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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3506/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Valerio A. Vinelli (C.F. CodiceFiscale_2
, e IM EN (C.F. - Email_1 CodiceFiscale_3
con studio in Foggia alla Via Zara n. 15, elettivamente domiciliata presso Email_2 l'indirizzo digitale dei difensori, giusta procura da considerarsi in calce al ricorso
- ricorrente- CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a [...]5.
-resistente contumace –
Con l'intervento del P.M. sede.
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI per Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
4. Accertato e dichiarato l'addebito della separazione a carico del sig. , porre a carico CP_1 dello stesso un assegno mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento del coniuge, rivalutabile secondo gli indici Istat;
5. Porre a carico del Sig. il pagamento del mutuo residuo del sopramenzionato CP_1 immobile stipulato con Banca Intesa Sanpaolo in data 12.11.2021, avente numero 0NH8076274172; pagina 1 di 4 6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2945/2024 passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. La ricorrente ha chiesto la statuizione di un assegno divorzile. Con sentenza nr. 11504 del 10.5.2017 la S.C. ha enunciato i principi di diritto cui il Giudice del divorzio deve uniformarsi se richiesto di pronunciarsi in merito al riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 L. 898 del 1970: Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all"'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto-, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[ .... ] condizioni dei coniugi, [ .... ] pagina 2 di 4 ragioni della decisione, [ .... ] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [
.... ] reddito di entrambi [ .... ]» ), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.). Con la pronuncia n. 18287 del 11 luglio 2018 le SS.UU., nel comporre il contrasto giurisprudenziale di cui precede, hanno preso le distanze da entrambi gli orientamenti ora citati, offrendo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 5 c. 6 L. div. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che entrambi gli orientamenti precedenti avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. La stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 l. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost. Ciò premesso, la ricorrente non ha fornito elementi a fondamento dell'istanza. Sta lavorando con un reddito netto mensile di euro 1.300, paga un canone di locazione di euro 625, che si suppone divida con la coinquilina. Non sono noti i redditi del marito, che ha un procedimento penale in relazione al quale è stato emesso decreto di sequestro preventivo. Pertanto, la domanda va rigettata.
III. Le spese devono essere poste a carico del resistente per l'addebito della separazione.Sono liquida in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 pagina 3 di 4 e in data 24.8.2018 in NA ( trascritto al Parte_1 CP_1 nr. 7 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Rigetta la domanda di diretta ad ottenere un assegno divorzile;
Pt_1
IV. Condanna a rimborsare a le spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio che liquida in euro 4.000 per compensi oltre spese generali 15% iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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