Versione
31 marzo 1991
31 marzo 1991
Art. 8. Competenze della Federazione italiana sport invernali 1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresi' alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parita' di preparazione tecnica e didattica.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parita' di preparazione tecnica e didattica.
Giurisprudenza • 8
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