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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3148/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola Demasi dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, giusta procura generale alle liti in atti
-TERZA CHIAMATA-
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 600/2020, emesso in data 23 maggio 2020 e notificato in data 29 giugno 2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 dicembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare, in Controparte_1 solido con la , la somma di € 30.170,93, oltre interessi di mora, a titolo di fatture Controparte_2
impagate (segnatamente, la fattura n. 71 del 30.07.2007, per un importo di € 23.353,78; la fattura n.
112 del 14.11.2007, per un importo di € 6.772,68; la fattura n. 22 del 14.02.2008, per un importo di
€ 87,32).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
- Catanzaro, giusta contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il CP_2 Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della (già Controparte_2 Controparte_3
nel territorio della a sua volta succeduto
[...] Controparte_2 all' nel territorio della Controparte_4 CP_2
, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
[...]
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_5 CP_6
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusta contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la nullità e/o Parte_1
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la avrebbe richiesto Controparte_1
un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di somme già oggetto di ben due giudizi relativi ad accertamento negativo del credito;
inoltre, la quale società dell' Controparte_1 CP_7
ha richiesto somme per periodi ed importi identici a quelli già richiesti in monitorio dalla
[...]
al medesimo. CP_8 Parte_1
2 Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della . Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del Controparte_2
presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_4
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la , cessati lo stato di emergenza Controparte_2
e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Poi, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative al 2004 e prescritte alla fine del 2010, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale di nell'espletamento del Controparte_1
predetto servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma sarebbe dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
In via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della CP_2
e dell' , in persona dei propri legali rappresentanti p.t., ha chiesto di
[...] Parte_3
accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della Controparte_1 CP_2
, subentrata ex lege all' , per il danno alla salute, all'ambiente e
[...] Parte_3 all'immagine arrecato al quale ente esponenziale della propria comunità, e, per Parte_1
l'effetto, condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal
[...]
medesimo, da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto. Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondata;
nell'ipotesi di accoglimento della medesima, ha chiesto di graduare la misura del risarcimento in base alle responsabilità del Pt_1
opponente, eccependone la totale inerzia durante lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie situati nel suo territorio.
In data 09.03.2021 è stata autorizzata la chiamata di terzo, da parte del nei Parte_1
confronti della . Controparte_2
3 Pertanto, si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
sostanziale passiva, in quanto non si sarebbe determinato alcun subentro della medesima CP_2
nei rapporti attivi e passivi afferenti alla realizzazione di impianti di depurazione consortile di appartenenza del Comune opponente.
Invero, secondo la cessata la gestione commissariale in data 30 giugno 2010, e trasferiti CP_2
gli impianti e le relative funzioni agli enti ordinariamente competenti, al Comune di è stato Pt_1
restituito il suo sistema depurativo. Di contro, a conclusione delle suddette attività, alla non CP_2
sarebbe stata trasferita alcuna giacenza finanziaria, né trasmessa alcuna documentazione amministrativa e contabile.
Dunque, secondo la prospettazione dell'Ente, non vi sarebbe stato alcun subentro al Commissario delegato in materia di depurazione. Le funzioni emergenziali in subiecta materia sarebbero cessate, in applicazione dell'ordinanza di protezione civile del 30 dicembre 2009, n. 3836 (art. 14), alla data del 30 giugno 2010. Sino a quella data, invero, il Commissario delegato avrebbe adottato una serie di interventi sostitutivi, stante l'inerzia degli Enti che, in quanto competenti, avrebbero dovuto eseguire tali interventi in via ordinaria, ed in particolare, per quanto attiene al caso di specie, sostitutivi dell'attività del Comune di . Il Commissario delegato, dunque, si era sostituito ai Pt_1
Comuni, non alla , che non sarebbe subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi Controparte_2
di questo né ex art. 110 c.p.c., né ex art. 111 c.p.c.
Pertanto, ha chiesto di disporre la propria estromissione dal giudizio, con ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese del medesimo.
2. Preliminarmente, devono vagliarsi le eccezioni preliminari di litispendenza, ex art. 39 c.p.c. e di violazione del principio del ne bis in idem sollevate dalla in seno alla comparsa ex Controparte_2 art. 190 c.p.c. Queste ben possono essere vagliate, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Tanto premesso, le eccezioni sono infondate.
Come noto, il primo comma dell'art. 39 c.p.c. recita: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
Ebbene, il Tribunale ritiene che nel caso di specie non possa affermarsi che sussista alcuna litispendenza tra il presente giudizio e quello di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo tra la e la (r.g. n. 3144/2020 - Pres. dott.ssa Ferraro - rel. Controparte_2 Controparte_1
dott.ssa Damiani), ormai definito con sentenza n. 146 del 27.01.2025, per due ordini di ragioni.
4 Innanzitutto, può parlarsi di litispendenza quando la stessa causa penda davanti a giudici diversi, intesi quali uffici diversi (e non quando sia diversa la persona fisica del giudice del medesimo
Tribunale). Nel caso di specie, trattandosi di opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo proposte separatamente dai debitori ingiunti coobbligati, avrebbe potuto, tutt'al più, parlarsi di riunione dei procedimenti.
Tuttavia, come già accennato, tale altro giudizio è stato definito con sentenza pubblicata in data
27.01.2025.
Né può discutersi di violazione del principio del ne bis in idem, atteso che pacificamente la predetta sentenza non è ancora passata in giudicato.
3. Tanto doverosamente premesso, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
con cui si stabiliva che gravava sull'ATO il compito di conseguire dai Comuni CP_7 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione della che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in Controparte_1
Contr solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1 favore dell'ATI.
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta
5 non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Ciò posto, si reputa necessario analizzare il compendio contrattuale offerto da parte opposta, al fine di comprendere la disciplina economica prevista per l'annualità per cui oggi è causa, ovvero il
2004.
Orbene, il contratto del 15.02.2006, il cui art. 8 è posto alla base della pretesa avanzata in monitorio della è stato successivamente integrato in data 09.08.2006, con apposita scrittura CP_8
aggiuntiva.
Tale seconda scrittura, alle premesse, statuisce che “il rapporto negoziale relativo all'attività di gestione svolta dall'ATI nel periodo dal 01.01.04 al 30.09.04, resta disciplinato economicamente dall'originario contratto di appalto n. 31255 del 28.09.00 intercorso con il Commissario Delegato per l'Emergenza nella , per effetto della proroga di efficacia del CP_3 Controparte_2 predetto contratto successivo alla scadenza del 31.12.03”. Poi, all'art. 2 afferma: “Per il periodo dal 01.10.2004 e sino al 31.12.2004 verranno liquidati i compensi secondo le modalità contabili ed economiche riportate nell'originario contratto sottoscritto con il Commissario delegato in data
28.09.2000”.
Tuttavia, non può che evidenziarsi che il Comune opponente non è parte del contratto del
15.02.2006 e della scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'ATO 2
Catanzaro e l'ATI Dondi – IBI S.p.A.
Pertanto, nei confronti del i suddetti accordi non possono produrre alcun Parte_1
effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4. Ciò posto, deve passarsi al vaglio della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
6 Il Comune di , infatti, ha dedotto che la abbia completamente Pt_1 Controparte_1
disatteso gli accordi contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal Comune deducente, con richiesta di condanna della asseritamente succeduta all' in solido con la Controparte_2 Pt_2 Controparte_1
per l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie.
[...]
Deve premettersi, innanzitutto, che appare inutile l'esame dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sostanziale passiva formulata dalla , atteso che le domande svolte in Controparte_2 via riconvenzionale dall'opponente devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate, per due ragioni.
Innanzitutto, le contestazioni formulate sono assolutamente generiche, nonché caratterizzate da una totale mancanza di specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla CP_1
e le presunte omissioni dell'ATO 2, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali
[...] asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte. Pt_1
Soprattutto, però, la domanda è infondata per una ragione avente carattere assorbente.
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il
7 quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
8 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'Ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie spese al Pt_1
ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non ha affatto documentato, limitandosi a chiederne la quantificazione attraverso un'inammissibile, quanto esplorativa, c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
5. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 600/2020 nei suoi confronti;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal di , in persona del legale Pt_1 Pt_1
rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3148/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola Demasi dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, giusta procura generale alle liti in atti
-TERZA CHIAMATA-
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 600/2020, emesso in data 23 maggio 2020 e notificato in data 29 giugno 2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 dicembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare, in Controparte_1 solido con la , la somma di € 30.170,93, oltre interessi di mora, a titolo di fatture Controparte_2
impagate (segnatamente, la fattura n. 71 del 30.07.2007, per un importo di € 23.353,78; la fattura n.
112 del 14.11.2007, per un importo di € 6.772,68; la fattura n. 22 del 14.02.2008, per un importo di
€ 87,32).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
- Catanzaro, giusta contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il CP_2 Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della (già Controparte_2 Controparte_3
nel territorio della a sua volta succeduto
[...] Controparte_2 all' nel territorio della Controparte_4 CP_2
, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
[...]
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_5 CP_6
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusta contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la nullità e/o Parte_1
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la avrebbe richiesto Controparte_1
un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di somme già oggetto di ben due giudizi relativi ad accertamento negativo del credito;
inoltre, la quale società dell' Controparte_1 CP_7
ha richiesto somme per periodi ed importi identici a quelli già richiesti in monitorio dalla
[...]
al medesimo. CP_8 Parte_1
2 Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della . Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del Controparte_2
presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_4
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la , cessati lo stato di emergenza Controparte_2
e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Poi, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative al 2004 e prescritte alla fine del 2010, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale di nell'espletamento del Controparte_1
predetto servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma sarebbe dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
In via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della CP_2
e dell' , in persona dei propri legali rappresentanti p.t., ha chiesto di
[...] Parte_3
accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della Controparte_1 CP_2
, subentrata ex lege all' , per il danno alla salute, all'ambiente e
[...] Parte_3 all'immagine arrecato al quale ente esponenziale della propria comunità, e, per Parte_1
l'effetto, condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal
[...]
medesimo, da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto. Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondata;
nell'ipotesi di accoglimento della medesima, ha chiesto di graduare la misura del risarcimento in base alle responsabilità del Pt_1
opponente, eccependone la totale inerzia durante lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie situati nel suo territorio.
In data 09.03.2021 è stata autorizzata la chiamata di terzo, da parte del nei Parte_1
confronti della . Controparte_2
3 Pertanto, si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
sostanziale passiva, in quanto non si sarebbe determinato alcun subentro della medesima CP_2
nei rapporti attivi e passivi afferenti alla realizzazione di impianti di depurazione consortile di appartenenza del Comune opponente.
Invero, secondo la cessata la gestione commissariale in data 30 giugno 2010, e trasferiti CP_2
gli impianti e le relative funzioni agli enti ordinariamente competenti, al Comune di è stato Pt_1
restituito il suo sistema depurativo. Di contro, a conclusione delle suddette attività, alla non CP_2
sarebbe stata trasferita alcuna giacenza finanziaria, né trasmessa alcuna documentazione amministrativa e contabile.
Dunque, secondo la prospettazione dell'Ente, non vi sarebbe stato alcun subentro al Commissario delegato in materia di depurazione. Le funzioni emergenziali in subiecta materia sarebbero cessate, in applicazione dell'ordinanza di protezione civile del 30 dicembre 2009, n. 3836 (art. 14), alla data del 30 giugno 2010. Sino a quella data, invero, il Commissario delegato avrebbe adottato una serie di interventi sostitutivi, stante l'inerzia degli Enti che, in quanto competenti, avrebbero dovuto eseguire tali interventi in via ordinaria, ed in particolare, per quanto attiene al caso di specie, sostitutivi dell'attività del Comune di . Il Commissario delegato, dunque, si era sostituito ai Pt_1
Comuni, non alla , che non sarebbe subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi Controparte_2
di questo né ex art. 110 c.p.c., né ex art. 111 c.p.c.
Pertanto, ha chiesto di disporre la propria estromissione dal giudizio, con ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese del medesimo.
2. Preliminarmente, devono vagliarsi le eccezioni preliminari di litispendenza, ex art. 39 c.p.c. e di violazione del principio del ne bis in idem sollevate dalla in seno alla comparsa ex Controparte_2 art. 190 c.p.c. Queste ben possono essere vagliate, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Tanto premesso, le eccezioni sono infondate.
Come noto, il primo comma dell'art. 39 c.p.c. recita: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
Ebbene, il Tribunale ritiene che nel caso di specie non possa affermarsi che sussista alcuna litispendenza tra il presente giudizio e quello di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo tra la e la (r.g. n. 3144/2020 - Pres. dott.ssa Ferraro - rel. Controparte_2 Controparte_1
dott.ssa Damiani), ormai definito con sentenza n. 146 del 27.01.2025, per due ordini di ragioni.
4 Innanzitutto, può parlarsi di litispendenza quando la stessa causa penda davanti a giudici diversi, intesi quali uffici diversi (e non quando sia diversa la persona fisica del giudice del medesimo
Tribunale). Nel caso di specie, trattandosi di opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo proposte separatamente dai debitori ingiunti coobbligati, avrebbe potuto, tutt'al più, parlarsi di riunione dei procedimenti.
Tuttavia, come già accennato, tale altro giudizio è stato definito con sentenza pubblicata in data
27.01.2025.
Né può discutersi di violazione del principio del ne bis in idem, atteso che pacificamente la predetta sentenza non è ancora passata in giudicato.
3. Tanto doverosamente premesso, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
con cui si stabiliva che gravava sull'ATO il compito di conseguire dai Comuni CP_7 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione della che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in Controparte_1
Contr solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1 favore dell'ATI.
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta
5 non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Ciò posto, si reputa necessario analizzare il compendio contrattuale offerto da parte opposta, al fine di comprendere la disciplina economica prevista per l'annualità per cui oggi è causa, ovvero il
2004.
Orbene, il contratto del 15.02.2006, il cui art. 8 è posto alla base della pretesa avanzata in monitorio della è stato successivamente integrato in data 09.08.2006, con apposita scrittura CP_8
aggiuntiva.
Tale seconda scrittura, alle premesse, statuisce che “il rapporto negoziale relativo all'attività di gestione svolta dall'ATI nel periodo dal 01.01.04 al 30.09.04, resta disciplinato economicamente dall'originario contratto di appalto n. 31255 del 28.09.00 intercorso con il Commissario Delegato per l'Emergenza nella , per effetto della proroga di efficacia del CP_3 Controparte_2 predetto contratto successivo alla scadenza del 31.12.03”. Poi, all'art. 2 afferma: “Per il periodo dal 01.10.2004 e sino al 31.12.2004 verranno liquidati i compensi secondo le modalità contabili ed economiche riportate nell'originario contratto sottoscritto con il Commissario delegato in data
28.09.2000”.
Tuttavia, non può che evidenziarsi che il Comune opponente non è parte del contratto del
15.02.2006 e della scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'ATO 2
Catanzaro e l'ATI Dondi – IBI S.p.A.
Pertanto, nei confronti del i suddetti accordi non possono produrre alcun Parte_1
effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4. Ciò posto, deve passarsi al vaglio della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
6 Il Comune di , infatti, ha dedotto che la abbia completamente Pt_1 Controparte_1
disatteso gli accordi contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal Comune deducente, con richiesta di condanna della asseritamente succeduta all' in solido con la Controparte_2 Pt_2 Controparte_1
per l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie.
[...]
Deve premettersi, innanzitutto, che appare inutile l'esame dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sostanziale passiva formulata dalla , atteso che le domande svolte in Controparte_2 via riconvenzionale dall'opponente devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate, per due ragioni.
Innanzitutto, le contestazioni formulate sono assolutamente generiche, nonché caratterizzate da una totale mancanza di specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla CP_1
e le presunte omissioni dell'ATO 2, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali
[...] asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte. Pt_1
Soprattutto, però, la domanda è infondata per una ragione avente carattere assorbente.
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il
7 quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
8 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'Ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie spese al Pt_1
ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non ha affatto documentato, limitandosi a chiederne la quantificazione attraverso un'inammissibile, quanto esplorativa, c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
5. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 600/2020 nei suoi confronti;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal di , in persona del legale Pt_1 Pt_1
rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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