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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC LO Presidente rel. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2025, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STELLINO MARIA ANNA, ricorrente
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CRIMI SALVATORE, resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 01/07/2025, la parte Parte_1 chiedeva: “fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando alla resistente idoneo termine di comparizione, abbreviando sino alla metà i termini di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c., ed ai sensi dell'ultimo comma del medesimo, attese le ragioni di urgenza rappresentate in narrativa;
b) in via cautelare, emettere un provvedimento, inaudita altera parte, con la quale ordini alla SI
l'immediata riconsegna al Signor dell'immobile sito in Calatafimi Segesta, C.da CP_1 Pt_1 Pioppo, snc, già assegnatole;
in subordine, emettere il medesimo provvedimento previa instaurazione del contraddittorio, entro i più limitati termini di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis 14 c.p.c.;
c) nel merito, modificare le condizioni disposte dal Tribunale di Trapani in seno alla sentenza n.
344/2023 del 10.05.2023, e per l'effetto revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della
SI , per i motivi di cui alla narrativa, ordinando a quest'ultima l'immediata riconsegna CP_1 al Signor e condannandola al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento, Pt_1 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, salvo il maggior danno;
d) in caso di opposizione da parte della SI , accertare e dichiarare che la stessa si è CP_1 costituita nel presente procedimento nella consapevolezza della sua infondatezza e pretestuosità, e per l'effetto accertare e dichiarare la sua responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 codice di rito, e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari al triplo delle spese legali liquidate, o nella minore o maggiore somma decisa dal Giudice, anche con ricorso ai criteri equitativi;
e) in ogni caso ed in ogni fase, condannare la resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Si costituiva chiedendo un rinvio per il raggiungimento di un accordo Controparte_1 tra le parti.
*****
In data 22.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite alle condizioni di cui allo stesso accordo allegato (“Transazione sottoscritta”).
*****
Tanto premesso, ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni allegate e depositate in atti dalle parti in data 22/10/2025.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: - modifica le condizioni statuite nella sentenza n. 344/2023 del 10.05.2023 e revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della SI come da accordo depositato dalle CP_1 parti in data 22/10/2025.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel.
IC LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC LO Presidente rel. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2025, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STELLINO MARIA ANNA, ricorrente
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CRIMI SALVATORE, resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 01/07/2025, la parte Parte_1 chiedeva: “fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando alla resistente idoneo termine di comparizione, abbreviando sino alla metà i termini di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c., ed ai sensi dell'ultimo comma del medesimo, attese le ragioni di urgenza rappresentate in narrativa;
b) in via cautelare, emettere un provvedimento, inaudita altera parte, con la quale ordini alla SI
l'immediata riconsegna al Signor dell'immobile sito in Calatafimi Segesta, C.da CP_1 Pt_1 Pioppo, snc, già assegnatole;
in subordine, emettere il medesimo provvedimento previa instaurazione del contraddittorio, entro i più limitati termini di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis 14 c.p.c.;
c) nel merito, modificare le condizioni disposte dal Tribunale di Trapani in seno alla sentenza n.
344/2023 del 10.05.2023, e per l'effetto revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della
SI , per i motivi di cui alla narrativa, ordinando a quest'ultima l'immediata riconsegna CP_1 al Signor e condannandola al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento, Pt_1 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, salvo il maggior danno;
d) in caso di opposizione da parte della SI , accertare e dichiarare che la stessa si è CP_1 costituita nel presente procedimento nella consapevolezza della sua infondatezza e pretestuosità, e per l'effetto accertare e dichiarare la sua responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 codice di rito, e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari al triplo delle spese legali liquidate, o nella minore o maggiore somma decisa dal Giudice, anche con ricorso ai criteri equitativi;
e) in ogni caso ed in ogni fase, condannare la resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Si costituiva chiedendo un rinvio per il raggiungimento di un accordo Controparte_1 tra le parti.
*****
In data 22.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite alle condizioni di cui allo stesso accordo allegato (“Transazione sottoscritta”).
*****
Tanto premesso, ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni allegate e depositate in atti dalle parti in data 22/10/2025.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: - modifica le condizioni statuite nella sentenza n. 344/2023 del 10.05.2023 e revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della SI come da accordo depositato dalle CP_1 parti in data 22/10/2025.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel.
IC LO