Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/01/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8468 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Nicolo' in Aversa, via Atellana 3;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata Italiana A Dhaka, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esatta ottemperanza
della Sentenza n. 23571/2024 emessa dal T.A.R. LAZIO il giorno 27.12.2024 e pubblicata in pari data all'interno del fascicolo telematico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata Italiana A Dhaka;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LO OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. Quinta Quater, n. 23571/2024 emessa il giorno 27.12.2024, che ha annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata Italiana a Dhaka il 5 marzo 2024, chiedendo : “- in via principale assegnare un termine di 30 giorni alla all’Ambasciata Italiana a Dhaka – Ufficio Visti, affinché emetta un provvedimento espresso e motivato in relazione all’istanza di rilascio del visto d’ingresso per l’Italia, in ottemperanza a quanto statuito dal T.A.R. LAZIO – Sede di Roma con sentenza n. 23751/2024; - in subordine nominare, ove l’Amministrazione resti inadempiente, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.”.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio rappresentando l’impossibilità di eseguire il giudicato a causa del mancato “ricircolo” del nulla osta al lavoro da parte dell’amministrazione dell’interno e segnatamente da parte del competente S.U.I..
All’udienza camerale del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, considerato che l’Ambasciata, alla quale la sentenza è stata notificata già il 30 dicembre 2024 (cui è seguita diffida del 30 aprile 2025), nonostante il tempo trascorso, non ha concluso il procedimento di riesame della richiesta di visto di ingresso presentata dal ricorrente.
Non assume efficacia scusante la mancata cooperazione dell’amministrazione dell’interno, atteso che ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90 “ Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione ”.
Si deve perciò ordinare all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento di riesame mediante l’adozione di un provvedimento espresso – nell’esercizio del proprio potere e degli spazi di discrezionalità lasciati liberi del giudicato – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione e, dunque, in mancanza dell’adozione di atto conclusivo del procedimento di riesame, si provvede sin da ora a nominare, quale Commissario ad acta, il Capo dell’Ufficio “Unità per i Visti”, presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie (DGIEPM) del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà, a seguito di istanza della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, a dare integrale esecuzione alla predetta sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dispone le misure attuative del giudicato indicate in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, da versare in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OZ | RA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.