
Non sono infatti riconducibili a mere formule di stile le frasi con cui sono stati indicati, nel decreto del Prefetto, fatti strettamente personali del ricorrente, i quali sono stati posti alla base della decisione di espellerlo dal territorio italiano.
Si leggono infatti le seguenti motivazioni: “TENUTO CONTO che a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: per reati contro la persona ed il patrimonio;
(…) DATO ATTO che il medesimo non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto concretamente a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da marzo 2008, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti e che i fatti a lui addebitati siano espressivi di mancata integrazione sociale e culturale nel Territorio
Nazionale; ATTESO che non ha dimostrato nel corso del soggiorno alcuna propensione ad un inserimento che consentisse una reale attenuazione dei legami con il paese d'origine, e non risultando che prenda parte ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per
l'ordinamento o che si dedichi ad attività socialmente apprezzabili, ferma l'assenza di impedimenti legati a motivi di salute;
(…) CONSIDERATO che i comportamenti tenuti possono costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica…” (cfr. pag. 1 decreto Prefetto).
L'istruttoria espletata dalla Questura e dalla Prefettura di può invece dirsi CP_1
completa in ragione del foglio-notizie presente in atti, con cui, in data 28.03.2024 ovvero al momento della scarcerazione del ricorrente dalla Casa di Reclusione di gli è CP_1
stata data la possibilità di riferire ogni dettaglio sulla propria condizione personale che avrebbe potuto ostare al suo allontanamento dal paese.
Ogni doglianza sul punto va pertanto rigettata.
pagina 8 di 9 4. La natura della controversia e i margini di discrezionalità interpretativa sottesi alla normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Rigetta il ricorso proposto avverso il decreto di allontanamento del Prefetto di
Campobasso prot. n. Cat. A11/Imm. All.Comm. n. 26/2024 del 28.3.2024, notificato in pari data;
2) Compensa le spese di lite tra le parti private.
Campobasso, 9 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 602/2024 R.G.A.C. pendente tra
, nato il [...] ad [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AURELIO Rosita ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio 18
RICORRENTE
, in persona del Prefetto-legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con il patrocinio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
domiciliata, ope legis, presso i relativi uffici siti in domicilia, via Insorti CP_1
d'Ungheria n. 74
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
1. ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto prot. n. Cat. A11/Imm. Parte_1
All.Comm. n. 26/2024 del 28.3.2024, notificato in pari data, con cui la Controparte_1
aveva disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 20
[...]
del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, eccependo:
pagina 1 di 9 - che la , prima di adottare il provvedimento, non avesse svolto adeguata istruttoria CP_1
in merito alla sua condizione personale, atteso che aveva tenuto conto solo dei pochi precedenti penali di cui era gravato, ma non anche del suo radicamento, con moglie e bambini, in Italia e dell'attività lavorativa ivi da lui svolta;
- la violazione dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998 che impone, come chiarito dalla Corte Giustizia
EU nella pronuncia C 949/2017, che lo straniero non può essere espulso in ragione della mera sussistenza di precedenti penali, dovendo invece rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;
- la violazione dell'art. 8 CEDU che permetterebbe l'ingerenza delle autorità nelle modalità di esercizio della vita privata e familiare dell'individuo soltanto quando questa sia prevista dalla legge e giustificata da ragioni di ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 per carenza motivazionale del decreto impugnato.
Il ricorrente, secondo queste motivazioni, ha chiesto: in via cautelare, di sospendere il provvedimento e di concedergli, nelle more del giudizio, l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano;
in via principale, di dichiarare nullo/annullare il decreto e ogni altro provvedimento collegato o connesso.
1.2 Si è costituita la che, nel chiedere il rigetto totale del ricorso, ha Controparte_1
sostenuto la fondatezza del decreto di allontanamento, rappresentando che era stato emesso per via dell'accertata pericolosità del ricorrente, il quale aveva riportato numerosi precedenti penali/segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e per assenza, in capo a costui, delle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30/2007.
Ha esposto che, con il coinvolgimento della Questura di Campobasso e anche tramite diverse interlocuzioni svolte con il ricorrente, era stata svolta scrupolosa attività istruttoria, dalla quale, tuttavia, non erano emerse condizioni preclusive all'allontanamento; ha evidenziato la completezza e congruità della motivazione riportata nel provvedimento, in cui si era dato atto del “mancato svolgimento di una regolare attività lavorativa, dalla mancata ricerca di un impiego con gli strumenti previsti dal diritto nazionale, dalla mancata frequenza di corsi di studio e di attività orientate al perseguimento di fini ritenuti meritevoli per l'ordinamento”.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
pagina 2 di 9 2. Si premette che il presente procedimento è disciplinato dall'art. 20, comma 1 e seguenti del
D.Lgs. 30/2007, trattandosi di allontanamento disposto dal Prefetto di Campobasso per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
L'art. 20 D.Lgs. 30/2007 sancisce che:
“1. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Omissis
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità
e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva
e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.”
Sono da richiamare, inoltre, le previsioni della Direttiva 2004/38/CE laddove impone che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettino il pagina 3 di 9 principio di proporzionalità e siano adottati esclusivamente in relazione al comportamenti personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, escludendo che la sola esistenza di condanne penali giustifichi automaticamente l'adozione di tali provvedimenti (art. 27) e, ancora, laddove prescrivono che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tenga conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine (art. 28).
Invero tali indicazioni comunitarie sono state recepite dall'art. 20, commi 4 e 5, prima trascritti, che ne riprendono il tessuto prescrittivo.
Come è noto, la Corte di Giustizia Europea ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei
Paesi membri devono sempre rispettare quando essi assumono provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (sentenza del 4 dicembre 1974, Va. Du., C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999, Ca., C-348/96) e non per ragioni di prevenzione generale
(sentenza 26 febbraio 1975, Bo., C-67/74);
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004, e Ol., Controparte_2
C-482/01 e C-493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977, , C-30/77); la direttiva non consente Per_1
l'allontanamento automatico (Causa C-408/03 Commissione/Belgio (punti 68- 72);
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali) (sentenza 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Ol., C-482/01).
Sotto quest'ultimo profilo, va osservato come il provvedimento di allontanamento deve attentamente valutare - e pertanto richiamare, sia pure succintamente, in motivazione -
l'incidenza dell'allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell'interessato (e dei familiari che avrebbero diritto di restare nello Stato membro ospitante); la gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel paese di origine pagina 4 di 9 dell'interessato; l'intensità dei legami (parenti, visite, conoscenze linguistiche) - o mancanza di legami - con lo Stato membro d'origine e con lo Stato membro ospitante;
la durata del soggiorno nello Stato membro ospitante l'età e stato di salute. In particolare, occorre accertare il rispetto di uno dei tre principi fissati nel tempo dalla Corte di Giustizia Europea
(quello di attualità e gravità del pericolo) che le autorità dei Paesi membri devono sempre rispettare quando assumono provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario.
Peraltro, giova ricordare che la giurisprudenza è orientata nel senso che “il giudizio di pericolosità sociale su cui si fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non postula necessariamente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, essendo sufficienti anche una serie di indizi e di fatti purché da essi possa ragionevolmente desumersi
l'inclinazione a delinquere” e che “la pericolosità sociale di un soggetto (nella specie, uno straniero) ben può essere dedotta da una sola condanna, quando i fatti che ne sono all'origine dimostrano l'inclinazione alla violenza del soggetto e quando accanto alla condanna sussistono altri elementi (…) che facciano ritenere che il comportamento delittuoso non sia meramente episodico” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 4852/2003 e Cons. St., sez. IV, n.
7979/2004).
Se è vero che occorre dunque rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto degli altri parametri di cui al comma V, essendo necessario, in ogni caso, valutare la condotta in concreto sanzionata e che possa essere indicatore di una concreta pericolosità sociale, è vero anche che, proprio al di là della rubrica dei reati contestati al ricorrente, emergono circostanze tali da confermare il giudizio di pericolosità espresso nel decreto prefettizio.
Quanto al rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 20 D.Lgs. 30/2007, osserva il
Tribunale che, sulla scorta del contenuto del provvedimento impugnato e della mancata contestazione delle difese della , risulta accertato che il ricorrente è stato CP_1
condannato dalla Corte d'Appello Di Roma - sez. 1° penale per i delitti di lesioni personali
(582 c.p.) e rapina (628 c.p.) e ha scontato la relativa pena nel Carcere di Campobasso fino al 28.03.2024; è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di ricettazione (648 c.p.), falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (495 c.p.), nonché possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (707 c.p.), reati in relazione ai quali risulta esser stato acquisito nulla osta all'allontanamento.
pagina 5 di 9 Pertanto, risulta agli atti che il soggiorno del ricorrente in Italia, paese in cui ha fatto ingresso da ultimo a marzo 2021 (cfr. foglio notizie) è stato contrassegnato nel corso del tempo dalla commissione di reati e da comportamenti di rilevanza penale, circostanza questa che segnala non solo una scarsa consapevolezza delle regole basilari che regolano la convivenza (in qualsiasi paese o Stato), ma pure il rifiuto, ovvero la scarsa considerazione di una corretta integrazione nel nuovo tessuto sociale e culturale.
Il dal canto suo, nulla ha provato quanto ad un suo eventuale inserimento in Italia, ma Pt_1
ha solo genericamente dedotto, sia in questa sede che dinanzi alla Questura di Campobasso, di risiedere in Italia con moglie e figli e di lavorare “al mercato” (cfr. foglio notizie). Fatti questi che, poiché non sono stati minimamente dimostrati, non possono dare adito ad un presunto diritto del ricorrente alla conservazione in Italia dei suoi legami familiari o della condizione socio-lavorativa raggiunta.
Anzi, milita in senso contrario ciò che si legge dal decreto del Prefetto di Campobasso, che attesta che il “non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto Pt_1
concretamente a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da marzo 2008, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con
i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti e che i fatti a lui addebitati siano espressivi di mancata integrazione sociale e culturale nel Territorio Nazionale;
non ha dimostrato nel corso del soggiorno alcuna propensione ad un inserimento che consentisse una reale attenuazione dei legami con il paese d'origine, e non risultando che prenda parte ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per l'ordinamento o che si dedichi ad attività socialmente apprezzabili, ferma l'assenza di impedimenti legati a motivi di salute.” (v. pag. 1 decreto Prefetto).
In altre parole, la condotta antigiuridica del ricorrente, perpetuatasi durante il soggiorno sul territorio nazionale, la sussistenza dei precedenti penali e di polizia, unita alla mancanza della prova di una concreta e continuativa fonte lecita di reddito, è sintomatica della sua incapacità di inserirsi (o di reinserirsi, dopo l'espiazione della pena scontata) nel contesto civile e sociale, e concorre a dimostrare come questi rappresenti una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza.
Con riferimento poi al necessario bilanciamento ed al rispetto del principio di proporzionalità, devono essere condivise le argomentazioni svolte dalla , dal momento che gli illeciti CP_1
deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma non risultano aver avuto effetto deterrente sul ricorrente, dacché la sua successiva condanna per delitti contro il pagina 6 di 9 patrimonio e contro la persona, e poiché il come menzionato nel decreto, dal suo Pt_1
ingresso in Italia, non ha dimostrato di essersi in alcun modo integrato sul territorio nazionale e di aver regolarmente percepito redditi provenienti da lavoro o da altre fonti lecite o aver aderito a qualche percorso di integrazione socio-lavorativa.
Tutti i menzionati elementi, analizzati nel loro complesso, sono altamente sintomatici della reale probabilità che il ricorrente commetta, anche in futuro, ulteriori comportamenti delittuosi o che, comunque, non si decida a prendere parte, in maniera lecita, alla società.
Su tali premesse ritiene il Tribunale che, correttamente, il provvedimento della CP_1
abbia ritenuto la presenza del ricorrente incompatibile con motivi afferenti la
[...] sicurezza pubblica, avendo lo stesso tenuto comportamenti che “possono costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica” (cfr. pag. 1 decreto Prefetto), con la conseguenza che il ricorso va respinto.
3. Quanto agli altri profili formali dedotti circa la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e dell'obbligo di motivazione, va rilevato che il procedimento di allontanamento
è specificamente disciplinato dalle disposizioni richiamate negli atti impugnati (in particolare, si veda l'art. 20 D.Lgs. 30/2007), sicché, come stabilito in fattispecie analoga relativa al provvedimento di espulsione dalla Suprema Corte, la tutela del diritto di difesa è garantita con diverse modalità legate proprio alla peculiarità del procedimento (Cass. pen. 44403/2005, per la quale “non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine, previsto dalla L. n. 241 del 1991, art 7, comma 1, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del giusto procedimento amministrativo, costituendo un criterio generale di orientamento cui la Pubblica Amministrazione si deve comunque adeguare, non può considerarsi un principio assistito in assoluto da garanzia di difesa (vedi a tal proposito sentenze nn. 57/1995 e 210/1995 della Corte Costituzionale in materia di applicazione della
L. n. 241 del 1999, art. 7). Pertanto in presenza di procedimenti particolari - come quelli diretti alla espulsione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, che sono regolati da norme che 2 assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della procedura - si deve escludere che sussista
l'obbligo da parte dell'Autorità Amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1999, art.
7. Infatti nella
pagina 7 di 9 materia in esame l'onere di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento deve ritenersi escluso, in quanto l'attività interna svolta dall'Autorità Amministrativa ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento prefettizio, che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento di natura giurisdizionale, ove
l'interessato potrà svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa.”).
Ciò premesso, deve precisarsi che il provvedimento impugnato non è inficiato da carenza di motivazione e si reputa sia stato preceduto da sufficiente attività istruttoria.
Non sono infatti riconducibili a mere formule di stile le frasi con cui sono stati indicati, nel decreto del Prefetto, fatti strettamente personali del ricorrente, i quali sono stati posti alla base della decisione di espellerlo dal territorio italiano.
Si leggono infatti le seguenti motivazioni: “TENUTO CONTO che a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: per reati contro la persona ed il patrimonio;
(…) DATO ATTO che il medesimo non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto concretamente a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da marzo 2008, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti e che i fatti a lui addebitati siano espressivi di mancata integrazione sociale e culturale nel Territorio
Nazionale; ATTESO che non ha dimostrato nel corso del soggiorno alcuna propensione ad un inserimento che consentisse una reale attenuazione dei legami con il paese d'origine, e non risultando che prenda parte ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per
l'ordinamento o che si dedichi ad attività socialmente apprezzabili, ferma l'assenza di impedimenti legati a motivi di salute;
(…) CONSIDERATO che i comportamenti tenuti possono costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica…” (cfr. pag. 1 decreto Prefetto).
L'istruttoria espletata dalla Questura e dalla Prefettura di può invece dirsi CP_1
completa in ragione del foglio-notizie presente in atti, con cui, in data 28.03.2024 ovvero al momento della scarcerazione del ricorrente dalla Casa di Reclusione di gli è CP_1
stata data la possibilità di riferire ogni dettaglio sulla propria condizione personale che avrebbe potuto ostare al suo allontanamento dal paese.
Ogni doglianza sul punto va pertanto rigettata.
pagina 8 di 9 4. La natura della controversia e i margini di discrezionalità interpretativa sottesi alla normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Rigetta il ricorso proposto avverso il decreto di allontanamento del Prefetto di
Campobasso prot. n. Cat. A11/Imm. All.Comm. n. 26/2024 del 28.3.2024, notificato in pari data;
2) Compensa le spese di lite tra le parti private.
Campobasso, 9 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
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